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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44428/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina propria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo c:onsolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina propria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo c:onsolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre