CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 04331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/11/2020 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 6, comma 6, I. 401 del 1989, perché non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi per la firma in occasione dell'incontro amichevole Andria-Bari, in violazione del daspo. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di legge e di motivazione, perché non si evinceva dal provvedimento che il divieto fosse esteso anche alle partite amichevoli. Con il secondo deduce il vizio di legge e di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. 'T») [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha risposto in modo ineccepibile su entrambi i punti. Quanto al primo, i Giudici di merito hanno accertato che il divieto di accesso allo stadio per le partite amichevoli è stato espressamente contemplato nel provvedimento del Questore. Ne discende automaticamente l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza anche per queste partite. Quanto al secondo, i Giudici di merito hanno ritenuto con motivazione logica e razionale che il fatto era grave perché l'imputato aveva aggredito gli steward impiegati nel controllo, aveva minacciato in più occasioni il personale delle forse dell'ordine e gli steward, aveva lanciato delle bottiglie nel piazzale dove si trovava la Polizia. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 settembre 2021