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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16518/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione del commissario "ad acta", in relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La decisione si fonda sul rilievo dell'assoggettamento del detenuto a misura cautelare, piuttosto che ad un titolo definitivo.

2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Viene dunque denunciato il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 2 e 35- bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il ricorrente prospetta infatti essere ininfluente il fatto che il soggetto, dopo aver ottenuto l'ordinanza di accoglimento e la successiva ottemperanza, abbia espiato interamente la pena definitiva e si trovi - al momento della presentazione dell'istanza - assoggettato a til:olo cautelare e in attesa del giudizio d'appello, in relazione ad altri fatti.

L'esistenza di uno stato di carcerazione comporta comunque - in ipotesi difensiva - che competente ad esercitare funzioni di tutela, in ordine allo svolgimento della vita detentiva del soggetto, debba essere il magistrato di sorveglianza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Può preliminarmente richiamarsi il principio di diritl:o costantemente affermato da questa Corte, secondo la quale: «Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276916 - 01).

3. Tanto premesso al fine di inquadrare i contorni concettuali della vicenda processuale e venendo all'esame delle specifiche doglianze, il ricorso si appalesa inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità - sebbene pronunciandosi in altro ambito - ha chiarito come alla magistratura di sorveglianza non sia riservata una competenza esclusiva in ordine ai diritti dei detenuti, non potendo essa - ad esempio - pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio, derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione (Sez. 1, n. 3803 del 15/11/2013, Musardo, Rv. 258745 - 01).

Il presupposto indefettibile, atto a radicare la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza è rappresentato, quindi, dall'esistenza di una pena, o di una misura di sicurezza, che sia in fase di esecuzione; in tale situazione, la magistratura di sorveglianza interviene, con il precipuo compito di assicurare tutela ai diritti soggettivi dei quali detenuti e internati rimangono titolari, pur durante il periodo in cui sono privati della libertà personale.

Alla magistratura di sorveglianza è riservata, inoltre, la competenza funzionale inerente all'applicazione di misure alternative alla detenzione e nel campo dell'esecuzione delle pene sostitutive.

4. Nella concreta fattispecie, difetta proprio il requisito di base postulato perché si vada a radicare la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza.

Il ricorrente si trova infatti assoggettato a misura cautelare e non è più in espiazione pena.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che il Collegio stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione del commissario "ad acta", in relazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La decisione si fonda sul rilievo dell'assoggettamento del detenuto a misura cautelare, piuttosto che ad un titolo definitivo. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dunque denunciato il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 2 e 35- bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente prospetta infatti essere ininfluente il fatto che il soggetto, dopo aver ottenuto l'ordinanza di accoglimento e la successiva ottemperanza, abbia espiato interamente la pena definitiva e si trovi - al momento della presentazione dell'istanza - assoggettato a til:olo cautelare e in attesa del giudizio d'appello, in relazione ad altri fatti. L'esistenza di uno stato di carcerazione comporta comunque - in ipotesi difensiva - che competente ad esercitare funzioni di tutela, in ordine allo svolgimento della vita detentiva del soggetto, debba essere il magistrato di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Può preliminarmente richiamarsi il principio di diritl:o costantemente affermato da questa Corte, secondo la quale: «Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276916 - 01). 3. Tanto premesso al fine di inquadrare i contorni concettuali della vicenda processuale e venendo all'esame delle specifiche doglianze, il ricorso si appalesa inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità - sebbene pronunciandosi in altro ambito - ha chiarito come alla magistratura di sorveglianza non sia riservata una competenza esclusiva in ordine ai diritti dei detenuti, non potendo essa - ad esempio - pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio, derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione (Sez. 1, n. 3803 del 15/11/2013, Musardo, Rv. 258745 - 01). Il presupposto indefettibile, atto a radicare la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza è rappresentato, quindi, dall'esistenza di una pena, o di una misura di sicurezza, che sia in fase di esecuzione; in tale situazione, la magistratura di sorveglianza interviene, con il precipuo compito di assicurare tutela ai diritti soggettivi dei quali detenuti e internati rimangono titolari, pur durante il periodo in cui sono privati della libertà personale. Alla magistratura di sorveglianza è riservata, inoltre, la competenza funzionale inerente all'applicazione di misure alternative alla detenzione e nel campo dell'esecuzione delle pene sostitutive. 4. Nella concreta fattispecie, difetta proprio il requisito di base postulato perché si vada a radicare la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza. Il ricorrente si trova infatti assoggettato a misura cautelare e non è più in espiazione pena. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che il Collegio stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 16518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris