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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 36320/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il decreto di fissazione -unitamente al verbale di udienza di rinvio del 20 marzo 2023- è stato notificato a mani del Iannella, in data 20 aprile 2023, con conseguente insussistenza dell'eccepita nullità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 10 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il decreto di fissazione -unitamente al verbale di udienza di rinvio del 20 marzo 2023- è stato notificato a mani del Iannella, in data 20 aprile 2023, con conseguente insussistenza dell'eccepita nullità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 settembre 2024.
Decreto Cassazione n. 36320/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris