CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 29421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 13 febbraio 2025, ha respinto la proposta di rinvio di esecuzione della pena ex art. 147, comma 1 n. 2, cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121 e 178, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata valutazione dell’istanza e della memoria depositate dalla difesa. In un unico motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, di fatto non considerandoli, gli elementi e gli argomenti evidenziati dal consulente della difesa quanto alle necessità di assistenza e cura del detenuto e gli argomenti circa l’assenza di pericolosità del detenuto, che non ha commesso reati dall’anno 2000 al 2019, data in cui è iniziata la carcerazione, e oltre, e ha successivamente tenuto un comportamento irreprensibile. 3. In data 13 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121 e 178, lett. c), cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, di fatto non considerandoli, gli elementi e gli argomenti evidenziati dal consulente della difesa quanto alle necessità di assistenza e cura del detenuto e gli argomenti circa l’assenza di pericolosità del detenuto, che non ha commesso reati dall’anno 2000 al 2019, data in cui è iniziata la carcerazione, e oltre, e ha successivamente tenuto un comportamento irreprensibile. La doglianza è fondata nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29421/2025 Roma, lì, 11/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”, ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”. In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la “persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”. Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., invece, può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01). Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01). 2.2. La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.). Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780; Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01), eventualmente anche al fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01). Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01). 2.3. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati rendendo una motivazione viziata e apparente. La conclusione nel senso che le condizioni di salute del condannato sarebbero complessivamente compatibili con il regime carcerario, infatti, si fonda sulla sola considerazione che la prospettazione contenuta nella relazione sanitaria trasmessa dal carcere di Lanciano sarebbe da accogliere in quanto “qualificata e imparziale rispetto agli interessi in gioco” e tale argomento, in assenza di qualsivoglia giustificazione, se non la mera affermazione che il collegio ritiene di accoglierla “nella sua funzione di peritus peritorum”, è apodittico. A fronte della presenza in atti di due relazioni mediche, nelle quali peraltro le condizioni di salute sono descritte in termini sostanzialmente coincidenti, il giudice, preso atto della mancanza di ulteriori e diversi elementi sui quali fondare il proprio convincimento in senso negativo, avrebbe dovuto disporre una perizia al fine, come sopra indicato, «di accertare se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01). Ciò anche considerato che il giudice delle sorveglianza ha pure omesso di confrontarsi con gli ulteriori argomenti contenuti nella memoria depositata dalla difesa che -evidenziando che il detenuto non ha commesso reati dall’anno 2000, che gli sono state concesse delle misure alternative, eseguite senza incorrere in alcuna violazione, e che la stessa relazione della D.D.A. ha concluso nel senso che non ci sono, a oggi, elementi per ritenere che il ricorrente sia intraneo al sodalizio criminale e che il domicilio è stato comunque confermato essere idoneo- aveva fornito concreti ed effettivi elementi in ordine alla totale assenza di pericolosità sociale. Le carenze rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]