CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9169/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via A. Gandiglio, n. 27 - contro ricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4421/2020, pubblicata in data 18 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4517/2018 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ABC - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., di risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di sua proprietà in conseguenza della fuoriuscita di acqua da una condotta posizionata dalla A.B.C. di Napoli, al di sopra della quale vi era un cavidotto in fibra ottica di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenne il concorso di colpa delle società convenute e dichiarò «cessata la materia del contendere ed il non luogo a provvedere sulle spese di lite», per avere l'attore e la società [OSCURATO:SOCIETA]., assicuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., concluso una transazione per effetto della quale la seconda aveva corrisposto al primo la somma di euro 106.000,00 «per sorte capitale comprensiva di spese di c.t.u. a definitiva tacitazione di ogni voce di danno e con cessione dei diritti di rivalsa nei confronti di ABC Acque». 2. La sentenza è stata impugnata dalla A.B.C. di Napoli che, ponendo a base dell'unico motivo di gravame l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, già acquisito dal giudice di primo grado, ha dedotto che la causazione del danno dovesse essere ascritta in via esclusiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello di Napoli, all'esito della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia della QBE [OSCURATO:PERSONA], che assicurava ABC di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellante. I giudici di secondo grado hanno osservato che il consulente nominato in sede di ATP aveva ritenuto sussistente «il nesso tra i lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la posa in opera della canalizzazione e la rottura della tubazione in ghisa ABC in quanto le lavorazioni effettuate hanno direttamente influenzato lo stato dei luoghi al di sotto della tubazione in ghisa con sollecitazioni dinamiche che si sono sommate al movimento di terreno ed hanno messo in crisi il materiale che per natura è molto fragile ripercuotendosi sul tratto più debole che è rappresentato dal cambio di materiale all'attacco del tubo al corsetto»; escludendo, quindi, che l'evento dannoso fosse imputabile anche alla A.B.C. di Napoli, perché non era sostenibile che la presenza di un letto di posa e di rinfianco avrebbe garantito il mantenimento della integrità della conduttura, e considerato che lo Scancamarra aveva prospettato la responsabilità dell'appellante senza allegare specifici elementi di valutazione a sostegno del suo assunto, al di là della mera proprietà della condotta dalla quale era scaturita la perdita, ha rigettato la domanda spiegata dal danneggiato nei confronti dell'appellante e condannato il primo a rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado in favore della seconda. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello, sulla base di due motivi. A.B.C. - [OSCURATO:PERSONA] - Azienda speciale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato che il contraddittorio non risulta instaurato nei confronti della QBE [OSCURATO:PERSONA], società assicuratrice di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ma, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772), non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4421/2020 del 3.12.2020 e del procedimento» e sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in errore nella parte in cui afferma che il giudice di primo grado non aveva spiegato se l'eventuale presenza di un «letto di posa» avrebbe o meno determinato il mantenimento dell'integrità della conduttura. Evidenzia che, in realtà, il Tribunale, pur avendo rilevato che la consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo aveva concluso per l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra i lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la rottura della tubazione in ghisa, aveva pure affermato che il posizionamento della condotta d'acqua ad un metro circa di profondità senza letto di posa e di rinfianco aveva contribuito alla lesione dello stesso, in tal modo individuando un concorso di colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. e di A.B.C. di Napoli. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Cass., sez. 5, 22/09/2014, n. 19959). E, inoltre, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (Cass., sez. 2, 04/07/2018, n. 17470; Cass., sez. U, 08/11/2021, n. 32415). 2.3. La censura è del tutto generica e tale da impingere in inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass. sez. U, n. 7074 del 2017, secondo cui «Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.» 2.4. Il motivo si limita a richiamare una asserita nullità della sentenza e del procedimento, ma la doglianza è del tutto inesplicata ed incomprensibile perché nella illustrazione non si individua il vizio del procedimento in cui sarebbe incorso il giudice d'appello e da cui deriverebbe la denunciata nullità, né quale sia il passo della motivazione oggetto di censura, di talché esso difetta di specificità e chiarezza. Inoltre, le argomentazioni a supporto della censura attengono al merito della controversia e ripropongono questioni inerenti al nesso di causalità tra i danni lamentati ed i lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, laddove con la doglianza il ricorrente abbia inteso contestare l'accertamento di fatto svolto dal giudice di appello e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ed in particolare degli esiti delle consulenze tecniche espletate, il motivo, in quanto volto a sollecitare un riesame della ricostruzione della vicenda fattuale, non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità. Dovendosi confermare il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, la doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico- giuridica unicamente rilevanti in questa sede. 3. Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 69/2009 come modificata dalla novella di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162/2014», il ricorrente sostiene che il giudizio di primo grado ha avuto un esito positivo solo nei suoi confronti, dato che nella motivazione il giudice aveva rilevato una responsabilità dell'evento dannoso in capo ad entrambe le parti convenute; in ragione dell'accordo transattivo era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio. Alla luce del contenuto della sentenza di primo grado, ad avviso del ricorrente non è comprensibile come il giudice d'appello abbia potuto modificare la decisione senza disporre una nuova c.t.u. e senza motivare la scelta di addebitare la responsabilità dell'evento dannoso esclusivamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Il secondo motivo è infondato. 3.2. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l'evento dannoso fosse esclusivamente ascrivibile alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA]., che, operando in maniera anomala e senza il rispetto degli standard imposti, aveva eseguito lavori per la posa in opera della canalizzazione che avevano avuto una diretta influenza sullo stato dei luoghi esistente al di sotto della tubazione in ghisa, provocando sollecitazioni dinamiche che si erano sommate al movimento del terreno, mettendo in crisi il materiale, per natura già molto fragile, così ripercuotendosi sul tratto più debole della tubazione in ghisa di proprietà della A.B.C.; ha, quindi, escluso che potesse attribuirsi rilevanza causale alla circostanza, addotta dal giudice di primo grado a fondamento della colpa concorrente della A.B.C., «del posizionamento della condotta d'acqua ad un metro circa di profondità senza letto di posa e di rinfianco». Per effetto della riforma, seppure parziale, della sentenza di primo grado, trova applicazione, nel caso in esame, il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità, ai sensi del quale, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., sez. 6-2, 07/02/2022, n. 3798; Cass., sez. 2, 13/06/2018, n. 15506; Cass., sez. 3, 12/04/2018, n. 9064). Ne consegue, a tale stregua - e in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - che l'accoglimento parziale del gravame della A.B.C. giustifica la riforma, da parte del giudice d'appello, anche del capo sulle spese, nel rapporto processuale tra l'originario attore e la A.B.C., relative al giudizio di primo grado. Non potendo, infatti, le spese essere poste a carico della parte integralmente vittoriosa, del tutto correttamente la Corte territoriale, ritenuta l'infondatezza della domanda proposta dallo Scancamarra nei confronti della A.B.C., ha posto le spese del giudizio di primo grado a carico dell'odierno ricorrente, risultato soccombente. A ciò va aggiunto che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. U, 15/07/2005, n. 14989; Cass., sez. 5, 19/06/2013 n. 15317; Cass., sez. L, 05/04/2003 n. 5386; Cass., sez. 3, 03/07/2000 n. 8889; Cass., sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502). Orbene, atteso che nella specie la domanda dello Scancamarra è stata rigettata nei confronti della ABC di Napoli, del suddetto principio la Corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione. 4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ult