CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2016
Cassazione n. 17038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 196/2022 la Corte di appello di Brescia ha respinto la dichiarazione di ricusazione proposta da l D.M. 'nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale del riesame di Brescia che - nell'ambito del procedimento incidentale di riesame del titolo cautelare riguardante l'imputata - avevano esaminato anche le doglianze riguardanti la declaratoria di inefficacia della misura, emettendo provvedimento di rigetto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen. 2.1. Rileva la ricorrente che il dott. [OSCURATO:PERSONA] si era occupato due volte dello stesso oggetto, dapprima come presidente e relatore del collegio del Tribunale del riesame che aveva esaminato il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettando l'istanza ex art. 302 cod. proc. pen. diretta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'indagata; successivamente apprestandosi a decidere, nelle medesime qualità, l'appello proposto dalla D.M. avverso il rigetto da parte del GIP della medesima istanza ex art. 302 cod. proc. pen. L'istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Brescia, in contrasto con la costante interpretazione, costituzional- mente orientata, per cui costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge. Nel caso di specie, assume la ricorrente, vi è stata per l'appunto una indebita manifestazione del convincimento del giudice componente del Tribunale del riesame, in quanto la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio, previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non è deducibile né rilevabile d'ufficio nel procedimento di riesame (Sez. 2, n. 33775 del 4/5/2016). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che l'incompatibilità è istituto mirato a prevenire che la pronuncia sul merito della contestazione sia pregiudicata da determinazioni già assunte, riguardo al medesimo fatto, attraverso provvedimenti cautelari, sempre che gli stessi siano stati adottati in fasi diverse del giudizio. Una decisione in tema cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand'anche I relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto (Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076). Ancora, «Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. peri, in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura» (Sez. 3, n. 10231 del 11/02/2015, Sartori, Rv. 262958). Invero, va rammentato che il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione, e per di più, nel caso de quo, nelle due sedi - riesame ed appello - è stata sempre prospettata una questione di diritto. 1.2. Ora, è effettivamente discusso nella giurisprudenza di questa Corte se il Tribunale del riesame possa occuparsi delle vicende patologiche riguardanti l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. (in senso negativo: Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851); ma l'aver errato pronunciandosi sul punto non determina una incompatibilità ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc, pen., né rileva che nella specie il giudice del riesame avesse anticipato le argomentazioni sulle quali ha poi basato l'ordinanza reiettiva in sede di appello cautelare. In altri termini, avere irritualmente deciso in sede di riesame la questione della caducazione della misura cautelare per omesso interrogatorio di garanzia non può pregiudicare la decisione ritualmente sottoposta al medesimo Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. sullo stesso oggetto (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv, 202015). 1.3. Tale soluzione corrisponde all'invocata interpretazione costituzional- mente orientata, in quanto la situazione pregiudicante non è determinata dalla mera "conoscenza" degli atti, ma dalla valutazione contenutistica su aspetti che riguardano il merito dell'ipotesi di accusa, e del resto non sono pregiudicanti le determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali (in tali termini, Corte cost., sentenza n. 183 del 9/7/2013, § 4). 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente