CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente -avverso la sentenza n. 3335/4/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 11.4.2018, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 33866/2018Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 11873/2026Data pubblicazione 30/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato ritenutoinammissibile per tardività il ricorso per revocazione della sentenza n.192/2008 emessa dalla medesima C.T.R., in quanto la ricorrente eraregolarmente costituita nel predetto giudizio.2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. E’ stata fissata l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il difensore della ricorrente ha depositato in data 26.3.2026 atto dirinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo preso attodell’inesistenza attuale di pretese nei confronti della propria assistita,essendo venuti meno sia il titolo portato dalla cartella n.10020040074173053006, oggetto di sgravio, sia il titolo portato dallacartella n. 10020160023636835, per effetto di estromissione anagrafica,per come affermato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio controricorso,situazione della quale la parte non era a stata messa a conoscenza primadi proporre il ricorso per cassazione.2. Va rilevato che l’atto di rinuncia non è firmato dalla partepersonalmente e che nella procura speciale non è ricompresa la facoltà dirinunciare al ricorso, con la conseguenza che non è possibile emetteredeclaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, in difetto dei requisitiprevisti dall’art. 390, comma 2, c.p.c..3. Va tuttavia ritenuto che la situazione rappresentata, riscontrabiledall’esame del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, configuri unsopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del giudizio, che vapertanto dichiarato inammissibile.4. Le spese possono essere integralmente compensate.Numero registro generale 33866/2018Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 11873/2026Data pubblicazione 30/04/20265. Non vi sono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppiocontributo unificato. Il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge n. 228 del 2012, è applicabile infatti solo ove il procedimentoper cassazione si concluda con integrale conferma della statuizioneimpugnata, ovvero con una «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità delricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilitàsopravvenuta per difetto di interesse (Cass. 20/07/2021, n. 20697). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse;compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])