CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3753/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi,12, è domicil i ata ex lege , –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elet t ivamente domiciliatoin Roma, via della Scrofa, 57 , presso lo studio del primo, –controricorrente-ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 6079/2016,depositata il 22/11/2016; lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento de l ricorso dell’Agenzia delle Entrate edil rigetto del controricorso incidentale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L' Agenzia delle entrate - premesso che la Guardia di Finanza aveva rilevato, in sede di verifica, che la B.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso e, comunque, non aveva esibito la contabilità ex art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973, n é la documentazione inerente ai fatti gestionali,e che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti - emetteva tre avvisi di accertamento, notificati sia al legale rappresentante della società sia al socio [OSCURATO:PERSONA] con i quali, per gli anni 1990, 1991 e 1992,venivano accertati maggiori redditi in capo alla società, ed applicate pene pecuniarie. Contro tali avvisi proponeva ricorsoBernardo Rota. Con ulterioridue avvisi l'Ufficio accertava nei confronti della società in nome collettivo la mancata presentazione del mod. 770 per gli anni 1991 e 1992 nonché il mancato versamento di ritenute alla fonte. Applicava, conseguentemente, pene pecuniarie e soprattasse. Anche tali avvisi venivano separatamente impugnati dalRota. 2. La C.t.p. di Lecco rigettava i ricorsi relativi agli avvisi derivanti dal mancato versamento delle ritenute d'acconto e, invece,annullava gli avvisi di accertamento nei confronti della società in nome collettivo, ai fini Ilor, sulla base dell'accertata estraneità del Rota. Proposto gravame da entrambe le parti, la C .t.r. della Lombardia con sentenza n. 21 depositata i l 10 aprile 2006, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermava gli avvisi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 di accertamento ai fini Ilor rispettivamente per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 e in accoglimento dell’appello del Rota dichiarava non dovute da quest’ultimo sopratasse e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento per quanto soggetto a ritenuta alla fonte. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Rota. Questa Corte, tuttavia, con la sentenza n. 6953 del 2013 rilevava di ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci illimitatamente responsabili e rinviava al giudice del primo grado perdecidere la controversia, previa integrazione del contraddittorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio nei confronti, oltre che dell’Agenzia, del solo socio [OSCURATO:PERSONA] in quanto, nelle more, la società si era estinta. La C.t.p. di Lecco confermava gli avvisi di accertamento relativi all’Ilor, precisando che il reddito accertato doveva imputarsi ai due soci, in misura pari al 75 per cento per il [OSCURATO:PERSONA] e al 25 per cento per il Rota, e accertava che quest’ultimo non poteva essere chiamato a rispondere di sopratasse e pene pecuniarie comminiate con gli avvisi di accertamento relativisomme oggetto di ritenuta alla fonte. Avverso detta sentenza spiegavano appello il Rota ed appello incidentale l’Ufficio. Con la sentenza qui impugnata la C.t.r. rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio che aveva chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del Rota al pagamento di sovra- tasse e sanzioni e l’imputazione a quest’ultimo del 50 per cento (anziché del 25 per cento) del maggior reddito accertato in capo alla società e, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente,annullava i tre avvisi di accertamento relativi all’Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. Ricorrono in cassazionel’Ufficio con ricorso principale e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è pu re difeso a mezzo controricorso, con ricorso incidentale. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: Rileva preliminarmente il Collegio che non si rinviene in atti la prova della rituale notifica sia del ricorso che del controricorso e contestuale ricorso incidentaleal socio [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, come già dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 6953 del 2013,e già parte nel giudizio di rinvio incardinatosi a seguito di quest’ultima. In particolare, quanto al ricorso dell’Agenzia delle entrate, la notifica, avvenuta a mezzo posta, non risulta andata a buon fine,stante l’annotazione sulla cartolina di ricevimento di «indirizzo insufficiente». Quanto al controricorso, invece, la notifica, avvenuta a mezzo posta, non risulta andata a buon fine stante l’annotazione sulla cartolina di ricevimento della «irreperibilità del destinatario» alla quale non risulta siano seguite le formalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso e del controricorso e contestuale ricorso incidentale a [OSCURATO:PERSONA] , entro il termine di sessanta