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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 22376/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia, n. 195; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v.

Polibio, n. 15; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3235/2020 (pubblicata il 9 giugno 2020); [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1947/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria della ricorrente.

Rilevato: - che con verbale n. 582525/2016, la Polizia locale del Comune di Milano elevava, in data 29 marzo 2016, verbale di accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione di cui all’art. 6, comma 14, c.d.s., per aver constatato che l’autovettura di sua proprietà (targata [OSCURATO:TARGA]) circolava senza autorizzazione nella “corsia partenze-porta 4” dell’area aeroportuale di Linate “benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti una corsia riservata perdetta area”; - che la citata [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso gerarchico avverso detto verbale dinanzi al Prefetto di Milano, il quale, con ordinanza del 5 maggio 2017, lo rigettava, emanando la conseguente ordinanza- ingiunzione; - che la stessa Scandelli formulava, quindi, opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione avanti al Giudice di pace di Milano, il quale, con sentenza n. 5804/2018, l’accoglieva, sul presupposto che il Comune di Milano aveva violato il principio di territorialità, accertando – per il tramite della sua Polizia locale – una violazione al codice della strada nel tratto stradale appartenente al territorio del Comune di Segrate; - che, decidendo sull’appello formulato dal Comune di Milano, cui resisteva l’appellata, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3235/2020, accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto dalla Scandelli avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione (con la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese giudiziali), rilevando che il verbale di accertamento era stato legittimamente elevato perché afferente ad una violazione da ritenersi commessa in un’area sottoposta al potere sanzionatorio anche del Comune di Milano; -che avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due complessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. - che ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Milano e che la difesa della ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Ritenuto: - co n il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, dell’art. 1, comma 1 e 4, della legge n. 33/2012, dell’art. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986, degli artt. 5, comma 3, 6, comma 7 e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992, degli artt. 4 e 5 – all.

E - L.A.C. n. 2248/1865 e dell’art. 3, comma 2, disp. sulla legge in generale, dell’ordinanza ENAC n. 7/2015 e dell’ordinanza ENAC n. 1/2017; - che, in particolare, con la tale complessa censura, si deduce l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare l’incompetenza territoriale della Polizia locale del Comune di Milano ad effettuare l’accertamento di violazioni sul territorio del Comune di Segrate sotto i seguenti profili: 1) il primo profilo, per aver erroneamente ritenuto, in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, nonché del principio “nulla poena sine praevia lege”, applicabile alla fattispecie il potere di accertamento che sarebbe derivato in capo alla Polizia locale del Comune di Milano dall’ordinanza ENAC n. 1/2017, la quale, tuttavia, era stata emanata solo successivamente alla data in cui sarebbe stata commessa ed accertata la violazione in questione; 2) il secondo profilo, per aver erroneamente omesso di disapplicare le ordinanze ENAC nn. 7/2015 e 1/2017, nelle parti in cui, nonostante il disposto dell’art. 1, comma 4, della legge n. 33/2012 ed in contrasto con il principio di territorialità stabilito dagli artt. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986 e 5, comma 3, 6, comma 7, e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992, esse prevedessero un potere della Polizia locale del Comune di Milano di accertare infrazioni sul territorio del Comune di Segrate; 3) il terzo profilo, per aver il Tribunale di Milano erroneamente, ovvero in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 33/2012, dell’art. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986, degli 5, comma 3, 6, comma 7, e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992,, nonché del regolamento ENAC n. 1/2017, affermato che sarebbe “irragionevole…imporre alle singole polizie, prima di sanzionare una violazione, di verificare se il singolo automezzo si trovi in una posizione di strada posta all’interno del territorio del Comune di appartenenza dalla stessa Polizia”; -con il secondo motivo, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 383, comma 1, reg. c.d.s. 1992 anche con riferimento al modello VI, per aver la sentenza impugnata erroneamente omesso di rilevare l’invalidità dell’accertamento dell’infrazione in oggetto, nonostante il verbale di accertamento indicasse in maniera errata la “località” ove la violazione era avvenuta.

Considerato: -che il primo motivo pone alcune questioni rilevanti e complesse, che non trovano alcuno specifico approfondimento precedente nella giurisprudenza di questa Corte; - che, in particolare, si profila problematica la questione relativa alla possibilità e ai relativi eventuali limiti di derogabilità del principio di territorialità riguardante la legittimazione degli organi di polizia ad elevare i verbali di accertamento, avuto riguardo alla disciplina specifica delle zone aeroportuali, rinvenibile, soprattutto, quali fonti generali, negli artt. 6, comma 7, c.d.s. e 1 della legge 22 marzo 2012, n. 33, non disgiunta dal raccordo sistematico con le disposizioni in materia di cui alla legge quadro (sull’ordinamento della Polizia municipale) 7 marzo 1986, n. 65, ma anche con l’art. 12 dello stesso c.d.s.; - che tale questione involge quella - necessariamente correlata - dell’individuazione dei limiti di legittimo esercizio del potere regolatorio da parte dell’ENAC a mezzo dell’emanazione di ordinanze che sono destinate a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte al pubblico nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico civile, e, dunque, anche il problema relativo alla circoscrizione dei presupposti eventualmente idonei a consentire la disapplicazione di dette ordinanze, come prospettato dalla ricorrente; -che la medesima questione appare vieppiù importante avuto riguardo alla peculiare situazione in cui si trova l’aeroporto civile di [OSCURATO:PERSONA] (nel cui ambito è stato eseguito l’accertamento a carico della ricorrente), il quale insiste, ancorché per dimensioni differenti, sul territorio di tre distinti Comuni, ragion per cui si profila determinante comprendere se le violazioni debbano necessariamente essere accertate e contestate in via esclusiva in base al criterio distintivo territoriale o se sia anche possibile – stante la particolarità di tale ambito aeroportuale – prevedere una legittimazione concorrente delle Polizie locali dei tre Comuni sull’intero territorio occupato da detto aeroporto o se, ancora, sia o meno legittimo contemplare l’accentramento del potere accertativo-sanzionatorio in capo al solo Comune di Milano, interrogandosi al riguardo sulla legittimità o meno dell’esplicazione del potere regolamentare dell’ENAC e sui relativi limiti di sindacabilità.

Ritenuto, pertanto, che, al fine di esaminare compiutamente le riferite questioni e decidere in modo esaustivo sulle stesse (anche per i riflessi applicativi di ampia diffusività), si rende opportuna la trattazione del ricorso nelle forme della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia, n. 195; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Polibio, n. 15; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3235/2020 (pubblicata il 9 giugno 2020); [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1947/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria della ricorrente. Rilevato: - che con verbale n. 582525/2016, la Polizia locale del Comune di Milano elevava, in data 29 marzo 2016, verbale di accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla violazione di cui all’art. 6, comma 14, c.d.s., per aver constatato che l’autovettura di sua proprietà (targata [OSCURATO:TARGA]) circolava senza autorizzazione nella “corsia partenze-porta 4” dell’area aeroportuale di Linate “benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti una corsia riservata perdetta area”; - che la citata [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso gerarchico avverso detto verbale dinanzi al Prefetto di Milano, il quale, con ordinanza del 5 maggio 2017, lo rigettava, emanando la conseguente ordinanza- ingiunzione; - che la stessa Scandelli formulava, quindi, opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione avanti al Giudice di pace di Milano, il quale, con sentenza n. 5804/2018, l’accoglieva, sul presupposto che il Comune di Milano aveva violato il principio di territorialità, accertando – per il tramite della sua Polizia locale – una violazione al codice della strada nel tratto stradale appartenente al territorio del Comune di Segrate; - che, decidendo sull’appello formulato dal Comune di Milano, cui resisteva l’appellata, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3235/2020, accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto dalla Scandelli avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione (con la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese giudiziali), rilevando che il verbale di accertamento era stato legittimamente elevato perché afferente ad una violazione da ritenersi commessa in un’area sottoposta al potere sanzionatorio anche del Comune di Milano; -che avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due complessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. - che ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Milano e che la difesa della ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Ritenuto: - co n il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, dell’art. 1, comma 1 e 4, della legge n. 33/2012, dell’art. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986, degli artt. 5, comma 3, 6, comma 7 e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992, degli artt. 4 e 5 – all. E - L.A.C. n. 2248/1865 e dell’art. 3, comma 2, disp. sulla legge in generale, dell’ordinanza ENAC n. 7/2015 e dell’ordinanza ENAC n. 1/2017; - che, in particolare, con la tale complessa censura, si deduce l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare l’incompetenza territoriale della Polizia locale del Comune di Milano ad effettuare l’accertamento di violazioni sul territorio del Comune di Segrate sotto i seguenti profili: 1) il primo profilo, per aver erroneamente ritenuto, in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, nonché del principio “nulla poena sine praevia lege”, applicabile alla fattispecie il potere di accertamento che sarebbe derivato in capo alla Polizia locale del Comune di Milano dall’ordinanza ENAC n. 1/2017, la quale, tuttavia, era stata emanata solo successivamente alla data in cui sarebbe stata commessa ed accertata la violazione in questione; 2) il secondo profilo, per aver erroneamente omesso di disapplicare le ordinanze ENAC nn. 7/2015 e 1/2017, nelle parti in cui, nonostante il disposto dell’art. 1, comma 4, della legge n. 33/2012 ed in contrasto con il principio di territorialità stabilito dagli artt. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986 e 5, comma 3, 6, comma 7, e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992, esse prevedessero un potere della Polizia locale del Comune di Milano di accertare infrazioni sul territorio del Comune di Segrate; 3) il terzo profilo, per aver il Tribunale di Milano erroneamente, ovvero in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981, dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 33/2012, dell’art. 4, comma 1, n. 3), della legge n. 65/1986, degli 5, comma 3, 6, comma 7, e 12, comma 1, lett. e), c.d.s. 1992,, nonché del regolamento ENAC n. 1/2017, affermato che sarebbe “irragionevole…imporre alle singole polizie, prima di sanzionare una violazione, di verificare se il singolo automezzo si trovi in una posizione di strada posta all’interno del territorio del Comune di appartenenza dalla stessa Polizia”; -con il secondo motivo, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 383, comma 1, reg. c.d.s. 1992 anche con riferimento al modello VI, per aver la sentenza impugnata erroneamente omesso di rilevare l’invalidità dell’accertamento dell’infrazione in oggetto, nonostante il verbale di accertamento indicasse in maniera errata la “località” ove la violazione era avvenuta. Considerato: -che il primo motivo pone alcune questioni rilevanti e complesse, che non trovano alcuno specifico approfondimento precedente nella giurisprudenza di questa Corte; - che, in particolare, si profila problematica la questione relativa alla possibilità e ai relativi eventuali limiti di derogabilità del principio di territorialità riguardante la legittimazione degli organi di polizia ad elevare i verbali di accertamento, avuto riguardo alla disciplina specifica delle zone aeroportuali, rinvenibile, soprattutto, quali fonti generali, negli artt. 6, comma 7, c.d.s. e 1 della legge 22 marzo 2012, n. 33, non disgiunta dal raccordo sistematico con le disposizioni in materia di cui alla legge quadro (sull’ordinamento della Polizia municipale) 7 marzo 1986, n. 65, ma anche con l’art. 12 dello stesso c.d.s.; - che tale questione involge quella - necessariamente correlata - dell’individuazione dei limiti di legittimo esercizio del potere regolatorio da parte dell’ENAC a mezzo dell’emanazione di ordinanze che sono destinate a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte al pubblico nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico civile, e, dunque, anche il problema relativo alla circoscrizione dei presupposti eventualmente idonei a consentire la disapplicazione di dette ordinanze, come prospettato dalla ricorrente; -che la medesima questione appare vieppiù importante avuto riguardo alla peculiare situazione in cui si trova l’aeroporto civile di [OSCURATO:PERSONA] (nel cui ambito è stato eseguito l’accertamento a carico della ricorrente), il quale insiste, ancorché per dimensioni differenti, sul territorio di tre distinti Comuni, ragion per cui si profila determinante comprendere se le violazioni debbano necessariamente essere accertate e contestate in via esclusiva in base al criterio distintivo territoriale o se sia anche possibile – stante la particolarità di tale ambito aeroportuale – prevedere una legittimazione concorrente delle Polizie locali dei tre Comuni sull’intero territorio occupato da detto aeroporto o se, ancora, sia o meno legittimo contemplare l’accentramento del potere accertativo-sanzionatorio in capo al solo Comune di Milano, interrogandosi al riguardo sulla legittimità o meno dell’esplicazione del potere regolamentare dell’ENAC e sui relativi limiti di sindacabilità. Ritenuto, pertanto, che, al fine di esaminare compiutamente le riferite questioni e decidere in modo esaustivo sulle stesse (anche per i riflessi applicativi di ampia diffusività), si rende opportuna la trattazione del ricorso nelle forme della pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]