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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2022

ECLI:EU:C:2022:649
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0507_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa C‑507/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam – Esecuzione della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Competenza ratione temporis – Principio di non discriminazione»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punti 50‑54)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Dazi antidumping istituiti in forza del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 – Sentenza che dichiara invalidi i regolamenti che istituiscono i dazi antidumping – Regolamento diretto a dare esecuzione alla sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14, § 1) (v. punti 57‑59)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 65‑69)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento di approccio riguardo all’assoggettamento di determinati importatori a dazi antidumping reistituiti – Mutamento risultante dalla ridistribuzione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione – Ammissibilità – Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 4; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 4, e n. 1225/2009, art. 9, § 4) (v. punti 71‑80, 88)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 81)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Ammissibilità – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligazione doganale – Irrilevanza – Violazione del principio del legittimo affidamento – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, § 1, e 221, §§ 1 e 3, e n. 384/96, art. 9, § 4; regolamento della Commissione 2016/223, art. 1, § 2) (v. punti 83‑87) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SE, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AB, l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la [OSCURATO:PERSONA] SL e la [OSCURATO:PERSONA] AG sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0507_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa C‑507/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam – Esecuzione della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Competenza ratione temporis – Principio di non discriminazione» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo per il Tribunale di far apparire in modo chiaro e non equivoco il proprio ragionamento [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117, m)] (v. punti 50‑54) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Dazi antidumping istituiti in forza del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 – Sentenza che dichiara invalidi i regolamenti che istituiscono i dazi antidumping – Regolamento diretto a dare esecuzione alla sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14, § 1) (v. punti 57‑59) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reintroduzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 65‑69) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento di approccio riguardo all’assoggettamento di determinati importatori a dazi antidumping reistituiti – Mutamento risultante dalla ridistribuzione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione – Ammissibilità – Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 4; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 4, e n. 1225/2009, art. 9, § 4) (v. punti 71‑80, 88) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 81) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi allo scopo di reintrodurre i dazi antidumping – Ammissibilità – Scadenza del termine di prescrizione dell’obbligazione doganale – Irrilevanza – Violazione del principio del legittimo affidamento – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, § 1, e 221, §§ 1 e 3, e n. 384/96, art. 9, § 4; regolamento della Commissione 2016/223, art. 1, § 2) (v. punti 83‑87) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SE, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AB, l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la [OSCURATO:PERSONA] SL e la [OSCURATO:PERSONA] AG sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .
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