CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 117-36428/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione dei 600 kg. circa di rame custoditi nel bagagliaio della vettura, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute (rispetto a beni la cui morfologia induce evidenza circa la provenienza dal reato), che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione di una fattispecie di furto aggravato. Il relativo motivo di ricorso si risolve pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Invero, i ricorrenti non propongono neppure interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, reclamando semplicemente una diversa valutazione dei presupposti. La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati in concorso, osservando: - che le modalità di compattamento dei 600 kg. di rame fossero indicative di una certa provenienza da delitto e di una iniziale trasformazione, in quanto già deprivati della guaina; - che tale conclusone era confortata dal fatto che gli imputati non avevano prodotto dichiarazioni per dimostrare l'origine lecita della res, né avevano altrimenti fornito una qualsivoglia informazione al riguardo,/ Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità, perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità. Questa Corte non può infatti fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con 117-36428/2021 il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255; Sez. 2. N. 36291/2010). Le censure mosse alla sentenza si scontrano con il principio che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze; Né può trovare accoglimento l'eccezione che agli atti mancava la prova della provenienza da furto degli oggetti in questione, atteso che in tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti ben può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce, sicché, del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha posto l'accento sulle modalità di compattamento e detenzione del metallo detenuto. Ancora si lamenta che la Corte di appello ha fondato la prova dell'elemento soggettivo del reato sulla mancata produzione di documentazione in ordine alla provenienza dei beni, laddove, al contrario, la motivazione risulta ineccepibile, in quanto conforme alla costante giurisprudenza, che ha più volte ribadito che la prova dell'elemento soggettivo del reato, ossia della conoscenza della provenienza illecita della cosa, può essere desunta da qualunque elemento rilevante ed anche dal difetto di spiegazioni a opera dell'imputato sui modi attraverso i quali è avvenuta la ricezione della cosa. 1.3. Quanto a riconoscimento della efficacia ingravescente della recidiva contestata, la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta ed applicata recidiva qualificata, ha spiegato, in maniera logica e coerente che i numerosi reati commessi nel passato manifestano per entrambi (ancorché in numero diverso) una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo. Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano un difetto di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema). 1.4. Inammissibile, per eccessiva genericità i è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze generiche. La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito, né emergeva autonomamente aliunde. Peraltro il riconoscimento delle circostanze innominate era inibito dalla messe di precedenti penali già valorizzati ai fini dell'apprezzamento della recidiva. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della , cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. ( 117-36428/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]