CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata il Tribunale di Lodi ha rigettato l’istanza con cui SaidErraguab aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra più violazioni dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente giudicate da due sentenze emesse ai sensidell'art 444 cod. proc. pen.:- dal G.i.p. del Tribunale di Lodi in data 10 gennaio 2023 (fatti commessi in epocheantecedenti e prossime al mese di gennaio ed aprile 2022);- dal Tribunale di Lodi in data 16 aprile 2025 (fatti commessi il 3 marzo 2025).A ragione della decisione osserva che, nonostante la loro omogeneità, i reati nonrisultano essere stati commessi in esecuzione di un’unica deliberazione criminosa inconsiderazione della distanza temporale che li separa e delle ulteriori violazioni della leggepenale commesse dal condannato. Aggiunge che le violazioni oggetto della richiesta diunificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. non costituiscono, pertanto, l'esito di ungenerico proposito criminoso preordinato nelle sue linee essenziali bensì l’espressione diabitualità e delinquere e di uno stile di vita improntato alla consumazione di illeciti.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81, secondocomma, cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen.Evidenza il ricorrente che, nonostante l’incidente d'esecuzione fosse stato propostoseguendo lo schema procedimentale previsto per il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, quindi con la prospettazionedella pena complessiva unica per il reato continuato ed il parere favorevole del pubblicoministero di udienza, il Tribunale, anziché valutare l’accordo, o accettandone e ratificando ilcontenuto oppure rigettandolo, non aveva neanche preso atto della sua esistenza, finendoper esercitare arbitrariamente i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc. pen. al giudiceinvestito della richiesta di unificazione di sentenze non emesse ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della disciplina del reatocontinuato in fase esecutiva di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc.pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza nonostante la sussistenza ditutti i presupposti per il riconoscimento della continuazione, per di più seguendo un percorsomotivazionale illogico che muove dall’erronea premessa che il vincolo della continuazionesia configurabile soltanto nel caso di preordinazione puntuale di tutti gli estremi dei reati.Avrebbe dovuto, invece, attribuire rilevanza decisiva all’analogia delle modalità esecutive edei mezzi adoperati, all’identità dei beni giuridici offesi e dei luoghi di consumazione,elementi indicatori nel loro complesso dell’esistenza di un unico programma sia pure nellelinee essenziali e di una comune matrice ideativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che il ricorso nel suo complesso sia passibile di rigetto.1. Il primo motivo è infondato, 1.1. Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che –laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen., nell’ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona - la richiesta algiudice dell'esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto ditali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbianoraggiunto un accordo, in ordine all’entità della pena detentiva e a patto che la stessa nonecceda i limiti fissati dall'art. 444 cod. proc. pen.Nello schema processuale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. costituisce,pertanto, requisito di ammissibilità della istanza la presentazione di una specifica richiesta dipena, proposta da entrambe le parti, ovvero, in caso di disaccordo del pubblico ministero,dalla sola difesa del condannato, rientrante nei limiti di cui all'art. 444, commi 1 e 1-bis, cod.proc. pen.Il giudice ha la possibilità di recepire l'accordo intervenuto fra le parti, ovvero diprocedere comunque alla unificazione dei reati (secondo quanto richiesto dall'interessato epur in presenza di un dissenso espresso dal Pubblico ministero che però deve esserevalutato come ingiustificato), o, infine, di respingere la richiesta, laddove ravvisi lainsussistenza dei presupposti della continuazione .La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 eseguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti diesecuzione dall'art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell'istanza al giudice,infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediantel'applicazione dell’istituto della continuazione, quanto l'acquisizione del consenso - ovverodel dissenso – espresso dal Pubblico ministero.E’ approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che ‹‹Quando è richiestal'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a piùsentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinaripoteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa daquella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazionedettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sulgiudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto diuna successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente››(Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169 – 01; Sez. 1, n. 22298 del08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138 – 01; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv.256028 - 01).1.2. Nel caso in esame, a fronte dell'istanza di applicazione della continuazioneformulata dall'interessato con la specifica indicazione della pena unica da determinarsi, ilPubblico ministero, all'udienza camerale del 23 settembre 2019, aveva espresso parerefavorevole, così aderendo all'istanza (cfr. Sez. 1,n. 35842 del 29/05/2015, Rv. 265077 - 01‹‹In sede esecutiva, la nuova richiesta di pena formulata dal condannato, ai sensi dell'art.188 disp. att. cod. proc. pen., per l'applicazione della disciplina del concorso formale o delreato continuato in relazione a più sentenze di patteggiamento, deve ritenersi accettata dalpubblico ministero che, dopo aver preso cognizione della nuova pena, si sia rimesso alladecisione del giudice dell'esecuzione››).Il procedimento di riedizione del patto in relazione al prospettato reato continuato,richiesto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., si era quindi realizzato in via effettuale conconseguente ammissibilità dell’istanza e rituale instaurazione dell’incidente di esecuzione.Il Tribunale, pur non menzionando espressamente l’accordo, lo ha dato perpresupposto, giacchè, in caso contario, avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'istanza.Piuttosto, posto che, come si dirà subito infra, il giudice non è vincolato a tale accordo, haritenuto insussistenti le condizioni per l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen., presupposto indefettibile per il recepimento del patto.Si tratta di epilogo decisorio ammesso dall'ordinamento, posto che, in tema diapplicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbianoconcordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenzedi patteggiamento, ai sensi dell'art. 188 cit., il giudice dell'esecuzione conserva il potere diapprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod.pen., inclusa l'identità del disegno criminoso, che deve preesistere alla commissione dellesingole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda (si veda Sez. 1, n. 41312del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890 - 01, la quale ha chiarito che - con riferimento al temadella continuazione in sede esecutiva, inerente ai reati oggetto di più sentenze diapplicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - pur in presenza di una concorderichiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento, in ordinealla sussistenza dei requisiti previsti sia dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sia dall'art. 81cod. pen., compresa l'identità del disegno criminoso, preesistente rispetto alla commissionedelle singole violazioni, potendo - in caso non ne ravvisi la ricorrenza - disattendere ladomanda).2. Il secondo motivo è inammissibileIl Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione,analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievodecisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (violazioni della disciplinadegli stupefacenti commesse nel 2022 e nel 2025), ma anche l'assenza di circostanze da cuidesumere che il condannato, sin dalla consumazione della prima condotta delittuosa, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelle successive. Al contrario, gli elementi fattuali desumibili dall’accertamento insede di cognizione depongono per l'estemporanea insorgenza di autonome risoluzionicriminose in risposta a specifiche sollecitazioni.Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativadel compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato allastregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concretorappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiorequanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comuneesperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente