CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15033/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria prodotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso, che contestano il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, la sussistenza della recidiva e la dosimetria della pena sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] na igna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c...<7q:`:::7..!...ERIA oggi, 9 A 2022 !