CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 03313/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 24 febbraio 2020, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal Bevilacqua avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza catanzarese, in data 20 aprile 2917, aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto é stato motivato con il mancato versamento da parte dell'istante sia dell'anticipazione forfettaria, sia del contributo unificato. Il ricorrente deduce, con tre motivi - tesi a denunciare violazione di distinte disposizioni di legge (segnatamente degli articoli 194, 285 e 299 del d.P.R. n. 115/2002), ma unitariamente trattabili - che il provvedimento impugnato é illegittimo, in quanto la declaratoria di irricevibilità in esame non sarebbe consentita da alcuna disposizione del testo unico delle spese di giustizia nell'ambito del rito sommario di cognizione civile; che sarebbe compito del funzionario di cancelleria verificare l'esistenza della dichiarazione di parte circa il valore della causa, della ricevuta di versamento e della relativa congruità; che il richiamo all'art. 285, comma 4, del testo unico - operato nel provvedimento impugnato - sarebbe inconferente e privo di attinenza al caso che occupa. 2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. 3. Il ricorso é fondato. In tema di patrocinio a spese dello Stato é ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che reputa come le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. Analoga questione ha, del resto, formato recentemente oggetto di disamina da parte di questa stessa Sezione, con decisione che si é allineata a tale indirizzo (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11474 del 23/02/2021, ric. Haxhiu) e che qui si condivide, evidenziando che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254). Detta posizione viene di fatto condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass. Civ., Sez. 1, Ord.Interloc. n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366). In tale logica, va dunque ribadito il principio secondo il quale il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 é assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (fra le tante vds. Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 - dep. 2019, Mucci, Rv. 274908; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 - dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Logica conseguenza di quanto precede é l'inapplicabilità delle disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato, riferite a compiti demandati al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull'istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato. Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte (in tal senso, condivisibilmente, la citata Sez. 4, Sentenza n. 11474 del 23/02/2021). 4. Da quanto precede consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il Consigliere stens