CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22565/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Borsi, n. 4 ([OSCURATO:PERSONA]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio LMS [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 5721/2019 depositata in data 24 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di precetto notificato in data 17 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimò all'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana (ora Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima) il pagamento della complessiva somma di euro 584.119,86, pari all'imposta dovuta per la registrazione di cinque decreti ingiuntivi, non opposti, emessi dal Tribunale di Milano tra il 2008 ed il 2011, e muniti di formula esecutiva. La creditrice notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente il servizio di tesoreria per l'ente sanitario, ed all'Azienda stessa atto di pignoramento presso terzi e, in esito alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, l'Azienda sanitaria propose opposizione all'esecuzione, deducendo che i decreti ingiuntivi non costituivano titolo per la richiesta di pagamento della tassa di registrazione e, comunque, che la pretesa azionata era infondata, essendo intercorsi tra le parti accordi transattivi, regolarmente adempiuti. Disposta la sospensione dal giudice dell'esecuzione con ordinanza — avverso la quale venne proposto reclamo ex artt. 669-terdecies e 624, secondo comma, cod. proc. civ. dalla creditrice, in esito al quale il Tribunale di Venezia revocò l'ordinanza di sospensione - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. introdusse il giudizio di merito. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1988/17, preso atto dell'avvenuto pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme assegnate all'esecutante, pari ad euro 595.448,46, rigettò l'opposizione all'esecuzione, condannando l'Azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite. Richiamato, in particolare, l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., dovesse ricomprendersi l'imposta di registrazione della sentenza, rilevò, da una parte, che i decreti ingiuntivi azionati, i quali contenevano la ingiunzione di pagamento delle «spese successive occorrende», costituissero validi titoli anche per il pagamento della imposta di registro relativa a detti decreti, e, dall'altra, che gli accordi transattivi raggiunti, che prevedevano che i pagamenti avrebbero dovuto avvenire con determinate scadenze, in difetto di prova dell'esatto adempimento, dovessero considerarsi risolti, con riviviscenza di tutte le obbligazioni originarie. 2. La soccombente impugnò la sentenza e, all'esito della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i giudici di appello hanno respinto il gravame, compensando tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Nel confermare che l'azione esecutiva era fondata su idonei titoli esecutivi, posto che tutti i decreti ingiuntivi prevedevano l'ingiunzione di pagamento delle «spese successive occorrende», tra le quali erano ricomprese quelle relative all'imposta di registro, e che era stata offerta prova documentale del pagamento della imposta, così come quantificata dalla Agenzia delle entrate, la Corte territoriale, esaminati gli accordi intercorsi tra le parti, ha rilevato che l'appellata non aveva mai manifestato la volontà di risolvere detti accordi, avendo, anzi, dimostrato di avervi dato corso; ha, tuttavia, evidenziato che al momento della richiesta di esecutività dei decreti ingiuntivi erano già scaduti anche i termini di pagamento previsti dagli accordi e che la debitrice, sulla quale ricadeva il relativo onere di prova, non aveva dimostrato di avere saldato i propri debiti, cosicché doveva ritenersi che le somme relative alla imposta di registro fossero state legittimamente richieste. La Corte ha, inoltre, rigettato il motivo di gravame con il quale si lamentava che la richiesta di esecutività dei decreti ingiuntivi integrasse un abuso del diritto ed ha pure escluso che la sentenza di primo grado fosse incorsa in errore per avere posto le spese di lite a carico dell'Azienda sanitaria, anziché disporne la compensazione. 3. L'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima propone ricorso per la cassazione della decisione d'appello, sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo. Azienda U.L.S.S. Serenissima resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4. In data 9 novembre 2022 l'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale l'Azienda sanitaria deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 91 c.p.c., degli artt. 1298 e 1299 c.c., nonché dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, con riferimento alla dichiarata insussistenza di un vincolo di solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'allora Azienda U.L.S.S. n. 12 "Veneziana" nei confronti dell'Agenzia delle entrate per il pagamento dell'imposta di registro sui titoli esecutivi ottenuti dalla prima contro la seconda e con riferimento alla dichiarata sussistenza di validi titoli esecutivi, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» e lamenta l'assoluta carenza di validi titoli esecutivi a fondamento dell'esecuzione, rappresentando che la creditrice procedente aveva reclamato l'imposta di registro liquidata sui decreti ingiuntivi, ormai esecutivi perché non opposti, senza che i predetti decreti contemplassero il rimborso del tributo. Assumendo, in particolare, che i giudici di appello avrebbero affermato che l'art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, escluderebbe il vincolo di solidarietà «tra il ricorrente e l'ingiunto nei confronti dell'Erario», evidenzia, per un verso, che la disposizione normativa individua coloro che sono obbligati nei confronti del Fisco al pagamento dell'imposta di registro, tra i quali figurano «le parti in causa» - nel caso di specie coincidenti con il ricorrente e l'ingiunto - e, per altro verso, che il soggetto obbligato in solidum al versamento dell'imposta deve precostituirsi un titolo atto a sorreggere il regresso verso l'altro, dimostrando la sussistenza dei presupposti, tra cui, in particolare, l'effettivo adempimento dell'obbligazione tributaria. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale - rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, più in generale, della disciplina in tema di interpretazione del contratto, con riferimento ai termini di pagamento previsti nelle proposte di definizione del credito di date 29 gennaio 2009, 8 febbraio 2010, 9 marzo 2011, 6 dicembre 2011 e 10 agosto 2014, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.» — la ricorrente contesta alla Corte d'appello di non avere correttamente interpretato la volontà espressa dalle parti negli accordi transattivi, in quanto le proposte di definizione del credito indicavano, a fronte di versamenti rateali di valore ingente, scadenze di pagamento molto strette i cui termini non erano, tuttavia, perentori, ma solo ordinatori. Lamenta, altresì, che il giudice d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la condotta successiva agli accordi, dalla quale chiaramente emergeva che le parti avevano inteso i termini indicati come ordinatori. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 1227, secondo comma, c.c., con riferimento all'abuso del diritto in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» e censura la decisione impugnata nella parte in cui si afferma che l'avere richiesto la esecutività dei decreti non D rappresenta un abuso del diritto, ma un mero esercizio del diritto da parte della Banca. 4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1457 c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., con riferimento alla ritenuta attuale risoluzione degli accordi transattivi conclusi tra il 2009 ed il 2011 relativamente ai decreti ingiuntivi nn. 11240/2008, 35608/2008, 46105/2009, 41831/2010 e 8412/2011 emessi dal Tribunale di Milano in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» e con il quinto motivo si denuncia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e 1457 c.c. e dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. con riferimento alla ritenuta risoluzione dell'accordo transattivo concluso tra le parti nel 2014, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».5. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con il quale ci si doleva del rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle istanze istruttorie avanzate. 6. Con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte non ha ritenuto di compensare le spese di lite del giudizio di primo grado. 7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite del grado di appello, sottolineando che non rileva che l'appello sia stato respinto su presupposti diversi da quelli assunti dal giudice di primo grado. 8. Preliminarmente all'esame dei mezzi di ricorso, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio non ha, infatti, partecipato il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., litisconsorte necessario. 8.1. Con la sentenza n. 13533 del 18 maggio 2021, questa Corte, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza. A tale approdo questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di «interesse» è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.). Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità.8.2. Il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l'orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644). E tanto esclude che possano essere presi in considerazione i singoli motivi di ricorso e, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. m. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice d