CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09712/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llone, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] perprocura speciale in calce al ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.6864 del 2016, depositata il 14 novembre 2016, non notificata.Numero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.TK3018304221/2012 relativo all’anno di imposta 2007, con cuil’amministrazione finanziaria aveva rideterminato a fini IRPEF e relativeaddizionali, in applicazione del metodo del c.d. redditometro, ai sensidell’art. 38 commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito sintetico di euro79.612,00 in considerazione del possesso di un’ abitazione principale e diun’abitazione secondaria a Roma- l’una acquistata con il coniuge al 50 percento mediante ricorso a mutuo ipotecario e l’altra condotta in locazione -di un’autovettura utilitaria oltre che delle spese per incrementi patrimonialirelative all’acquisto, nel corso dell’anno, di un complesso aziendale e di unfabbricato, e al versamento di contributi previdenziali per euro 3148.2. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendoinfondato il motivo di impugnazione dell’atto impositivo relativo al difetto dimotivazione. Nulla aveva, invece, statuito sulle altre eccezioni dellaricorrente, non contestate dall’Agenzia delle Entrate, relativeall’appartenenza a terzi dei beni indice, in particolare, con riferimento alfatto che il contratto di locazione dell’abitazione secondaria non eraintestato a lei ed era cessato l’anno prima, e all’inefficacia dei provvedimentidi adeguamento dei parametri del redditometro adottati dal Direttoredell’Agenzia delle Entrate per incompetenza funzionale dell’organo.3. La CTR, adita in appello dalla contribuente, aveva respinto il gravameconfermando la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate non ha svoltola partecipazione all’udienza di discussione della causa.Numero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente essendo entrambi relativi a censure mosse dal ricorrenteai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., inammissibili perché non rientrantinel paradigma normativo del vizio denunciato.1.1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 e 42del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra leparti, essendo la sentenza impugnata non sufficientemente motivata inrelazione alle contestazioni mosse dalla contribuente all’inserimento fra ibeni indice di una residenza secondaria condotta in locazione da terzi e allaconsiderazione fra le spese per incrementi patrimoniali del fabbricato odell’azienda acquistati attraverso la contrazione di prestiti.1.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizioinerente all’eccezione di violazione dell'art. 5 comma d.m. 10 settembre1992 e dell'art. 23, Costituzione e di inefficacia del provvedimento delDirettore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 relativoall’adeguamento dei parametri del redditometro. La CTR avrebbe, infatti,omesso di esaminare l’eccezione sollevata dalla ricorrente circa la validitàdell’accertamento impugnato per la violazione delle norme richiamate e perl’inefficacia del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,funzionalmente incompetente alla sua emanazione riservata dalla legge alMinistero delle Finanze.1.3. I motivi sono entrambi inammissibili perché formulati, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in termini di motivazione insufficientesulle difese di parte anziché su fatti storici specifici e, comunque, inviolazione della preclusione stabilita dall’art. 348 ter c.p.c., applicabileNumero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026ratione temporis, per l’ipotesi in cui la sentenza impugnata abbiaconfermato con le stesse argomentazioni la sentenza di primo grado dandoluogo alla c.d. doppia conforme.1.4. Sotto il primo profilo le censure sono entrambe declinate conriferimento alla versione previgente dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. senzatener conto dell’intervenuto mutamento del quadro normativo che nonconsente più di far valere in cassazione il vizio di insufficienza dellamotivazione.1.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13gennaio 2016 e trova, quindi, applicazione l’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.134, che detta la disciplina dei motivi del ricorso per cassazione in relazionealle sentenze d’appello pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.1.6. La Corte, a sezioni unite, ha chiarito che l’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Neconsegue che, nella rigorosa osservanza delle previsioni dell’art. 366comma 1 n. 6 e dell’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente per poterutilmente formulare un motivo di ricorso in relazione alla previsione dell’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve indicare il «fatto storico», il cui esame siastato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui risulti la suaesistenza, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua «decisività» in relazione all’esito dellacontroversia (v. Cass. n. 19049 del 2022; Cass. 25043 del 2024).A seguito della novella, quindi, il vizio di motivazione deve essere dedottocensurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èNumero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio come precedentemente previsto dal testo previgente dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorsoformulato senza tener conto del mutato quadro normativo processuale.1.7. Sotto il secondo profilo i motivi sono inammissibili in forza dellaprevisione dell’art. 348-ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis,al presente giudizio.1.8. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cuiall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppiaconforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.1.9. Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c., introdotto dall'articolo 54,comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ipotesi di doppiaconforme, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbiaconfermato la decisione di primo grado sulla base delle “stesse ragioniinerenti alle questioni di fatto”, ripercorrendo, cioè lo stesso procedimentologico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass.n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l’inammissibilità,dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare,che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettoNumero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio2023, n. 5947).1.10. Nel caso in esame, le censure sono inammissibili poiché le decisionidei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della contribuente, sifondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, la ricorrente non hadedotto alcunché per sostenere il contrario.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 115c.p.c. per non aver la CTR posto a base della decisione i fatti provati dallaricorrente nel corso del giudizio attraverso documentazione a supporto dellecircostanze dedotte a sostegno dell’illegittimità dell’atto impositivo che nonerano neanche state contestate dall’ufficio e che, quindi, avrebbero dovutoessere date per ammesse dal giudice.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui « in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del2019). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche osservato che in temadi ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati eNumero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).» (Cass. n. 24732 del 2025).2.3. Nel caso di specie la ricorrente non ha semplicemente lamentato lamancata valutazione da parte del giudice dei fatti pacifici come tali mapare, invece, desumere dall’art. 115 c.p.c., il principio secondo cui il giudicesarebbe vincolato a trarre senz’altro dai fatti non contestati la prova dellafondatezza della pretesa della parte che li ha dedotti mentre la norma gliimpone semplicemente di valutarli e apprezzarli liberamente.Ed è quanto ha fatto la CTR laddove ha affermato che “la contribuente nonè stata in condizione di confutare tutti gli elementi indicativi della suacapacità contributiva”, esprimendo una valutazione di insufficienza deglielementi offerti, anche non contestati, insindacabile nel giudizio dilegittimità.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato il controricorso.Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 12896/2017Numero sezionale 2496/2026Numero di raccolta generale 9712/2026Data pubblicazione 15/04/2026quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il PresidenteROBERTA CRUCITTI