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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 41215/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26.2.2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale da lui subita a seguito di provvedimento di fermo con ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare emessa in data 12.1.2019 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod.pen.

Più specificamente a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Gip di [OSCURATO:PERSONA] in favore di quello di Catanzaro, quest'ultimo in data 30.1.2019 aveva rigettato la richiesta avanzata dalla Procura e disposto l'immediata liberazione del Mezzatesta, ordinanza che non veniva impugnata dinnanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro.

Successivamente in data 5.2.2020, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il Gip del medesimo Tribunale in data 3.3.2020 aveva disposto l'archiviazione del procedimento.

2. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al Mezzatesta considerando che la vicenda dovesse essere inquadrata nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione c.d.

"sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b, cod.proc.pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione di norma penale in relazione all'art. 314 comma 1, cod.proc.pen. in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente.

In particolare si rileva che la Corte d'appello non si é confrontata con il principio poste dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la circostanza di aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa, al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273e 280 cod.proc.pen.

Non tenendo conto, tuttavia, che tale operatività non può in concreto esplicarsi laddove l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. l'ulteriore inosservanza o erronea applicazione di norma penale ex art. 314 cod.proc.pen. in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente nonché il travisamento della prova.

Si assume che l'ordinanza impugnata é altresì viziata laddove pone quale dato certo ed acquisito che l'odierno ricorrente sia il nipote di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della riconosciuta cosca Mezzatesta, atteso che con riguardo a vari provvedimenti cautelari anche la Suprema Corte ha escluso l'esistenza stessa della cosca Mezzatesta ed inoltre non è mai stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991, né sotto il profilo del metodo né sotto quello della finalità agevolatrice.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é fondato, con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. a seguito di decreto di fermo emesso dalla Procura distrettuale di Catanzaro in data 22.12.2018; il Gip di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver convalidato il fermo ed aver applicato la misura della custodia cautelare in carcere, si era dichiarato incompetente con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di misura per difetto della gravità indiziaria disponendo l'immediata liberazione del Mezzatesta.

Il procedimento era quindi sfociato nell'archiviazione disposta con ordinanza del GIP di Catanzaro in data 03.03.2020.

Il giudice della riparazione, dopo aver ripercorso tale iter processuale ed aver esplicitamente ricondotto la fattispecie all'ipotesi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., ha ritenuto la colpa grave del ricorrente, ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, per avere lo stesso intrattenuto colloqui carcerari con lo zio [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della cosca Mezzatesta, da cui sarebbe emersa l'esistenza di un vincolo ulteriore rispetto a quello di parentela.

2. Va in primis rilevato che la vicenda cautelare dell'odierno ricorrente, come dianzi esposta, è stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale invece che ad un'ipotesi di c.d. ingiustizia formale.

La prima, disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ricorre quando una persona, prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sia stata sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà personale; la seconda, disciplinata dall'art. 314 comma 2, cod. proc. pen., si verifica quando una persona, prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata, sia stata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la.misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito.

In particolare configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiate ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt.273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate" (Sez. 4, n. 1976 del 09/01/2024, Rv. 285699).

Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» e, tuttavia, tale causa ostativa non può operare quando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa; sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare.

3. Fatte queste premesse, occorre, tuttavia, valutare se l'originaria istanza ex art. 314 cod.proc.pen. consentisse di individuare il titolo ed i presupposti della domanda ai sensi del comma 2 e ciò alla luce della natura della domanda azionata.

Va a tal fine premesso che il procedimento ex art. 314 cod.proc.pen. si connota come un procedimento civile che si innesta nel processo penale, pur attenendo ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e pur essendo regolato dal codice di rito penale, dato che la lite deriva da una sentenza di proscioglimento penale a favore dell'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare.

In base ai principi disciplinanti il processo civile, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estintivi o modificativi della domanda.

Pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero la sottoposizione alla custodia cautelare e l'assoluzione nel merito, incombe sull'istante, mentre la prova del dolo o della colpa grave, o che la detenzione fosse stata computata ad altro fine, o che l'accertamento della insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura fosse avvenuta sulla base di elementi diversi da quelli trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare rientra, invece, tra gli oneri probatori di chi intende resistere alla domanda, trattandosi di fatti idonei, per legge, a inficiarne il fondamento (o a limitarne la portata), avendo natura di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio ( Sez. 4, n. 23630 del 02/04/2004, Rv. 229074; Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261).

Il giudice ha poi il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.

Va comunque precisato, per meglio inquadrare il giudizio de quo, che le particolari caratteristiche del procedimento che, pur relativo ad una pretesa civilistica, trova la sua disciplina processuale (ed in gran parte anche sostanziale) nel codice di procedura penale accentuano gli aspetti officiosi della procedura soprattutto in relazione all'acquisizione di elementi probatori che le parti (soprattutto quelle diverse dal Pubblico ministero) non sono in grado di acquisire (Sez. 4 n. 46468 del 14/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353).4.

Posti tali principi e tornando al caso in esame, l'odierno ricorrente nella originaria domanda ha puntualmente esposto la propria vicenda processuale indicandone i fatti costitutivi, ovvero di essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e che il Gip del Tribunale di Catanzaro, cui erano stati trasmessi gli atti a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice, aveva rigettato la richiesta di misura disponendo la sua immediata liberazione per difetto della gravità indiziaria nonché che, successivamente, era intervenuta l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti con ordinanza del GIP di Catanzaro in data 03.03.2020.

Pur non esplicitando la causa petendi, ovvero se la richiesta di indennizzo fosse invocata ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., comma 1 o comma 2 (ovvero a titolo di "ingiustizia sostanziale" o "formale"), l'istante ha quindi individuato i fatti costitutivi posti a base del petitum, ovvero della richiesta di corresponsione di un indennizzo per la privazione della libertà personale ingiustamente subita.

Come già evidenziato nel caso di c.d. ingiustizia formale spetta al giudice della riparazione verificare non solo i fatti costitutivi della domanda ma al fine di valutare la condotta ostativa anche la ricorrenza di un ulteriore requisito di segno negativo, ovvero che l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura non sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare.

Detto ulteriore requisito integra, tuttavia, un fatto estintivo/modificativo della domanda, di talché, alla luce dei principi disciplinanti l'onere di allegazione dei fatti nel processo civile, il relativo onere incombe non già sul ricorrente/attore bensì sul resistente/convenuto che va individuato nel Ministero resistente.

5. Nella specie, pertanto, pur in difetto dell'esplicitazione del titolo della domanda, parte ricorrente ha compiutamente individuato gli elementi costitutivi della medesima, come era suo onere, spettando poi al giudice della riparazione, in sede di rinvio, valutare le contrapposte allegazioni e le prove articolate dalle parti.

6. L'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla luce dei principi esposti, in accoglimento del primo motivo, ritenuto l'assorbimento del secondo e rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26.2.2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale da lui subita a seguito di provvedimento di fermo con ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare emessa in data 12.1.2019 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod.pen. Più specificamente a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Gip di [OSCURATO:PERSONA] in favore di quello di Catanzaro, quest'ultimo in data 30.1.2019 aveva rigettato la richiesta avanzata dalla Procura e disposto l'immediata liberazione del Mezzatesta, ordinanza che non veniva impugnata dinnanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro. Successivamente in data 5.2.2020, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il Gip del medesimo Tribunale in data 3.3.2020 aveva disposto l'archiviazione del procedimento. 2. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al Mezzatesta considerando che la vicenda dovesse essere inquadrata nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione c.d. "sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b, cod.proc.pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione di norma penale in relazione all'art. 314 comma 1, cod.proc.pen. in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente. In particolare si rileva che la Corte d'appello non si é confrontata con il principio poste dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la circostanza di aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa, al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273e 280 cod.proc.pen. Non tenendo conto, tuttavia, che tale operatività non può in concreto esplicarsi laddove l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. l'ulteriore inosservanza o erronea applicazione di norma penale ex art. 314 cod.proc.pen. in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente nonché il travisamento della prova. Si assume che l'ordinanza impugnata é altresì viziata laddove pone quale dato certo ed acquisito che l'odierno ricorrente sia il nipote di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della riconosciuta cosca Mezzatesta, atteso che con riguardo a vari provvedimenti cautelari anche la Suprema Corte ha escluso l'esistenza stessa della cosca Mezzatesta ed inoltre non è mai stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, né sotto il profilo del metodo né sotto quello della finalità agevolatrice. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é fondato, con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. a seguito di decreto di fermo emesso dalla Procura distrettuale di Catanzaro in data 22.12.2018; il Gip di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver convalidato il fermo ed aver applicato la misura della custodia cautelare in carcere, si era dichiarato incompetente con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di misura per difetto della gravità indiziaria disponendo l'immediata liberazione del Mezzatesta. Il procedimento era quindi sfociato nell'archiviazione disposta con ordinanza del GIP di Catanzaro in data 03.03.2020. Il giudice della riparazione, dopo aver ripercorso tale iter processuale ed aver esplicitamente ricondotto la fattispecie all'ipotesi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., ha ritenuto la colpa grave del ricorrente, ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo, per avere lo stesso intrattenuto colloqui carcerari con lo zio [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della cosca Mezzatesta, da cui sarebbe emersa l'esistenza di un vincolo ulteriore rispetto a quello di parentela. 2. Va in primis rilevato che la vicenda cautelare dell'odierno ricorrente, come dianzi esposta, è stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale invece che ad un'ipotesi di c.d. ingiustizia formale. La prima, disciplinata dal primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ricorre quando una persona, prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sia stata sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà personale; la seconda, disciplinata dall'art. 314 comma 2, cod. proc. pen., si verifica quando una persona, prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata, sia stata sottoposta, nel corso del procedimento o del processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la.misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito. In particolare configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiate ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt.273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate" (Sez. 4, n. 1976 del 09/01/2024, Rv. 285699). Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» e, tuttavia, tale causa ostativa non può operare quando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa; sicché la condotta dell'interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare. 3. Fatte queste premesse, occorre, tuttavia, valutare se l'originaria istanza ex art. 314 cod.proc.pen. consentisse di individuare il titolo ed i presupposti della domanda ai sensi del comma 2 e ciò alla luce della natura della domanda azionata. Va a tal fine premesso che il procedimento ex art. 314 cod.proc.pen. si connota come un procedimento civile che si innesta nel processo penale, pur attenendo ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e pur essendo regolato dal codice di rito penale, dato che la lite deriva da una sentenza di proscioglimento penale a favore dell'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare. In base ai principi disciplinanti il processo civile, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estintivi o modificativi della domanda. Pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero la sottoposizione alla custodia cautelare e l'assoluzione nel merito, incombe sull'istante, mentre la prova del dolo o della colpa grave, o che la detenzione fosse stata computata ad altro fine, o che l'accertamento della insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura fosse avvenuta sulla base di elementi diversi da quelli trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare rientra, invece, tra gli oneri probatori di chi intende resistere alla domanda, trattandosi di fatti idonei, per legge, a inficiarne il fondamento (o a limitarne la portata), avendo natura di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio ( Sez. 4, n. 23630 del 02/04/2004, Rv. 229074; Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261). Il giudice ha poi il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti. Va comunque precisato, per meglio inquadrare il giudizio de quo, che le particolari caratteristiche del procedimento che, pur relativo ad una pretesa civilistica, trova la sua disciplina processuale (ed in gran parte anche sostanziale) nel codice di procedura penale accentuano gli aspetti officiosi della procedura soprattutto in relazione all'acquisizione di elementi probatori che le parti (soprattutto quelle diverse dal Pubblico ministero) non sono in grado di acquisire (Sez. 4 n. 46468 del 14/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353).4. Posti tali principi e tornando al caso in esame, l'odierno ricorrente nella originaria domanda ha puntualmente esposto la propria vicenda processuale indicandone i fatti costitutivi, ovvero di essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e che il Gip del Tribunale di Catanzaro, cui erano stati trasmessi gli atti a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice, aveva rigettato la richiesta di misura disponendo la sua immediata liberazione per difetto della gravità indiziaria nonché che, successivamente, era intervenuta l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti con ordinanza del GIP di Catanzaro in data 03.03.2020. Pur non esplicitando la causa petendi, ovvero se la richiesta di indennizzo fosse invocata ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., comma 1 o comma 2 (ovvero a titolo di "ingiustizia sostanziale" o "formale"), l'istante ha quindi individuato i fatti costitutivi posti a base del petitum, ovvero della richiesta di corresponsione di un indennizzo per la privazione della libertà personale ingiustamente subita. Come già evidenziato nel caso di c.d. ingiustizia formale spetta al giudice della riparazione verificare non solo i fatti costitutivi della domanda ma al fine di valutare la condotta ostativa anche la ricorrenza di un ulteriore requisito di segno negativo, ovvero che l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura non sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare. Detto ulteriore requisito integra, tuttavia, un fatto estintivo/modificativo della domanda, di talché, alla luce dei principi disciplinanti l'onere di allegazione dei fatti nel processo civile, il relativo onere incombe non già sul ricorrente/attore bensì sul resistente/convenuto che va individuato nel Ministero resistente. 5. Nella specie, pertanto, pur in difetto dell'esplicitazione del titolo della domanda, parte ricorrente ha compiutamente individuato gli elementi costitutivi della medesima, come era suo onere, spettando poi al giudice della riparazione, in sede di rinvio, valutare le contrapposte allegazioni e le prove articolate dalle parti. 6. L'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla luce dei principi esposti, in accoglimento del primo motivo, ritenuto l'assorbimento del secondo e rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz
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