CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 34155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure manifestamente infondate, perché contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo il difetto di motivazione sul punto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente