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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19287/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co.5 d.P.R. cit.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha disatteso la tesi difensiva volta alla riqualificazione del.fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. cit., sulla base di una pluralità di elementi.

Sul punto i giudici, hanno valorizzato il cospicuo quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (gr 315 del tipo hashish distribuita in varie parti della casa; gr 689 di marijuana parte della quale occultata nella cappa della cucina e altra nello sgabuzzino; gr 52 di cocaina rinvenuta su una mensola dell'armadio della camera da letto) nonché il rinvenimento della somma di euro 2.460 (in banconote di vario taglio) e del bilancino di precisione ancora intriso di hashish.

Non ha mancato la Corte di rilevare che la condotta illecita avuto riguardo alla quantità di sostanza stupefacente, di diverso tipo, ai mezzi, le modalità e circostanze dell'azione si inserisce in un programma criminale e di una pianificazione che comporta ovviamente la ricerca di stabili contatti per il rifornimento delle plurime sostanze detenute e dunque, una concreta capacità operativa del ricorrente nell'ambito del mercato illecito organizzato che non consente di sussumere la condotta nella fattispecie di lieve entità.

La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quali la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (cfr.Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende.

Deciso il 13 maggio 2025 ns-igliera est.

La Prsi1ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co.5 d.P.R. cit. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha disatteso la tesi difensiva volta alla riqualificazione del.fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. cit., sulla base di una pluralità di elementi. Sul punto i giudici, hanno valorizzato il cospicuo quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (gr 315 del tipo hashish distribuita in varie parti della casa; gr 689 di marijuana parte della quale occultata nella cappa della cucina e altra nello sgabuzzino; gr 52 di cocaina rinvenuta su una mensola dell'armadio della camera da letto) nonché il rinvenimento della somma di euro 2.460 (in banconote di vario taglio) e del bilancino di precisione ancora intriso di hashish. Non ha mancato la Corte di rilevare che la condotta illecita avuto riguardo alla quantità di sostanza stupefacente, di diverso tipo, ai mezzi, le modalità e circostanze dell'azione si inserisce in un programma criminale e di una pianificazione che comporta ovviamente la ricerca di stabili contatti per il rifornimento delle plurime sostanze detenute e dunque, una concreta capacità operativa del ricorrente nell'ambito del mercato illecito organizzato che non consente di sussumere la condotta nella fattispecie di lieve entità. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quali la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (cfr.Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 ns-igliera est. La Prsi1ent
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