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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24129/2026

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erto, quest’ultimo in proprio e quale liquidatore, rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice specialeElisabetta Scevola, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 661/2024 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimoanche quale datore di pegno, convenivano dinanzi al Tribunale di SienaMonte dei [OSCURATO:PERSONA] - Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alleImprese s.p.a. al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto dileasing, stipulato il 30.11.2012, per inadempimento della concedente, conconseguente sua condanna alla restituzione dei canoni corrisposti nonchéper la dichiarazione di cessazione della garanzia prestata.Gli attori adducevano che l’operazione di leasing aveva avuto aoggetto la fornitura “chiavi in mano” di un impianto di cogenerazione dainstallare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], destinato a consentire l’avviodella produzione di energia elettrica entro il 31.12.2012, così da usufruiredell’incentivo previsto dal D.M. 18.12.2008.

Al momento dellasottoscrizione del contratto e del verbale di consegna il 30.11.2012 pressola sede di [OSCURATO:SOCIETA]., l’impianto era stato visionato allapresenza, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per MPS [OSCURATO:PERSONA], erisultava privo di elementi essenziali, cioè del motore, del quadro elettricoe delle tubazioni, che la fornitrice si impegnava a ritirare presso ilproduttore [OSCURATO:SOCIETA].

La sottoscrizione del verbale di consegna,pertanto, era avvenuta sulla rassicurazione del funzionario dellaconcedente, previa interlocuzione di quest’ultimo con la direzionedell’Istituto, nonostante la consapevolezza della mancata effettivaconsegna del bene e della sua grave incompletezza.

Successivamente alperfezionamento documentale dell’operazione, [OSCURATO:SOCIETA] avevaricevuto il pagamento dell’80% del prezzo, ovvero di euro 1.000.000 oltreIVA, per complessivi euro 1.262.500,00, mentre [OSCURATO:SOCIETA] avevacorrisposto la prima rata del leasing, di euro 312.500,00 oltre IVA, e inseguito un’ulteriore rata di euro 33.411,00.

Il pagamento del saldo (allafornitrice) di euro 250.000, invece, era previsto alla “messa in parallelo”dell’impianto, che tuttavia non avveniva, essendo rimasto l’impiantoinutilizzabile.Pag. 2 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Gli attori rappresentavano inoltre che [OSCURATO:PERSONA] avevatempestivamente informato la concedente del perduraredell’incompletezza dell’impianto, al fine di evitare il pagamento allafornitrice, per cui, svanita l’utilità economica dell’operazione, [OSCURATO:SOCIETA],ottenuta dalla concedente la cessione di ogni diritto, escluso quello allarisoluzione del contratto di leasing, relativo al puntuale adempimento, allaconsegna e alla garanzia da parte di [OSCURATO:SOCIETA], aveva quindipromosso un autonomo giudizio contro essa, conclusosi con due decisionidifformi (di accoglimento in primo grado e di rigetto in appello), per ilquale pendeva ricorso per la cassazione.MPS [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando le domande esostenendo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva scelto direttamente il fornitore e, con lasottoscrizione del verbale di consegna, si era assunta il rischiodell’inadempimento di quest’ultimo.

Quanto alla domanda proposta dalMassignani, aveva affermato che la perdurante validità ed efficacia delcontratto di leasing comportava l’infondatezza della richiesta di estinzionedella garanzia.

La convenuta aveva, inoltre, dispiegato domandariconvenzionale per la condanna al pagamento della somma di euro131.260 a titolo di canoni scaduti, oltre agli accessori e ai successivicanoni.Il Tribunale di Siena, con sentenza pubblicata il 16.6.2020, rigettavale domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale.

Ritenevainfondata l’eccezione di inadempimento sollevata dagli attori sul rilievoche, con la sottoscrizione del verbale di consegna, l’utilizzatrice si eraassunta il rischio del possibile inadempimento del fornitore, facendo alcontempo sorgere l’obbligo della concedente di versare il corrispettivopattuito per la fornitura e il correlativo diritto di percepire i canoniconvenuti.2. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, dinanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dei PaschiPag. 3 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante della concedente, con sentenza n. 661/2024lo rigettava.La Corte territoriale riteneva non provata la conoscenza in capo allaconcedente della grave incompletezza dell’impianto al momento dellasottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatrice, per cui,conseguentemente, doveva essere tutelato l’affidamento della prima nonessendovi prova che [OSCURATO:SOCIETA] l’avesse tempestivamente informata deivizi riscontrati al momento della consegna.

Inoltre, affermava che laconcedente non era stata posta nelle condizioni di conoscere subitol’effettivo inadempimento della fornitrice e di attuare un’adeguata tutela,eventualmente sospendendo il pagamento del corrispettivo o risolvendo ilcontratto di fornitura.

Per contro, ribadiva l’inadempimentodell’utilizzatrice verso la concedente, rimasta estranea ai rapporti tra laprima e la fornitrice, considerando assorbita ogni altra questione, inclusala reiterata richiesta di prova testimoniale, giudicata attinente acircostanze per lo più relative ai rapporti tra e la fornitrice.3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorsoBanca [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.

I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchédegli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.1.1.

Si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiestain primo grado e reiterata in appello.

In particolare, si sostiene che laprova orale non era diretta a dimostrare circostanze meramente interne alrapporto tra utilizzatrice e fornitrice, ma il fatto decisivo che lasottoscrizione del verbale di consegna era avvenuta su sollecitazione delfunzionario della concedente, pur nella consapevolezza, da parte diquest’ultimo, dell’incompletezza dell’impianto e della mancanza dicomponenti essenziali, incluso il motore.Pag. 4 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Si contesta la valutazione della Corte d’appello secondo cui la provasarebbe stata irrilevante, sostenendo che essa avrebbe invece consentitodi invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, poichéavrebbe permesso di dimostrare la conoscenza diretta della concedentecirca la mancata consegna effettiva e la grave incompletezza del bene.1.2.

Il motivo è fondato: la Corte d’appello, dopo aver definito come“principale”, senza indicarne la ragione, il motivo attinente alcomportamento della concedente come contrario a buona fede e averbasato la sua valutazione solo su prove documentali, lo ha rigettatoaffermando (sentenza, pagina 11, ultimo capoverso) l’inesistenza della“prova - che avrebbe dovuto essere fornita dagli odierni appellanti - cheMassenergy abbia tempestivamente informato la Concedente dei viziriscontrati al momento della consegna”, e altresì che la società appellante“non ha assolto agli obblighi informativi nei confronti della concedente,come invece sarebbe stato suo preciso onere” (sentenza, pagina 12).

Haaffermato ancora: “Constatato che l’impianto risultava ancora incompletoall’atto della consegna, la Società utilizzatrice avrebbe dovuto …informarne subito la concedente” (ibidem).Il giudice dell’appello ha poi basato l’asserto dell’inadempimento diMassenergy solo sulle missive prodotte (sentenza, pagina 12) e sulla firmadel verbale di consegna (sentenza, pagina 13) per poi dichiarare: “risultain atti che la prima missiva sia stata inviata da [OSCURATO:SOCIETA] in data16.5.2013, dunque diversi mesi dopo l’avvenuta consegna dell’impianto(doc. 6 comparsa I grado MPS L F).

In tale occasione, MPS L F venivainformata dei persistenti vizi dell’impianto che ne rendevano impossibile ilcollaudo e con successiva missiva del 28.5.2013 inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alinvitata a non procedere al pagamento del saldo al Fornitore (doc. 7comparsa I grado MPS L F)” (sentenza, pagine 12-13); e “la Societàutilizzatrice ha provveduto a sottoscrivere il verbale di consegna primaPag. 5 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026ancora che l’impianto arrivasse nel luogo concordato per il suoassemblaggio ma non ha neppure informato tempestivamente laConcedente al fine di bloccare il pagamento della prima fattura di euro1.250.000,00 emessa dal Fornitore all’accettazione dell’ordine di acquiston. 32804 del 30.11.2012 (sostitutivo del precedente ordine n. 29760)”(sentenza, pagina 13).

Sulla base di tali rilievi, la Corte d’appello haconcluso che “la Concedente non sia stata posta nelle condizioni diconoscere … subito l’effettivo inadempimento del Fornitore”, per cui nonavrebbe violato (evidentemente con la sua condotta) la buona fede(sentenza, pagina 13).Senonché, la parte appellante aveva richiesto nuovamente, nonessendo stata accolta l’istanza in primo grado, la prova testimoniale; e diciò, con quanto già detto, il giudice d’appello ha dichiarato assorbitol’esame (sentenza, pagina 14, ultimo capoverso), perché ha ritenuto icapitoli “attengono a circostanze che per lo più riguardano i rapporti … traMassenergy e il Fornitore, risultando … irrilevanti” per “una qualcheresponsabilità” della concedente.Tale asserto è generico e apodittico, e comunque ictu oculi infondatovisti i capitoli, che nell’ambito del primo motivo del ricorso (pagine 16-19del ricorso) sono riportati e che, come parte ricorrente rileva (ricorso,pagina 20), erano chiaramente finalizzati a “dimostrare la conoscenza chel’impianto … al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nonera stato consegnato all’utilizzatrice risultando invece gravementeincompleto, nonché la circostanza che successivamente … era rimastonelle stesse condizioni e non esercibile”.La motivazione della sentenza impugnata presenta un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato, la corte territoriale harigettato la domanda sul rilievo che non fosse stata raggiunta la provadella conoscenza, da parte della concedente, della mancata consegna edella grave incompletezza dell’impianto al momento della sottoscrizionedel verbale; dall’altro, ha ritenuto irrilevante, o comunque assorbita, laPag. 6 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026prova testimoniale specificamente articolata per dimostrare proprio taleconoscenza sul rilievo che “i capitoli di prova attengono a circostanza cheper lo più riguardano i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e il fornitore,risultando irrilevanti ai fini della sussistenza di una qualche responsabilità”in capo alla concedente.

Ne deriva uno iato sul piano logico dellamotivazione, poiché il medesimo fatto è stato considerato decisivo perescludere la responsabilità della concedente, ma irrilevante ai finidell’ammissione del mezzo istruttorio diretto a provarlo (v.

Sez.

Un., 7aprile 2014 nn. 8053-8054; Cass., sez. 6-lav., 25 giugno 2018 n. 16111;Cass., sez.

III, 25 settembre 2018 n. 22598; Cass., sez.

I, 25 giugno2021 n. 18311; Cass., sez.

III, 6 novembre 2023 n. 30579).Il motivo è quindi fondato, quantomeno riguardo a quanto avvenneal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto(capitoli 1-8): il capitolato in questione è rilevante perché, ove l’esitofosse favorevole all’attuale parte ricorrente, consentirebbe agevolmente dievidenziare che, già al momento della sottoscrizione del verbale, pur nonessendo questo veritiero (l’impianto non aveva, tra l’altro, il motore),anche MPS Leasing ne era a conoscenza.

Ciò vale proprio in relazioneall’adempimento dell’obbligo di buona fede a carico della concedente, cheaveva formato oggetto del primo motivo d’appello e ora è dedotto nelprimo motivo e nel terzo motivo del ricorso (in quest’ultimoespressamente rilevandosi che MPS Leasing non doveva pagare il bene alfornitore sapendo che non era affatto fruibile).2.

L’accoglimento del primo motivo determina ictu oculi l’assorbimentodegli altri.

La sentenza va cassata in relazione, rinviando - anche per lespese del giudizio di legittimità - alla Corte d’appello di Firenze in diversacomposizione per un nuovo esame.

P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erto, quest’ultimo in proprio e quale liquidatore, rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice specialeElisabetta Scevola, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 661/2024 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimoanche quale datore di pegno, convenivano dinanzi al Tribunale di SienaMonte dei [OSCURATO:PERSONA] - Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alleImprese s.p.a. al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto dileasing, stipulato il 30.11.2012, per inadempimento della concedente, conconseguente sua condanna alla restituzione dei canoni corrisposti nonchéper la dichiarazione di cessazione della garanzia prestata.Gli attori adducevano che l’operazione di leasing aveva avuto aoggetto la fornitura “chiavi in mano” di un impianto di cogenerazione dainstallare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], destinato a consentire l’avviodella produzione di energia elettrica entro il 31.12.2012, così da usufruiredell’incentivo previsto dal D.M. 18.12.2008. Al momento dellasottoscrizione del contratto e del verbale di consegna il 30.11.2012 pressola sede di [OSCURATO:SOCIETA]., l’impianto era stato visionato allapresenza, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per MPS [OSCURATO:PERSONA], erisultava privo di elementi essenziali, cioè del motore, del quadro elettricoe delle tubazioni, che la fornitrice si impegnava a ritirare presso ilproduttore [OSCURATO:SOCIETA]. La sottoscrizione del verbale di consegna,pertanto, era avvenuta sulla rassicurazione del funzionario dellaconcedente, previa interlocuzione di quest’ultimo con la direzionedell’Istituto, nonostante la consapevolezza della mancata effettivaconsegna del bene e della sua grave incompletezza. Successivamente alperfezionamento documentale dell’operazione, [OSCURATO:SOCIETA] avevaricevuto il pagamento dell’80% del prezzo, ovvero di euro 1.000.000 oltreIVA, per complessivi euro 1.262.500,00, mentre [OSCURATO:SOCIETA] avevacorrisposto la prima rata del leasing, di euro 312.500,00 oltre IVA, e inseguito un’ulteriore rata di euro 33.411,00. Il pagamento del saldo (allafornitrice) di euro 250.000, invece, era previsto alla “messa in parallelo”dell’impianto, che tuttavia non avveniva, essendo rimasto l’impiantoinutilizzabile.Pag. 2 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Gli attori rappresentavano inoltre che [OSCURATO:PERSONA] avevatempestivamente informato la concedente del perduraredell’incompletezza dell’impianto, al fine di evitare il pagamento allafornitrice, per cui, svanita l’utilità economica dell’operazione, [OSCURATO:SOCIETA],ottenuta dalla concedente la cessione di ogni diritto, escluso quello allarisoluzione del contratto di leasing, relativo al puntuale adempimento, allaconsegna e alla garanzia da parte di [OSCURATO:SOCIETA], aveva quindipromosso un autonomo giudizio contro essa, conclusosi con due decisionidifformi (di accoglimento in primo grado e di rigetto in appello), per ilquale pendeva ricorso per la cassazione.MPS [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando le domande esostenendo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva scelto direttamente il fornitore e, con lasottoscrizione del verbale di consegna, si era assunta il rischiodell’inadempimento di quest’ultimo. Quanto alla domanda proposta dalMassignani, aveva affermato che la perdurante validità ed efficacia delcontratto di leasing comportava l’infondatezza della richiesta di estinzionedella garanzia. La convenuta aveva, inoltre, dispiegato domandariconvenzionale per la condanna al pagamento della somma di euro131.260 a titolo di canoni scaduti, oltre agli accessori e ai successivicanoni.Il Tribunale di Siena, con sentenza pubblicata il 16.6.2020, rigettavale domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale. Ritenevainfondata l’eccezione di inadempimento sollevata dagli attori sul rilievoche, con la sottoscrizione del verbale di consegna, l’utilizzatrice si eraassunta il rischio del possibile inadempimento del fornitore, facendo alcontempo sorgere l’obbligo della concedente di versare il corrispettivopattuito per la fornitura e il correlativo diritto di percepire i canoniconvenuti.2. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, dinanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dei PaschiPag. 3 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante della concedente, con sentenza n. 661/2024lo rigettava.La Corte territoriale riteneva non provata la conoscenza in capo allaconcedente della grave incompletezza dell’impianto al momento dellasottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatrice, per cui,conseguentemente, doveva essere tutelato l’affidamento della prima nonessendovi prova che [OSCURATO:SOCIETA] l’avesse tempestivamente informata deivizi riscontrati al momento della consegna. Inoltre, affermava che laconcedente non era stata posta nelle condizioni di conoscere subitol’effettivo inadempimento della fornitrice e di attuare un’adeguata tutela,eventualmente sospendendo il pagamento del corrispettivo o risolvendo ilcontratto di fornitura. Per contro, ribadiva l’inadempimentodell’utilizzatrice verso la concedente, rimasta estranea ai rapporti tra laprima e la fornitrice, considerando assorbita ogni altra questione, inclusala reiterata richiesta di prova testimoniale, giudicata attinente acircostanze per lo più relative ai rapporti tra e la fornitrice.3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorsoBanca [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchédegli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.1.1. Si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiestain primo grado e reiterata in appello. In particolare, si sostiene che laprova orale non era diretta a dimostrare circostanze meramente interne alrapporto tra utilizzatrice e fornitrice, ma il fatto decisivo che lasottoscrizione del verbale di consegna era avvenuta su sollecitazione delfunzionario della concedente, pur nella consapevolezza, da parte diquest’ultimo, dell’incompletezza dell’impianto e della mancanza dicomponenti essenziali, incluso il motore.Pag. 4 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Si contesta la valutazione della Corte d’appello secondo cui la provasarebbe stata irrilevante, sostenendo che essa avrebbe invece consentitodi invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciadelle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, poichéavrebbe permesso di dimostrare la conoscenza diretta della concedentecirca la mancata consegna effettiva e la grave incompletezza del bene.1.2. Il motivo è fondato: la Corte d’appello, dopo aver definito come“principale”, senza indicarne la ragione, il motivo attinente alcomportamento della concedente come contrario a buona fede e averbasato la sua valutazione solo su prove documentali, lo ha rigettatoaffermando (sentenza, pagina 11, ultimo capoverso) l’inesistenza della“prova - che avrebbe dovuto essere fornita dagli odierni appellanti - cheMassenergy abbia tempestivamente informato la Concedente dei viziriscontrati al momento della consegna”, e altresì che la società appellante“non ha assolto agli obblighi informativi nei confronti della concedente,come invece sarebbe stato suo preciso onere” (sentenza, pagina 12). Haaffermato ancora: “Constatato che l’impianto risultava ancora incompletoall’atto della consegna, la Società utilizzatrice avrebbe dovuto …informarne subito la concedente” (ibidem).Il giudice dell’appello ha poi basato l’asserto dell’inadempimento diMassenergy solo sulle missive prodotte (sentenza, pagina 12) e sulla firmadel verbale di consegna (sentenza, pagina 13) per poi dichiarare: “risultain atti che la prima missiva sia stata inviata da [OSCURATO:SOCIETA] in data16.5.2013, dunque diversi mesi dopo l’avvenuta consegna dell’impianto(doc. 6 comparsa I grado MPS L F). In tale occasione, MPS L F venivainformata dei persistenti vizi dell’impianto che ne rendevano impossibile ilcollaudo e con successiva missiva del 28.5.2013 inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alinvitata a non procedere al pagamento del saldo al Fornitore (doc. 7comparsa I grado MPS L F)” (sentenza, pagine 12-13); e “la Societàutilizzatrice ha provveduto a sottoscrivere il verbale di consegna primaPag. 5 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026ancora che l’impianto arrivasse nel luogo concordato per il suoassemblaggio ma non ha neppure informato tempestivamente laConcedente al fine di bloccare il pagamento della prima fattura di euro1.250.000,00 emessa dal Fornitore all’accettazione dell’ordine di acquiston. 32804 del 30.11.2012 (sostitutivo del precedente ordine n. 29760)”(sentenza, pagina 13). Sulla base di tali rilievi, la Corte d’appello haconcluso che “la Concedente non sia stata posta nelle condizioni diconoscere … subito l’effettivo inadempimento del Fornitore”, per cui nonavrebbe violato (evidentemente con la sua condotta) la buona fede(sentenza, pagina 13).Senonché, la parte appellante aveva richiesto nuovamente, nonessendo stata accolta l’istanza in primo grado, la prova testimoniale; e diciò, con quanto già detto, il giudice d’appello ha dichiarato assorbitol’esame (sentenza, pagina 14, ultimo capoverso), perché ha ritenuto icapitoli “attengono a circostanze che per lo più riguardano i rapporti … traMassenergy e il Fornitore, risultando … irrilevanti” per “una qualcheresponsabilità” della concedente.Tale asserto è generico e apodittico, e comunque ictu oculi infondatovisti i capitoli, che nell’ambito del primo motivo del ricorso (pagine 16-19del ricorso) sono riportati e che, come parte ricorrente rileva (ricorso,pagina 20), erano chiaramente finalizzati a “dimostrare la conoscenza chel’impianto … al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nonera stato consegnato all’utilizzatrice risultando invece gravementeincompleto, nonché la circostanza che successivamente … era rimastonelle stesse condizioni e non esercibile”.La motivazione della sentenza impugnata presenta un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato, la corte territoriale harigettato la domanda sul rilievo che non fosse stata raggiunta la provadella conoscenza, da parte della concedente, della mancata consegna edella grave incompletezza dell’impianto al momento della sottoscrizionedel verbale; dall’altro, ha ritenuto irrilevante, o comunque assorbita, laPag. 6 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026prova testimoniale specificamente articolata per dimostrare proprio taleconoscenza sul rilievo che “i capitoli di prova attengono a circostanza cheper lo più riguardano i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e il fornitore,risultando irrilevanti ai fini della sussistenza di una qualche responsabilità”in capo alla concedente. Ne deriva uno iato sul piano logico dellamotivazione, poiché il medesimo fatto è stato considerato decisivo perescludere la responsabilità della concedente, ma irrilevante ai finidell’ammissione del mezzo istruttorio diretto a provarlo (v. Sez. Un., 7aprile 2014 nn. 8053-8054; Cass., sez. 6-lav., 25 giugno 2018 n. 16111;Cass., sez. III, 25 settembre 2018 n. 22598; Cass., sez. I, 25 giugno2021 n. 18311; Cass., sez. III, 6 novembre 2023 n. 30579).Il motivo è quindi fondato, quantomeno riguardo a quanto avvenneal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto(capitoli 1-8): il capitolato in questione è rilevante perché, ove l’esitofosse favorevole all’attuale parte ricorrente, consentirebbe agevolmente dievidenziare che, già al momento della sottoscrizione del verbale, pur nonessendo questo veritiero (l’impianto non aveva, tra l’altro, il motore),anche MPS Leasing ne era a conoscenza. Ciò vale proprio in relazioneall’adempimento dell’obbligo di buona fede a carico della concedente, cheaveva formato oggetto del primo motivo d’appello e ora è dedotto nelprimo motivo e nel terzo motivo del ricorso (in quest’ultimoespressamente rilevandosi che MPS Leasing non doveva pagare il bene alfornitore sapendo che non era affatto fruibile).2. L’accoglimento del primo motivo determina ictu oculi l’assorbimentodegli altri. La sentenza va cassata in relazione, rinviando - anche per lespese del giudizio di legittimità - alla Corte d’appello di Firenze in diversacomposizione per un nuovo esame. P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 13020/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 24129/2026Data pubblicazione 27/07/2026Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 24129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris