CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 36394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 03/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a questi applicata ed eseguita per un anno e sei mesi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte adottato una motivazione meramente apparente.3. L'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di riabilitazione per il soggetto che è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, dopo aver fissato i presupposti a cui è condizionato l'istituto, prevede, al connma 3, che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. È stato già chiarito che il richiamo va riferito anche all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto dal d.l. n. 146 del 2013, conv., con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), secondo cui il giudice competente (in quel caso, il tribunale di sorveglianza, in questo caso la corte di appello), nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Dunque, il riferimento è ad un procedimento in cui i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio (v. con riguardo alla riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370, e, con specifico riguardo alla riabilitazione di prevenzione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, ord., n. 13126 del 07/12/2016, dep 2017, Caporale, n. m.). In tale contesto, si è spiegato, il rimedio esperibile avverso i suddetti provvedimenti è l'opposizione innanzi allo stesso giudice dell'es.iecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza cannerale. (in tal senso, Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579). 4. Il ricorso in esame, dunque, deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2