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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 42940/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gabon avverso la sentenza del 10/05/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati - uniti dal vincolo della continuazione - di illecita detenzione a fini di spaccio e di vendita di sostanze stupefacenti [capi 1) e 2)] e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma e quinto comma, cod. pen.

Con la richiamata decisione venivano altresì disposte la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro di euro 620,00, non essendo stata provata la sussistenza del vincolo di pertinenzialità rispetto al reato, ossia il fatto che l'oggetto del sequestro ne costituiva effettivamente il profitto e non il prezzo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, omettendo di considerare sia il fatto che nel capo 2) delle imputazioni sono stati contestati al ricorrente plurimi episodi (almeno venti) di cessione della sostanza stupefacente ascrivibile al tipo "crack" (per una somma di denaro pari all'importo di euro quaranta per cessione, lungo l'intero arco temporale ricompreso tra il 20 dicembre 2020 ed il 7 marzo 2021), sia il fatto che la motivazione resa dal giudice, per quanto sintetica in ragione della tipologia della sentenza impugnata, ha congruamente illustrato le ragioni giustificative addotte a sostegno della statuizione di confisca del denaro in sequestro, puntualmente ricollegandole al ricavato della vendita di stupefacenti (v. pag. 3).

Deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574), secondo cui, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice ad una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argonnentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gabon avverso la sentenza del 10/05/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati - uniti dal vincolo della continuazione - di illecita detenzione a fini di spaccio e di vendita di sostanze stupefacenti [capi 1) e 2)] e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma e quinto comma, cod. pen. Con la richiamata decisione venivano altresì disposte la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro di euro 620,00, non essendo stata provata la sussistenza del vincolo di pertinenzialità rispetto al reato, ossia il fatto che l'oggetto del sequestro ne costituiva effettivamente il profitto e non il prezzo. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, omettendo di considerare sia il fatto che nel capo 2) delle imputazioni sono stati contestati al ricorrente plurimi episodi (almeno venti) di cessione della sostanza stupefacente ascrivibile al tipo "crack" (per una somma di denaro pari all'importo di euro quaranta per cessione, lungo l'intero arco temporale ricompreso tra il 20 dicembre 2020 ed il 7 marzo 2021), sia il fatto che la motivazione resa dal giudice, per quanto sintetica in ragione della tipologia della sentenza impugnata, ha congruamente illustrato le ragioni giustificative addotte a sostegno della statuizione di confisca del denaro in sequestro, puntualmente ricollegandole al ricavato della vendita di stupefacenti (v. pag. 3). Deve pertanto ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574), secondo cui, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice ad una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argonnentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
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