CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che la Corte ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - tale diniego alla pluralità di condanne per il reato di evasione e, dunque, per reato della stessa indole, inferendone, con motivazione scevra da fratture razionali, un'abituale insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.)» (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec