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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 luglio 2023

Cassazione n. 28398/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3834/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in sulmona via sallustio 7/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SULMONA n. 266/2022 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: tanto non potendosi evincere dal tenore della nota di mero deposito di ulteriore documentazione il 25/07/2023; Ritenuta la tassatività della previsione di legge in ordine alle modalità di reazione alla proposta di definizione accelerata, sicché non può attribuirsi alcun significato in tal senso al mero e tardivo deposito di documenti alla relativa produzione;Reputato, pertanto, che non è stata presentata alcuna istanza di decisione del ricorso, impregiudicato il rilievo dell’irrimediabile tardività della produzione della documentazione, definitivamente essendo spirati i relativi termini indicati nella proposta di definizione accelerata; Ritenuto, in conclusione, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 10/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3834/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in sulmona via sallustio 7/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SULMONA n. 266/2022 depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: tanto non potendosi evincere dal tenore della nota di mero deposito di ulteriore documentazione il 25/07/2023; Ritenuta la tassatività della previsione di legge in ordine alle modalità di reazione alla proposta di definizione accelerata, sicché non può attribuirsi alcun significato in tal senso al mero e tardivo deposito di documenti alla relativa produzione;Reputato, pertanto, che non è stata presentata alcuna istanza di decisione del ricorso, impregiudicato il rilievo dell’irrimediabile tardività della produzione della documentazione, definitivamente essendo spirati i relativi termini indicati nella proposta di definizione accelerata; Ritenuto, in conclusione, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 10/10/20
Decreto Cassazione n. 28398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris