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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19213/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17059-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 17059/2018 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 253/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO che con sentenza n. 314 del 2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione della clinica [OSCURATO:PERSONA]Anna avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’illegittimità del recesso ante tempus, da parte della società, dal contratto concluso fra le parti il 13 febbraio 2002, avente ad oggetto prestazioni sanitarie da rendere presso il dipartimento di cardiochirurgia, quale componente di una equipe medica, con scadenza quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi prima dalla scadenza originaria o prorogata (e tacitamente rinnovato ad ogni scadenza); in particolare, il Tribunale aveva qualificato il rapporto lavorativo come collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. civ., ritenendo che la previsione del termine di durata quinquennale del contratto comportasse l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2227 cod. civ. invocata dal ricorrente e non quella di cui all’art. 2237 cod. civ., reputando l’estinzione del rapporto frutto di recesso ante tempus e condannando la società a tenere indenne il ricorrente del mancato guadagno derivato dalla conclusione anticipata del rapporto ex art. 1223 cod. civ., con conseguente liquidazione, in favore del lavoratore, del lucro cessante, consistito nell’importo non percepito, a causa della anticipata cessazione nel periodo intercorrente tra la data del recesso e quella di scadenza del contratto, detratto l’aliunde perceptum e percipiendum; la Corte territoriale, nel condividere l’iter decisorio di primo grado, ha ritenuto la sussistenza, nella specie, delle caratteristiche della parasubordinazione ed escluso la ipotizzabilità dell’applicazione della clausola risolutiva espressa altresì invocata non essendo contestata alcuna inadempienza come invece previsto dall’art. 9 del contratto; ha, quindi, concluso per la idoneità del recesso ad estinguere il rapporto ma con violazione del termine di durata e, pertanto, con le conseguenze risarcitorie da tale violazione scaturenti; per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito da memoria la società Villa S. Anna, affidandolo a cinque motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si censura, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c. in relazione all’art. 2227 c.c.; con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. con riferimento al contratto di prestazione intellettuale stipulato ai sensi dell’art. 2237 c.c. in relazione anche all’art. 2697 c.c.; con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 2227 e 2237 c.c., con particolare riferimento al lucro cessante, parametrato all’intera durata del contratto; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 9 del contratto di prestazione intellettuale; omesso esame del fatto decisivo relativo alla sussistenza degli inadempimenti lamentati agli effetti della parametrazione del lucro cessante alla durata del contratto, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; con il quarto motivo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2227 c.c. e dell’art. 429 c.p.c. in merito alla determinazione del lucro cessante anche ove commisurata all’intero periodo di durata contrattuale; con il quinto motivo, si eccepisce in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 409, n. 3 c.p.c., nonché, in riferimento all’art 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riguardo al capitolato di prova del primo grado da cui si sarebbe evinto che lo stesso ricorrente aveva richiesto l’accertamento della natura autonoma del rapporto; i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico –sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla configurazione del rapporto instaurato tra le parti ed alle conseguenze da ciò scaturenti; con riferimento alla dedotta violazione dell’art.360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va preliminarmente rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017 relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; giova, quindi, evidenziare, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021); e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; quanto all’oggetto della controversia, come noto, ai sensi dell’art. 2227 cod. civ., in caso di contratto d’opera, fondato su consensualità, onerosità, commutatività e, di norma, istantaneità dell’adempimento, il committente che receda ad esecuzione iniziata è obbligato a tenere il prestatore d’opera indenne dalle spese sostenute, dal lavoro eseguito, nonché dal mancato guadagno; quest’ultimo consiste nell’utile netto che il lavoratore avrebbe tratto dal lavoro previsto e non eseguito: spetta pertanto, di norma, al prestatore d’opera e non anche al professionista intellettuale, ma diversa regolamentazione può essere contrattualmente prevista o rinvenibile nel complessivo assetto negoziale desunto dalla volontà delle parti; ed invero, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale: secondo questa Corte, posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale, salva, ovviamente, diversa previsione contrattuale (cfr., sul punto, Cass. n. 185 del 2020; Cass. n. 3062 del 2002 prestazione; in generale, riguardo la differenza tra art. 2227 e art. 2237 c.c. cfr. ex plurimis Cass. n. 14702/2007; Cass. n. 185/2020 cit.); va, tuttavia, evidenziato che né le disposizioni concernenti la prestazione d’opera tout court, né quelle relative alla prestazione d’opera intellettuale contemplano la continuità della prestazione ai fini dell’adempimento, che si realizza istantaneamente con il compimento dell’opus o del servizio, ma ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione; nel contratto di prestazione d’opera e di prestazione d’opera intellettuale, l’apposizione di un termine serve a stabilire la durata massima per l’esecuzione dell’opus e la maggiore o minore durata della prestazione non comporta una variazione della controprestazione che è, invece, commisurata al risultato atteso che il prestatore è adempiente nel momento in cui consegna l’opus perfectum; anche nell’ipotesi in cui il compimento dell’opus richieda un lungo periodo di tempo, è il tempo ad essere commisurato alla prestazione necessaria per compiere l’opus e non viceversa; si esclude, quindi, che il contratto di prestazione d’opera possa essere annoverato tra i contratti di durata, talchè mancano nel Titolo III del Libro V, pur dedicato al lavoro autonomo, la fattispecie e la disciplina del lavoro autonomo continuativo, in cui, come nella specie, non è il risultato, ma il lavoro in sé e per sé considerato, ad essere dedotto in obbligazione; da tale premessa discende che la Corte d’appello, nell’esaminare, con valutazione per tale aspetto sottratta al sindacato di legittimità, il contenuto negoziale del contratto considerato, ha rinvenuto in esso gli indici della parasubordinazione, in considerazione della prestazione continuativamente richiesta nell’ambito dell’equipe di cardiochirurgia in termini di lavoro autonomo; d’altro canto, è altresì consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, previsto dall’art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, dunque, per particolari esigenze, le parti possono escludere siffatta facoltà di recesso per la durata del contratto; sicché l’applicazione del termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare tale deroga, senza che sia necessario un patto specifico ed espresso (ex plurimis ord. n. 21904 del 2018; Cass. 1ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass. 8 settembre 1997 n. 8690); invero, l’apposizione di un termine finale alla prestazione è un patto che vincola le parti per la durata concertata, ove non vi siano pattuizioni diverse o di giusta causa, per cui, in caso di recesso ad nutum dal contratto da parte del committente, è stato da questa Corte riconosciuto il diritto del prestatore d’opera intellettuale a conseguire l'intero compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass.n. 25238/1996); ed invero, ritenuta la previsione del limite di durata di cinque anni del rapporto lavorativo prescritto dal contratto sufficiente a derogare il recesso ad nutum previsto dall’art. 2237 c.c., la Corte ha reputato conforme alla volontà delle parti la conseguente applicazione dell’art. 2227 c.c., e ciò anche in ragione della configurazione, sulla base dell’assetto complessivo del rapporto, di una forma di parasubordinazione tra le parti, in considerazione, soprattutto della clausola di esclusività e di continuatività, che sottolinea il peculiare peso della durata nel presente rapporto ed ha indotto la Corte, proprio sulla base del fattuale assetto contrattuale, a riconoscere il conseguente diritto all’indennità in caso di recesso unilaterale da parte del committente, ai sensi dell’art. 2227 cod. civ.; con riguardo al quarto motivo di ricorso, la valutazione della Corte d’appello sull’aliunde perceptum e sull’aliunde percipiendum deve ritenersi corretta in quanto fondata sul modello di reddito percepito dal controricorrente nel 2013: invero, il giudice del gravame, confermando la valutazione del Tribunale, ha utilizzato quale indice il reddito mensile procedendo, quindi, a moltiplicarlo per i mesi intercorrenti tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella contrattualmente stabilita dalle parti e non rispettata con il recesso ante tempus; inoltre, come noto, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd.

" aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca l’indennità o il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c (Cass. n. 1636 del 2020); talchè anche nel caso la parte interessata ritenga necessaria una integrazione del reddito del lavoratore preso a modello dal giudice di merito, costituirà suo onere fornire dimostrazione sufficiente degli eventuali redditi aggiuntivi del lavoratore (Cass.n. 18368 del 2015; Cass. n. 21919 del 2010), onere che in tal caso è stato disatteso; il quinto motivo è inammissibile; mediante tale censura si eccepisce la violazione dell’art. 429, comma 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; premessa la promiscuità della doglianza, ve ribadito quanto già affermato con riguardo all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., e, cioè, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, sulla base della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., e, d’altra parte, l’omessa valutazione di un fatto storico non può aver ad oggetto la mancata ammissione di una prova testimoniale; va infatti rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. Sez.Un. 20867 del 30/09/2020 ); conclusivamente, il Collegio ritiene che le censure prospettate si pongano in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione in riferimento alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso e rigettati gli altri, va ritenuta assorbita dal rigetto ogni alla questione prospettata, anche in sede di controricorso; il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17059-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 17059/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 253/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO che con sentenza n. 314 del 2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione della clinica [OSCURATO:PERSONA]Anna avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’illegittimità del recesso ante tempus, da parte della società, dal contratto concluso fra le parti il 13 febbraio 2002, avente ad oggetto prestazioni sanitarie da rendere presso il dipartimento di cardiochirurgia, quale componente di una equipe medica, con scadenza quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi prima dalla scadenza originaria o prorogata (e tacitamente rinnovato ad ogni scadenza); in particolare, il Tribunale aveva qualificato il rapporto lavorativo come collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. civ., ritenendo che la previsione del termine di durata quinquennale del contratto comportasse l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2227 cod. civ. invocata dal ricorrente e non quella di cui all’art. 2237 cod. civ., reputando l’estinzione del rapporto frutto di recesso ante tempus e condannando la società a tenere indenne il ricorrente del mancato guadagno derivato dalla conclusione anticipata del rapporto ex art. 1223 cod. civ., con conseguente liquidazione, in favore del lavoratore, del lucro cessante, consistito nell’importo non percepito, a causa della anticipata cessazione nel periodo intercorrente tra la data del recesso e quella di scadenza del contratto, detratto l’aliunde perceptum e percipiendum; la Corte territoriale, nel condividere l’iter decisorio di primo grado, ha ritenuto la sussistenza, nella specie, delle caratteristiche della parasubordinazione ed escluso la ipotizzabilità dell’applicazione della clausola risolutiva espressa altresì invocata non essendo contestata alcuna inadempienza come invece previsto dall’art. 9 del contratto; ha, quindi, concluso per la idoneità del recesso ad estinguere il rapporto ma con violazione del termine di durata e, pertanto, con le conseguenze risarcitorie da tale violazione scaturenti; per la cassazione della pronuncia propone ricorso assistito da memoria la società Villa S. Anna, affidandolo a cinque motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si censura, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c. in relazione all’art. 2227 c.c.; con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. con riferimento al contratto di prestazione intellettuale stipulato ai sensi dell’art. 2237 c.c. in relazione anche all’art. 2697 c.c.; con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 2227 e 2237 c.c., con particolare riferimento al lucro cessante, parametrato all’intera durata del contratto; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 9 del contratto di prestazione intellettuale; omesso esame del fatto decisivo relativo alla sussistenza degli inadempimenti lamentati agli effetti della parametrazione del lucro cessante alla durata del contratto, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; con il quarto motivo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2227 c.c. e dell’art. 429 c.p.c. in merito alla determinazione del lucro cessante anche ove commisurata all’intero periodo di durata contrattuale; con il quinto motivo, si eccepisce in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 409, n. 3 c.p.c., nonché, in riferimento all’art 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riguardo al capitolato di prova del primo grado da cui si sarebbe evinto che lo stesso ricorrente aveva richiesto l’accertamento della natura autonoma del rapporto; i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico –sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla configurazione del rapporto instaurato tra le parti ed alle conseguenze da ciò scaturenti; con riferimento alla dedotta violazione dell’art.360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va preliminarmente rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017 relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; giova, quindi, evidenziare, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021); e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; quanto all’oggetto della controversia, come noto, ai sensi dell’art. 2227 cod. civ., in caso di contratto d’opera, fondato su consensualità, onerosità, commutatività e, di norma, istantaneità dell’adempimento, il committente che receda ad esecuzione iniziata è obbligato a tenere il prestatore d’opera indenne dalle spese sostenute, dal lavoro eseguito, nonché dal mancato guadagno; quest’ultimo consiste nell’utile netto che il lavoratore avrebbe tratto dal lavoro previsto e non eseguito: spetta pertanto, di norma, al prestatore d’opera e non anche al professionista intellettuale, ma diversa regolamentazione può essere contrattualmente prevista o rinvenibile nel complessivo assetto negoziale desunto dalla volontà delle parti; ed invero, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale: secondo questa Corte, posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale, salva, ovviamente, diversa previsione contrattuale (cfr., sul punto, Cass. n. 185 del 2020; Cass. n. 3062 del 2002 prestazione; in generale, riguardo la differenza tra art. 2227 e art. 2237 c.c. cfr. ex plurimis Cass. n. 14702/2007; Cass. n. 185/2020 cit.); va, tuttavia, evidenziato che né le disposizioni concernenti la prestazione d’opera tout court, né quelle relative alla prestazione d’opera intellettuale contemplano la continuità della prestazione ai fini dell’adempimento, che si realizza istantaneamente con il compimento dell’opus o del servizio, ma ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione; nel contratto di prestazione d’opera e di prestazione d’opera intellettuale, l’apposizione di un termine serve a stabilire la durata massima per l’esecuzione dell’opus e la maggiore o minore durata della prestazione non comporta una variazione della controprestazione che è, invece, commisurata al risultato atteso che il prestatore è adempiente nel momento in cui consegna l’opus perfectum; anche nell’ipotesi in cui il compimento dell’opus richieda un lungo periodo di tempo, è il tempo ad essere commisurato alla prestazione necessaria per compiere l’opus e non viceversa; si esclude, quindi, che il contratto di prestazione d’opera possa essere annoverato tra i contratti di durata, talchè mancano nel Titolo III del Libro V, pur dedicato al lavoro autonomo, la fattispecie e la disciplina del lavoro autonomo continuativo, in cui, come nella specie, non è il risultato, ma il lavoro in sé e per sé considerato, ad essere dedotto in obbligazione; da tale premessa discende che la Corte d’appello, nell’esaminare, con valutazione per tale aspetto sottratta al sindacato di legittimità, il contenuto negoziale del contratto considerato, ha rinvenuto in esso gli indici della parasubordinazione, in considerazione della prestazione continuativamente richiesta nell’ambito dell’equipe di cardiochirurgia in termini di lavoro autonomo; d’altro canto, è altresì consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, previsto dall’art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, dunque, per particolari esigenze, le parti possono escludere siffatta facoltà di recesso per la durata del contratto; sicché l’applicazione del termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare tale deroga, senza che sia necessario un patto specifico ed espresso (ex plurimis ord. n. 21904 del 2018; Cass. 1ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass. 8 settembre 1997 n. 8690); invero, l’apposizione di un termine finale alla prestazione è un patto che vincola le parti per la durata concertata, ove non vi siano pattuizioni diverse o di giusta causa, per cui, in caso di recesso ad nutum dal contratto da parte del committente, è stato da questa Corte riconosciuto il diritto del prestatore d’opera intellettuale a conseguire l'intero compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass.n. 25238/1996); ed invero, ritenuta la previsione del limite di durata di cinque anni del rapporto lavorativo prescritto dal contratto sufficiente a derogare il recesso ad nutum previsto dall’art. 2237 c.c., la Corte ha reputato conforme alla volontà delle parti la conseguente applicazione dell’art. 2227 c.c., e ciò anche in ragione della configurazione, sulla base dell’assetto complessivo del rapporto, di una forma di parasubordinazione tra le parti, in considerazione, soprattutto della clausola di esclusività e di continuatività, che sottolinea il peculiare peso della durata nel presente rapporto ed ha indotto la Corte, proprio sulla base del fattuale assetto contrattuale, a riconoscere il conseguente diritto all’indennità in caso di recesso unilaterale da parte del committente, ai sensi dell’art. 2227 cod. civ.; con riguardo al quarto motivo di ricorso, la valutazione della Corte d’appello sull’aliunde perceptum e sull’aliunde percipiendum deve ritenersi corretta in quanto fondata sul modello di reddito percepito dal controricorrente nel 2013: invero, il giudice del gravame, confermando la valutazione del Tribunale, ha utilizzato quale indice il reddito mensile procedendo, quindi, a moltiplicarlo per i mesi intercorrenti tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella contrattualmente stabilita dalle parti e non rispettata con il recesso ante tempus; inoltre, come noto, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. " aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca l’indennità o il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c (Cass. n. 1636 del 2020); talchè anche nel caso la parte interessata ritenga necessaria una integrazione del reddito del lavoratore preso a modello dal giudice di merito, costituirà suo onere fornire dimostrazione sufficiente degli eventuali redditi aggiuntivi del lavoratore (Cass.n. 18368 del 2015; Cass. n. 21919 del 2010), onere che in tal caso è stato disatteso; il quinto motivo è inammissibile; mediante tale censura si eccepisce la violazione dell’art. 429, comma 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; premessa la promiscuità della doglianza, ve ribadito quanto già affermato con riguardo all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., e, cioè, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, sulla base della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., e, d’altra parte, l’omessa valutazione di un fatto storico non può aver ad oggetto la mancata ammissione di una prova testimoniale; va infatti rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. Sez.Un. 20867 del 30/09/2020 ); conclusivamente, il Collegio ritiene che le censure prospettate si pongano in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione in riferimento alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso e rigettati gli altri, va ritenuta assorbita dal rigetto ogni alla questione prospettata, anche in sede di controricorso; il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese g
Sentenza Cassazione n. 19213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris