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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40788/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati.

La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 111 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 luglio
Sentenza Cassazione n. 40788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris