CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35982/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/06/2023 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 20 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2022 del Tribunale di Pescara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto 141 grammi di stupefacente, tra marijuana (12 dosi), cocaina (quasi 100 dosi) ed eroina (quasi 340 dosi), con la recidiva reiterata specifica. 2. La ricorrente eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo la mancata applicazione della sanzione sostitutiva. Nella memoria difensiva insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo, secondo cui la detenzione in sé, in assenza di elementi relativi alla cessione, merita l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è generico. Non si confronta affatto con la valutazione globale della condotta compiuta nelle sentenze di merito con riferimento all'eterogeneità e alle notevoli quantità di sostanze detenute, marijuana, eroina e cocaina, da cui non irragionevolmente è stata desunta la professionalità e non occasionalità della vendita. La decisione della Corte di appello che ha motivatamente confermato la condanna del Tribunale è perfettamente in linea con il principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), secondo cui non basta l'eterogeneità delle sostanze a negare la fattispecie lieve. La Corte territoriale ha infatti negato il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non solo sulla base della varietà delle sostanze detenute, ma anche delle rilevanti quantità, pari a circa 77 grammi di cocaina (340 dosi), 45 grammi di eroina (100 dosi), 30 grammi di marijuana (12 dosi). Il secondo motivo è del pari generico perché consiste in una prospettazione teorica del diritto all'ammissione alla pena sostitutiva. Secondo la giurisprudenza, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01). La Corte territoriale ha assolto l'obbligo motivazionale, perché, sia pure in termini sintetici, ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole in termini di efficacia rieducativa e risocializzante in relazione a ciascuna pena sostitutiva richiesta dalla ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. • P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa