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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47255/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 14/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'Ammary colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo -previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità per l'addebito ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative.

Invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente argomentato il giudizio di attendibilità della giovane p.o., sottolineando che la ricostruzione dell'episodio effettuata in sede di sit e dinanzi al Gup risulta nella sostanza puntuale e coerente e non inficiata dalle incongruenze segnalate dalla difesa.

La Corte di merito, inoltre, non ha mancato di evidenziare che le dichiarazioni della vittima trovano qualificanti elementi di conferma nelle risultanze dei tabulati telefonici e negli esiti della perquisizione presso l'abitazione del prevenuto che ha consentito il recupero del compendio sottratto.

La difesa, dunque, con l'interposta impugnazione mira ad una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale esaustivo e privo di frizioni logiche. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ìDEPOSITATA r"-- IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 14/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'Ammary colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo -previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ascritta, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità per l'addebito ascritto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative. Invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente argomentato il giudizio di attendibilità della giovane p.o., sottolineando che la ricostruzione dell'episodio effettuata in sede di sit e dinanzi al Gup risulta nella sostanza puntuale e coerente e non inficiata dalle incongruenze segnalate dalla difesa. La Corte di merito, inoltre, non ha mancato di evidenziare che le dichiarazioni della vittima trovano qualificanti elementi di conferma nelle risultanze dei tabulati telefonici e negli esiti della perquisizione presso l'abitazione del prevenuto che ha consentito il recupero del compendio sottratto. La difesa, dunque, con l'interposta impugnazione mira ad una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale esaustivo e privo di frizioni logiche. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ìDEPOSITATA r"-- IN
Sentenza Cassazione n. 47255/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris