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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 33074/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano il decreto in data 17/06/2021 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto in data 23/09/2020 (dep. il 26/10/2020) del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -dante causa dei ricorrenti- la confisca dei beni meglio descritti nel provvedimento impugnato.Deducono:

1.1. "Annullamento per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in ordine alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della misura di prevenzione patrimoniale".

I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge e a tal proposito sostengono che sarebbe stata necessaria una prova più rigorosa di quella ritenuta sufficiente dalla Corte di appello per disporre la confisca, visto che i beni risultano intestati a terzi sin dall'origine e non a seguito di un atto negoziale di trasferimento della proprietà.

«In particolare -scrive la difesa-, nel caso che ci occupa, gli appartamenti sono stati acquistati a seguito di assegnazione a mezzo di asta giudiziaria ed intestati a [OSCURATO:PERSONA], nuota di [OSCURATO:PERSONA], ed alle sue due figlie, [OSCURATO:PERSONA] e Carmela in epoca decisamente risalente rispetto a quella in cui veniva avanzata la proposta della misura di prevenzione, di tal che certo non può operare la presunzione sancita dall'art. 26, comma 2 d.lgs 159/11», che opera soltanto per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati nei due anni precedenti la proposta di confisca.

«Con l'atto di gravame -aggiunge la difesa- si è fatto espresso riferimento al dato di fatto che nel caso che ci occupa tale presunzione non trova alcuna rispondenza atteso che, la proposta, come si evince dal decreto stesso, è stata avanzata il 17/06/2011, mentre gli immobili risultano essere stati acquistati negli anni 2003-2004 e, dunque, in epoca ben più risalente rispetto ai due anni indicati dalla norma».

Denunciano l'omessa motivazione sul punto.

Osservano, inoltre, che i cattivi rapporti intercorrenti tra il proposto e la nuora [OSCURATO:PERSONA] rendevano improbabile che quello avesse intestato i beni alla nuora stessa e alle nipoti, «pur avendo altri quattro figli, due generi e diversi altri nipoti».

Secondo la difesa tale conflittualità sarebbe idonea a far superare l'ulteriore presunzione, secondo cui si devono ritenere nella effettiva disponibilità del proposto i beni del coniuge, dei figli e di coloro che hanno con lui convissuto nell'ultimo quinquennio, anche perché «all'epoca dell'acquisto dei beni (...) [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto da diversi anni, mentre [OSCURATO:PERSONA] era latitante, tanto che fu arrestato in Francia nel 2004, di tal che di certo non può parlarsi di convivenza con nuora e nipoti, ovvero di un rapporto fiduciario tale da pervenire alla fittizia intestazione».

I ricorrenti lamentano anche che la Corte di appello: ha omesso di argomentare circa la disponibilità indiretta dei beni, per come richiesto in ipotesi di beni intestati a terzi; ha dato una risposta meramente congetturale con riguardo alla produzione documentale intesa a dimostrare la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili; non ha adeguatamente motivato in relazione al requisito della sproporzione, a fronte delle testimonianze e della documentazione attestante i redditi leciti prodotti.

1.2. Il 20 aprile 2022 sono pervenuti motivi aggiunti, con i quali vengono illustrati ulteriormente i motivi di ricorso, replicando alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. Scrive la Corte di appello: «va qui esaminata la tesi difensiva secondo la quale gli immobili da confiscare sarebbero stati acquistati non da [OSCURATO:PERSONA] (...), bensì da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'intestataria [OSCURATO:PERSONA] (...) e quindi nonno degli altri due intestatari, nonché dal coniuge del Giuliano.

Orbene, va anzitutto osservato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato a sua volta esponente apicale dell'omonimo clan (...); dunque, anche a voler accedere a tale tesi esisterebbero fondati elementi per ravvisare l'illiceità alle provviste fornite da Giuliano e moglie».

La Corte di appello, quindi, ritiene che la misura patrimoniale in esame sarebbe comunque giustificata sulla base della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].

Il convincimento dei Magistrati dell'appello, però, si mostra in aperta violazione di legge, in quanto lesiva -quantomeno- del violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non potendosi giustificare una misura patrimoniale proposta e istruita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conservandola sulla base di un giudizio -promosso ex officio e senza indicazione delle fonti- a carico di un soggetto estraneo ed esterno alla procedura, non contemplato nella proposta di misura prevenzione inoltrata dal Pubblico ministero.

1.2. A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello incorre nel vizio di violazione di legge per ulteriori ragioni, in quanto omette di motivare sulla sussistenza dei requisiti richiesti per ritenersi la legittimità della misura di prevenzione patrimoniale con effetti a carico di soggetti terzi rispetto al soggetto destinatario della proposta di prevenzione.

A tal riguardo, la norma di riferimento è l'art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011, che stabilisce che «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione».

Dalla norma vengono in rilievo, quindi, sia l'ipotesi del trasferimento del bene dal proposto al terzo in forza di un atto traslativo, sia l'ipotesi in cui il bene risulti intitolato (intestato) sin dall'origine al soggetto terzo.

Nel caso in esame non risultano atti traslativi dei beni da [OSCURATO:PERSONA] agli odierni ricorrenti, così che i ricorrenti hanno correttamente precisato che il giudizio riguarda l'ipotesi dell'intestazione fittizia e non anche quella del trasferimento fittizio.

Ciò che -comunque- rileva in entrambe le ipotesi, è che la norma richiede al giudice di "accertare" la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento.

A tal riguardo, il legislatore ha previsto che nelle seguenti ipotesi la fittizietà è presunta, nel qual caso è rimesso al terzo l'onere di provare il contrario: a) per «i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado», (art. 26, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 159 del 2011); b) per «i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione», (art. 26, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011).

Al di fuori di queste ipotesi, nel caso del terzo proprietario di un bene che si ipotizzi -per qualsiasi ragione- essere un titolare meramente formale, con disponibilità effettiva del bene in capo al soggetto pericoloso, l'onere della prova incombe sull'accusa ed è questa a dover introdurre nel procedimento di cognizione gli elementi di fatto idonei a sostenere la fittizietà della intestazione.

1.3. Così delineato il quadro normativo e la distribuzione dell'onere della prova, va rilevato come la Corte di appello abbia giustificato la legittimità della confisca valorizzando esclusivamente la sproporzione tra i redditi prodotti dai terzi oggi ricorrenti e il valore dei beni.

Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato: «Ma sul punto [liceità della provenienza del denaro utilizzato per gli acquisti n.d.e.] il provvedimento impugnato è estremamente dettagliato ed argomentato, pervenendo [...] ad esporre (...) come, a tutto concedere, la nuora del proposto potrebbe aver ricevuto dal 1994 al 2002 circa 35.000 euro provenienti da attività rilevanti per la SIAE e da vincite al gioco, del tutto insufficienti a procedere agli acquisiti immobiliari in questione, nonché ad assicurare la sussistenza di nuclei familiari privi di adeguati redditi leciti».

Anche in tale punto della motivazione la Corte di appello incorre nel vizio di violazione di legge.

Invero:

1.3.1. Anzitutto, tale valutazione sulla sproporzione dei redditi è parziale e incompleta.

La Corte di appello, infatti, non ha tenuto in considerazione le deduzioni difensive circa la provenienza del denaro dai genitori di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto perché -per come visto al paragrafo 1.2.- la Corte di appello ha escluso dalla sua valutazione tali (eventuali) provviste con motivazione resa in violazione di legge e con argomentazioni apodittiche e congetturali, non indicando le fonti da cui ha ricavato che le somme di denaro dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] fossero di provenienza illecita.

Provenienza illecita, peraltro, del tutto estranea all'odierno giudizio, che è finalizzata ad accertare se i beni intestati ai ricorrenti sono stati acquistati con il denaro di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenza che ove si accertasse che - invece- i beni sono stati acquistati con il denaro proveniente da soggetti diversi da Mazzarella, dovrebbe giungersi alla conclusione che l'ipotesi accusatoria è infondata.

Nel caso in cui -poi- tali ulteriori somme provenienti da soggetti estranei all'odierno giudizio fossero anch'esse di provenienza illecita, allora andrebbe instaurato un diverso, autonomo e nuovo procedimento a carico di quelli.

Il requisito della sproporzione, dunque, va rivalutato dalla Corte di appello, tenendo conto delle deduzioni difensive secondo cui gli acquisiti sarebbero stati effettuati dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] oltre che della documentazione e delle testimonianze indicate dalla difesa.

1.3.2. Va -inoltre- rilevato come il requisito della sproporzione non sia da solo sufficiente a giustificare la confisca dei beni intestati ai terzi, essendo altresì necessario accertare che il bene sia nella disponibilità di fatto del proposto.

Il requisito della sproporzione, invero, è sufficiente quando la confisca sia applicata nei confronti del soggetto pericoloso, ove questi non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni.

Per il terzo intestatario dei beni, invece, la sproporzione tra redditi e acquisti è soltanto uno dei requisiti che devono essere accertati dal giudice.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il destinatario della misura ablatoria è pur sempre il soggetto ritenuto pericoloso, che si ritiene l'effettivo titolare del bene formalmente intestato o trasferito al terzo.

La misura ablatoria in danno dei terzi, dunque, trova giustificazione non solo se i loro redditi non sono idonei a giustificare l'acquisto dei beni, essendo altresì necessario che quei beni e quegli acquisiti siano riconducibili al proposto e al denaro illecito da questi prodotto.

A tal fine, al di fuori delle presunzioni già indicate, si rende -dunque- necessario accertare che i beni intestati ai terzi siano effettiva disponibilità di fatto del proposto, giacché solo grazie a tale disponibilità è possibile stabilire un legame, un collegamento tra i beni e il soggetto ritenuto pericoloso.

Su tale requisito la Corte di appello è rimasta del tutto silente.

I ricorrenti, peraltro, avevano dedotto sul punto anche risaltando il rapporto conflittuale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e la nuora e la conseguente 5 A ‘)t.)n.1\ „ impossibilità che tra i due intercorresse quel rapporto fiduciario costituente il logico presupposto di un'intestazione fittizia.

Da tutto ciò discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi esposti.

P.Q.M.

Annulla il decr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano il decreto in data 17/06/2021 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto in data 23/09/2020 (dep. il 26/10/2020) del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -dante causa dei ricorrenti- la confisca dei beni meglio descritti nel provvedimento impugnato.Deducono: 1.1. "Annullamento per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in ordine alla ricorrenza dei presupposti oggettivi della misura di prevenzione patrimoniale". I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge e a tal proposito sostengono che sarebbe stata necessaria una prova più rigorosa di quella ritenuta sufficiente dalla Corte di appello per disporre la confisca, visto che i beni risultano intestati a terzi sin dall'origine e non a seguito di un atto negoziale di trasferimento della proprietà. «In particolare -scrive la difesa-, nel caso che ci occupa, gli appartamenti sono stati acquistati a seguito di assegnazione a mezzo di asta giudiziaria ed intestati a [OSCURATO:PERSONA], nuota di [OSCURATO:PERSONA], ed alle sue due figlie, [OSCURATO:PERSONA] e Carmela in epoca decisamente risalente rispetto a quella in cui veniva avanzata la proposta della misura di prevenzione, di tal che certo non può operare la presunzione sancita dall'art. 26, comma 2 d.lgs 159/11», che opera soltanto per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati nei due anni precedenti la proposta di confisca. «Con l'atto di gravame -aggiunge la difesa- si è fatto espresso riferimento al dato di fatto che nel caso che ci occupa tale presunzione non trova alcuna rispondenza atteso che, la proposta, come si evince dal decreto stesso, è stata avanzata il 17/06/2011, mentre gli immobili risultano essere stati acquistati negli anni 2003-2004 e, dunque, in epoca ben più risalente rispetto ai due anni indicati dalla norma». Denunciano l'omessa motivazione sul punto. Osservano, inoltre, che i cattivi rapporti intercorrenti tra il proposto e la nuora [OSCURATO:PERSONA] rendevano improbabile che quello avesse intestato i beni alla nuora stessa e alle nipoti, «pur avendo altri quattro figli, due generi e diversi altri nipoti». Secondo la difesa tale conflittualità sarebbe idonea a far superare l'ulteriore presunzione, secondo cui si devono ritenere nella effettiva disponibilità del proposto i beni del coniuge, dei figli e di coloro che hanno con lui convissuto nell'ultimo quinquennio, anche perché «all'epoca dell'acquisto dei beni (...) [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto da diversi anni, mentre [OSCURATO:PERSONA] era latitante, tanto che fu arrestato in Francia nel 2004, di tal che di certo non può parlarsi di convivenza con nuora e nipoti, ovvero di un rapporto fiduciario tale da pervenire alla fittizia intestazione». I ricorrenti lamentano anche che la Corte di appello: ha omesso di argomentare circa la disponibilità indiretta dei beni, per come richiesto in ipotesi di beni intestati a terzi; ha dato una risposta meramente congetturale con riguardo alla produzione documentale intesa a dimostrare la provenienza lecita del denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili; non ha adeguatamente motivato in relazione al requisito della sproporzione, a fronte delle testimonianze e della documentazione attestante i redditi leciti prodotti. 1.2. Il 20 aprile 2022 sono pervenuti motivi aggiunti, con i quali vengono illustrati ulteriormente i motivi di ricorso, replicando alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. Scrive la Corte di appello: «va qui esaminata la tesi difensiva secondo la quale gli immobili da confiscare sarebbero stati acquistati non da [OSCURATO:PERSONA] (...), bensì da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'intestataria [OSCURATO:PERSONA] (...) e quindi nonno degli altri due intestatari, nonché dal coniuge del Giuliano. Orbene, va anzitutto osservato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato a sua volta esponente apicale dell'omonimo clan (...); dunque, anche a voler accedere a tale tesi esisterebbero fondati elementi per ravvisare l'illiceità alle provviste fornite da Giuliano e moglie». La Corte di appello, quindi, ritiene che la misura patrimoniale in esame sarebbe comunque giustificata sulla base della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Il convincimento dei Magistrati dell'appello, però, si mostra in aperta violazione di legge, in quanto lesiva -quantomeno- del violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non potendosi giustificare una misura patrimoniale proposta e istruita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conservandola sulla base di un giudizio -promosso ex officio e senza indicazione delle fonti- a carico di un soggetto estraneo ed esterno alla procedura, non contemplato nella proposta di misura prevenzione inoltrata dal Pubblico ministero. 1.2. A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello incorre nel vizio di violazione di legge per ulteriori ragioni, in quanto omette di motivare sulla sussistenza dei requisiti richiesti per ritenersi la legittimità della misura di prevenzione patrimoniale con effetti a carico di soggetti terzi rispetto al soggetto destinatario della proposta di prevenzione. A tal riguardo, la norma di riferimento è l'art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011, che stabilisce che «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione». Dalla norma vengono in rilievo, quindi, sia l'ipotesi del trasferimento del bene dal proposto al terzo in forza di un atto traslativo, sia l'ipotesi in cui il bene risulti intitolato (intestato) sin dall'origine al soggetto terzo. Nel caso in esame non risultano atti traslativi dei beni da [OSCURATO:PERSONA] agli odierni ricorrenti, così che i ricorrenti hanno correttamente precisato che il giudizio riguarda l'ipotesi dell'intestazione fittizia e non anche quella del trasferimento fittizio. Ciò che -comunque- rileva in entrambe le ipotesi, è che la norma richiede al giudice di "accertare" la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento. A tal riguardo, il legislatore ha previsto che nelle seguenti ipotesi la fittizietà è presunta, nel qual caso è rimesso al terzo l'onere di provare il contrario: a) per «i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado», (art. 26, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 159 del 2011); b) per «i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione», (art. 26, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011). Al di fuori di queste ipotesi, nel caso del terzo proprietario di un bene che si ipotizzi -per qualsiasi ragione- essere un titolare meramente formale, con disponibilità effettiva del bene in capo al soggetto pericoloso, l'onere della prova incombe sull'accusa ed è questa a dover introdurre nel procedimento di cognizione gli elementi di fatto idonei a sostenere la fittizietà della intestazione. 1.3. Così delineato il quadro normativo e la distribuzione dell'onere della prova, va rilevato come la Corte di appello abbia giustificato la legittimità della confisca valorizzando esclusivamente la sproporzione tra i redditi prodotti dai terzi oggi ricorrenti e il valore dei beni. Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato: «Ma sul punto [liceità della provenienza del denaro utilizzato per gli acquisti n.d.e.] il provvedimento impugnato è estremamente dettagliato ed argomentato, pervenendo [...] ad esporre (...) come, a tutto concedere, la nuora del proposto potrebbe aver ricevuto dal 1994 al 2002 circa 35.000 euro provenienti da attività rilevanti per la SIAE e da vincite al gioco, del tutto insufficienti a procedere agli acquisiti immobiliari in questione, nonché ad assicurare la sussistenza di nuclei familiari privi di adeguati redditi leciti». Anche in tale punto della motivazione la Corte di appello incorre nel vizio di violazione di legge. Invero: 1.3.1. Anzitutto, tale valutazione sulla sproporzione dei redditi è parziale e incompleta. La Corte di appello, infatti, non ha tenuto in considerazione le deduzioni difensive circa la provenienza del denaro dai genitori di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto perché -per come visto al paragrafo 1.2.- la Corte di appello ha escluso dalla sua valutazione tali (eventuali) provviste con motivazione resa in violazione di legge e con argomentazioni apodittiche e congetturali, non indicando le fonti da cui ha ricavato che le somme di denaro dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] fossero di provenienza illecita. Provenienza illecita, peraltro, del tutto estranea all'odierno giudizio, che è finalizzata ad accertare se i beni intestati ai ricorrenti sono stati acquistati con il denaro di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenza che ove si accertasse che - invece- i beni sono stati acquistati con il denaro proveniente da soggetti diversi da Mazzarella, dovrebbe giungersi alla conclusione che l'ipotesi accusatoria è infondata. Nel caso in cui -poi- tali ulteriori somme provenienti da soggetti estranei all'odierno giudizio fossero anch'esse di provenienza illecita, allora andrebbe instaurato un diverso, autonomo e nuovo procedimento a carico di quelli. Il requisito della sproporzione, dunque, va rivalutato dalla Corte di appello, tenendo conto delle deduzioni difensive secondo cui gli acquisiti sarebbero stati effettuati dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] oltre che della documentazione e delle testimonianze indicate dalla difesa. 1.3.2. Va -inoltre- rilevato come il requisito della sproporzione non sia da solo sufficiente a giustificare la confisca dei beni intestati ai terzi, essendo altresì necessario accertare che il bene sia nella disponibilità di fatto del proposto. Il requisito della sproporzione, invero, è sufficiente quando la confisca sia applicata nei confronti del soggetto pericoloso, ove questi non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Per il terzo intestatario dei beni, invece, la sproporzione tra redditi e acquisti è soltanto uno dei requisiti che devono essere accertati dal giudice. Non bisogna dimenticare, infatti, che il destinatario della misura ablatoria è pur sempre il soggetto ritenuto pericoloso, che si ritiene l'effettivo titolare del bene formalmente intestato o trasferito al terzo. La misura ablatoria in danno dei terzi, dunque, trova giustificazione non solo se i loro redditi non sono idonei a giustificare l'acquisto dei beni, essendo altresì necessario che quei beni e quegli acquisiti siano riconducibili al proposto e al denaro illecito da questi prodotto. A tal fine, al di fuori delle presunzioni già indicate, si rende -dunque- necessario accertare che i beni intestati ai terzi siano effettiva disponibilità di fatto del proposto, giacché solo grazie a tale disponibilità è possibile stabilire un legame, un collegamento tra i beni e il soggetto ritenuto pericoloso. Su tale requisito la Corte di appello è rimasta del tutto silente. I ricorrenti, peraltro, avevano dedotto sul punto anche risaltando il rapporto conflittuale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e la nuora e la conseguente 5 A ‘)t.)n.1\ „ impossibilità che tra i due intercorresse quel rapporto fiduciario costituente il logico presupposto di un'intestazione fittizia. Da tutto ciò discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi esposti. P.Q.M. Annulla il decr
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