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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39458/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21445/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, non è deducibile ed è manifestamente infondato.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023 ha annullato la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte distrettuale, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; quanto al giudizio di responsabilità e — per quanto interessa in questa sede — al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, invece, la Corte di cassazione non ha accolto il ricorso del prevenuto, reputando corretto il ragionamento svolto dalla Corte di merito; ne deriva che sul punto della decisione relativo alla sussistenza della recidiva si è formato giudicato parziale, trattandosi di statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale che individuano aspetti non più suscettibili di riesame.

Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile oltre che per le ragioni supesposte, anche perché il ricorso è marcatamente generico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere ) tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21445/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, non è deducibile ed è manifestamente infondato. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023 ha annullato la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte distrettuale, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; quanto al giudizio di responsabilità e — per quanto interessa in questa sede — al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, invece, la Corte di cassazione non ha accolto il ricorso del prevenuto, reputando corretto il ragionamento svolto dalla Corte di merito; ne deriva che sul punto della decisione relativo alla sussistenza della recidiva si è formato giudicato parziale, trattandosi di statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale che individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile oltre che per le ragioni supesposte, anche perché il ricorso è marcatamente generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere ) tens