CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 05280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento n15261/2025tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 18116/2025 depositata il 03/07/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] A.Russo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell'ordinanza n. 18116/2025 (RG 14309/2024) resa da questa Corte all'esito della camera di c onsiglio del 10/6/2025, per omessa indicazione della distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Nel controricorso la parte ha reso la dichiarazione di rito così concludendo “Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e che analoga dichiarazione ha reso nella memoria ex art 380 -bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033). P.Q.M Visto l’art 287 c.p.c. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 18116/2025 pubblicata il 03/07/2025 , nel senso che , là dove è scritto «Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.», d eve correttamente leggersi ed intendersi « Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di competenza ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Rom