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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22924/2026

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il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiore per l’inammissibilità del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXX e del suo difensore e per l’accoglimento del ricorso del Ministero el’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ordina alDipartimento [OSCURATO:PERSONA] di trasferire il ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 26 settembre 2025, harespinto il reclamo di XXXXXXXXXXXXXXXXX iscritto nel procedimento n. 384/2025 - alquale è riunito il n. 154/2025 - avente a oggetto l’adozione dei provvedimenti resi necessaridalle condizioni di salute del detenuto e ha ordinato al Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria di trasferirlo in altro istituto penitenziario entro 30 giorni dalla comunicazione.

2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso la [OSCURATO:PERSONA] diSassari, il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia,assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’interessato personalmente e il suo difensore.3.

L’Avvocatura dello Stato in sette complementari motivi ha dedotto.3.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 14, 14-ter e 42 ord. pen. con riferimento allaviolazione del principio della separazione dei poteri evidenziando che la competenzaesclusiva in materia di trasferimenti è attribuita all’amministrazione.3.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 35, 35-bis e 69 ord. pen. evidenziando cheil Tribunale può utilizzare il proprio potere nel solo caso di accoglimento del reclamo, cioèquando è stata accertata una violazione ed è quindi necessario rimuoverla adottandospecifici provvedimenti, situazione questa che non si sarebbe determinata nel caso di speciein cui il reclamo del detenuto è stato respinto in virtù del fatto che l’amministrazione avevaadempiuto agli obblighi derivanti dalla precedente ordinanza del 2024.3.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 41-bis ord. pen. con riferimento alfatto che il Tribunale è di fatto entrato nel merito dell’azione amministrativa assumendo unadeterminazione di opportunità che si pone in contrasto anche con gli scopi e le finalità delregime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.4.

L’interessato ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 35-bis e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamentevalutato quanto emerso in merito alla situazione detentiva con riferimento alle specifichecondizioni di salute, caratterizzate dalla claustrofobia che fa salire la pressione arteriosa e lafrequenza cardiaca del detenuto creando il rischio di emorragia celebrale.5.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 35-bise 47-ter ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento sarebbe apparente inquanto non considera le specifiche censure sollevate dalla difesa e che risultavano decisive.6.

In data 18 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiore chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi propostipersonalmente dal condannato e quello del difensore, di accogliere il ricorso presentatodall’Avvocatura distrettuale dello Stato e, quindi, di annullare senza rinvio l‘ordinanza nellaparte in cui ordina al Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] di trasferire il detenutoin altro istituto penitenziario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, dal Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero per mezzo dell’Avvocatura dello Statosono fondati nei termini che seguono.2.

Il ricorso proposto nell’interesse, che si compone di due distinti atti, uno sottoscrittodall’interessato personalmente e uno redatto e presentato dal difensore di fiducia dellostesso, è inammissibile.3.

L’Avvocatura dello Stato, in sette complementari motivi, deduce sotto vari profili laviolazione di legge quanto alla statuizione adottata dal Tribunale di Sorveglianza allorché,respinto il reclamo, ha ordinato al Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] ditrasferire entro trenta giorni il detenuto in un altro istituto penitenziario.Le doglianze sono complessivamente fondate.3.1.

La competenza in ordine all’assegnazione dei detenuti agli istituti penitenziari ètenendo conto del diritto degli stessi e degli internati di essere assegnati in un istituto che siail più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centrosociale di riferimento.La stessa amministrazione, ai sensi dell’art. 42 ord.pen., ha la competenza di disporre iltrasferimento dei detenuti e degli internati per gravi motivi di sicurezza, per esigenzedell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.Tale previsione, come quella contenuta nell’art. 14 ord. pen., è espressione del poterediscrezionale, riservato all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di organizzare e regolare la vitaall'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità diassicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria.3.2. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di sorveglianza, di contro, è attribuito il potere diimpartite ordini e disposizioni all’amministrazione penitenziaria nei soli casi previsti dallalegge e, per quanto interessa il caso di specie, quando viene accolto il reclamo propostodall’interessato e, accertata l’attualità e la sussistenza di un pregiudizio, risulta necessarioimpartire le disposizioni necessarie a porvi rimedio.Qualora il reclamo venga rigettato, quando cioè il giudice di sorveglianza ha ritenutoche non ci siano state violazioni ai diritti del detenuto, come nel caso di specie alla salute, ilgiudice di sorveglianza non ha il potere di impartire disposizioni all’amministrazionepenitenziaria per ragioni di opportunità (in questo senso, seppure con riferimento a unadiversa ipotesi, cfr. Sez. 1, n. 10348 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero, Rv. 280651 – 01e Sez. 1, n. 14487 del 03/02/2004, Pazienza, Rv. 228836 - 01).3.3.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza non si è conformato ai principiindicati.Il giudice, infatti, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto e, quindi, per le ragioni inprecedenza esposte, non aveva il potere di ordinare al Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria di trasferire l’interessato presso un altro istituto entro il termine di trenta giorni.La statuizione sul punto, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.4.

Il ricorso proposto dal detenuto, contenuto in due distinti atti, è inammissibile.4.1.

L’atto di impugnazione sottoscritto dal detenuto è inammissibile in quantol’impugnazione è stata proposta personalmente dall’interessato in violazione della disciplinagenerale prevista per il giudizio di legittimità dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.4.2.

L’atto di impugnazione sottoscritto dal difensore dell’interessato è inammissibile inquanto con il ricorso si deducono censure non consentite e che sono comunquemanifestamente infondate.Ai sensi dell’art. 35-bis, commi 4-bis e 8, ord. pen. il ricorso avverso i provvedimenti residal Tribunale di sorveglianza nei procedimenti relativi ai reclami di cui all’art. 69, comma 6,ord. pen. o in sede di ottemperanza può essere proposto esclusivamente per violazione dilegge.In tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (così, pure se con specifico riferimento alle misure cautelari reali cfr. Sez.Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 - 01; Sez.

Un., n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv260314 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 - 01) in quanto solo in talecaso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare unelemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, intermini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 - 01).In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno chequesta non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e inrealtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità,ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le lineeargomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.Nel caso di specie le doglianze sollevate, sebbene formalmente qualificate comeviolazioni di legge, si riferiscono al vizio di motivazione e questa non può ritenersi inesistenteovvero anche solo meramente apparente.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con lo specifico riferimento alla periziaespressamente disposta e alle conclusioni cui è pervenuto lo specialista a tal fine designato,ha dato coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego del reclamo propostodal detenuto.Ciò specificamente evidenziando di avere considerato gli accertamenti svolti dal peritoe di averne condiviso sia le osservazioni, esposte nel senso che non ci sono indicazione perdesumere che il detenuto soffra anche di claustrofobia e che gli esami strumentali eseguitinon hanno evidenziato patologie cardiache in atto, sia la conclusione per cui “l’assistenzamedica, compresa quella psichiatrica, prestata al XXXXXXXX all’interno del carcere diBancali è adeguata”.Senza che sul punto possano assumere alcun rilievo ai fini dell’inesistenza dellamotivazione o della mera apparenza della stessa le successive considerazioni formulate intermini ipotetici circa l’opportunità di disporre il trasferimento del detenuto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'ordine di trasferimento diXXXXXXXXXXXXXXXXX in altro istituto penitenziario.

Dichiara inammissibile il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiore per l’inammissibilità del ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXX e del suo difensore e per l’accoglimento del ricorso del Ministero el’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ordina alDipartimento [OSCURATO:PERSONA] di trasferire il ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 26 settembre 2025, harespinto il reclamo di XXXXXXXXXXXXXXXXX iscritto nel procedimento n. 384/2025 - alquale è riunito il n. 154/2025 - avente a oggetto l’adozione dei provvedimenti resi necessaridalle condizioni di salute del detenuto e ha ordinato al Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria di trasferirlo in altro istituto penitenziario entro 30 giorni dalla comunicazione. 2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso la [OSCURATO:PERSONA] diSassari, il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia,assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’interessato personalmente e il suo difensore.3. L’Avvocatura dello Stato in sette complementari motivi ha dedotto.3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 14, 14-ter e 42 ord. pen. con riferimento allaviolazione del principio della separazione dei poteri evidenziando che la competenzaesclusiva in materia di trasferimenti è attribuita all’amministrazione.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 35, 35-bis e 69 ord. pen. evidenziando cheil Tribunale può utilizzare il proprio potere nel solo caso di accoglimento del reclamo, cioèquando è stata accertata una violazione ed è quindi necessario rimuoverla adottandospecifici provvedimenti, situazione questa che non si sarebbe determinata nel caso di speciein cui il reclamo del detenuto è stato respinto in virtù del fatto che l’amministrazione avevaadempiuto agli obblighi derivanti dalla precedente ordinanza del 2024.3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 41-bis ord. pen. con riferimento alfatto che il Tribunale è di fatto entrato nel merito dell’azione amministrativa assumendo unadeterminazione di opportunità che si pone in contrasto anche con gli scopi e le finalità delregime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.4. L’interessato ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 35-bis e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamentevalutato quanto emerso in merito alla situazione detentiva con riferimento alle specifichecondizioni di salute, caratterizzate dalla claustrofobia che fa salire la pressione arteriosa e lafrequenza cardiaca del detenuto creando il rischio di emorragia celebrale.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 35-bise 47-ter ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento sarebbe apparente inquanto non considera le specifiche censure sollevate dalla difesa e che risultavano decisive.6. In data 18 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiore chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi propostipersonalmente dal condannato e quello del difensore, di accogliere il ricorso presentatodall’Avvocatura distrettuale dello Stato e, quindi, di annullare senza rinvio l‘ordinanza nellaparte in cui ordina al Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] di trasferire il detenutoin altro istituto penitenziario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, dal Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero per mezzo dell’Avvocatura dello Statosono fondati nei termini che seguono.2. Il ricorso proposto nell’interesse, che si compone di due distinti atti, uno sottoscrittodall’interessato personalmente e uno redatto e presentato dal difensore di fiducia dellostesso, è inammissibile.3. L’Avvocatura dello Stato, in sette complementari motivi, deduce sotto vari profili laviolazione di legge quanto alla statuizione adottata dal Tribunale di Sorveglianza allorché,respinto il reclamo, ha ordinato al Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] ditrasferire entro trenta giorni il detenuto in un altro istituto penitenziario.Le doglianze sono complessivamente fondate.3.1. La competenza in ordine all’assegnazione dei detenuti agli istituti penitenziari ètenendo conto del diritto degli stessi e degli internati di essere assegnati in un istituto che siail più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centrosociale di riferimento.La stessa amministrazione, ai sensi dell’art. 42 ord.pen., ha la competenza di disporre iltrasferimento dei detenuti e degli internati per gravi motivi di sicurezza, per esigenzedell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.Tale previsione, come quella contenuta nell’art. 14 ord. pen., è espressione del poterediscrezionale, riservato all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di organizzare e regolare la vitaall'interno degli istituti, tenuto conto della pericolosità dei detenuti e della necessità diassicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria.3.2. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di sorveglianza, di contro, è attribuito il potere diimpartite ordini e disposizioni all’amministrazione penitenziaria nei soli casi previsti dallalegge e, per quanto interessa il caso di specie, quando viene accolto il reclamo propostodall’interessato e, accertata l’attualità e la sussistenza di un pregiudizio, risulta necessarioimpartire le disposizioni necessarie a porvi rimedio.Qualora il reclamo venga rigettato, quando cioè il giudice di sorveglianza ha ritenutoche non ci siano state violazioni ai diritti del detenuto, come nel caso di specie alla salute, ilgiudice di sorveglianza non ha il potere di impartire disposizioni all’amministrazionepenitenziaria per ragioni di opportunità (in questo senso, seppure con riferimento a unadiversa ipotesi, cfr. Sez. 1, n. 10348 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero, Rv. 280651 – 01e Sez. 1, n. 14487 del 03/02/2004, Pazienza, Rv. 228836 - 01).3.3. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza non si è conformato ai principiindicati.Il giudice, infatti, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto e, quindi, per le ragioni inprecedenza esposte, non aveva il potere di ordinare al Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria di trasferire l’interessato presso un altro istituto entro il termine di trenta giorni.La statuizione sul punto, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.4. Il ricorso proposto dal detenuto, contenuto in due distinti atti, è inammissibile.4.1. L’atto di impugnazione sottoscritto dal detenuto è inammissibile in quantol’impugnazione è stata proposta personalmente dall’interessato in violazione della disciplinagenerale prevista per il giudizio di legittimità dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.4.2. L’atto di impugnazione sottoscritto dal difensore dell’interessato è inammissibile inquanto con il ricorso si deducono censure non consentite e che sono comunquemanifestamente infondate.Ai sensi dell’art. 35-bis, commi 4-bis e 8, ord. pen. il ricorso avverso i provvedimenti residal Tribunale di sorveglianza nei procedimenti relativi ai reclami di cui all’art. 69, comma 6,ord. pen. o in sede di ottemperanza può essere proposto esclusivamente per violazione dilegge.In tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (così, pure se con specifico riferimento alle misure cautelari reali cfr. Sez.Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 - 01; Sez. Un., n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv260314 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 - 01) in quanto solo in talecaso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare unelemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, intermini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 - 01).In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno chequesta non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e inrealtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità,ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le lineeargomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.Nel caso di specie le doglianze sollevate, sebbene formalmente qualificate comeviolazioni di legge, si riferiscono al vizio di motivazione e questa non può ritenersi inesistenteovvero anche solo meramente apparente.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con lo specifico riferimento alla periziaespressamente disposta e alle conclusioni cui è pervenuto lo specialista a tal fine designato,ha dato coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego del reclamo propostodal detenuto.Ciò specificamente evidenziando di avere considerato gli accertamenti svolti dal peritoe di averne condiviso sia le osservazioni, esposte nel senso che non ci sono indicazione perdesumere che il detenuto soffra anche di claustrofobia e che gli esami strumentali eseguitinon hanno evidenziato patologie cardiache in atto, sia la conclusione per cui “l’assistenzamedica, compresa quella psichiatrica, prestata al XXXXXXXX all’interno del carcere diBancali è adeguata”.Senza che sul punto possano assumere alcun rilievo ai fini dell’inesistenza dellamotivazione o della mera apparenza della stessa le successive considerazioni formulate intermini ipotetici circa l’opportunità di disporre il trasferimento del detenuto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'ordine di trasferimento diXXXXXXXXXXXXXXXXX in altro istituto penitenziario. Dichiara inammissibile il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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