Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1225/2022
ECLI:EU:C:2022:649
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0507_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa C‑507/21 P) (
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)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam – Esecuzione della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Competenza ratione temporis – Principio di non discriminazione»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)]
(v. punti 50‑54)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Dazi antidumping istituiti in forza del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 – Sentenza che dichiara invalidi i regolamenti che istituiscono i dazi antidumping – Regolamento diretto a dare esecuzione alla sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14, § 1)
(v. punti 57‑59)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036)
(v. punti 65‑69)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento di approccio riguardo all’assoggettamento di determinati importatori a dazi antidumping reistituiti – Mutamento risultante dalla ridistribuzione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione – Ammissibilità – Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 4; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 4, e n. 1225/2009, art. 9, § 4)
(v. punti 71‑80, 88)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 81)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Ammissibilità – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligazione doganale – Irrilevanza – Violazione del principio del legittimo affidamento – Insussistenza
(Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, § 1, e 221, §§ 1 e 3, e n. 384/96, art. 9, § 4; regolamento della Commissione 2016/223, art. 1, § 2)
(v. punti 83‑87)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SE, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AB, l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la [OSCURATO:PERSONA] SL e la [OSCURATO:PERSONA] AG sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 431 del 25.10.2021
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