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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22939/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BRESCIA avverso la sentenza del 18/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 c1.1. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza in data 29/05/2019 che lo aveva condannato per il reato di rapina e lesione.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. ovvero manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606, lett. e) c.p.p. - erronea qualificazione giuridica del reato contestato - sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 56, 628 co. 11 c.p.p.".

Il ricorrente denuncia il travisamento delle argomentazioni difensive, che si assumono liberamente interpretate dai Magistrati dell'appello, giacchè -"la sCi sintesi delle argomentazioni difensive -scrive la difesa- non solo non rispetta la struttura dell'atto di gravame, ma anche stravolge la costruzione logica dei ragionamenti difensivi, isolati parzialmente e atomisticamente, in modo evidentemente funzionale al loro rigetto".

Il motivo prosegue lamentando anche l'omessa motivazione della Corte di appello per la mancata risposta alle doglianze esposte dalla difesa con riguardo alle carenze indiziarie.

Da ciò si fa discendere il vizio di travisamento del fatto ovvero la mancanza di motivazione, per la mancata analisi del documento fotografico in atti, e degli elementi indiziari addotti dalla difesa, con conseguente erronea ricostruzione della vicenda fattuale.

Infine, il motivo viene rivolto alla esatta qualificazione giuridica del fatto che -secondo la difesa- ha i requisiti del tentativo di rapina impropria e non quelli della fattispecie consumata., in quanto secondo la difesa l'impossessamento con autonoma signoria sui beni da parte della persona rimasta ignota non si è mai perfezionato, posto che la stessa è stata fermata all'uscita da personale della vigilanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché aspecifico. 1.1.

Anzitutto, la censura secondo cui la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione "tutti i vulnus indiziari indicati dalla difesa, ma ne abbia sorteggiato solo alcuni", si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive.

Si deve considerare„ infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una inammissibile censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, GarastD).

1.2. Il ricorso, poi, è aspecifico nella parte in cui sostiene che la rapina è rimasta al livello del tentativo, essendo mancato l'impossessamento da parte della donna che si è data alla fuga.

Tale motivo, invero, è privo di correlazione con la sentenza impugnata, ove si consideri che la rapina impropria è stata contestata a Viviani perché ha usato violenza agli addetti alla vigilanza fine di procurare l'impunità alla donna rimasta ignota, ai sensi dell'art. 628, comma secondo, ultimo inciso, cod.pen., così che il tema dell'impossessamento è affatto estraneo all'addebito mosso al ricorrente.

La Corte di appello, in coerenza con la contestazione, ha evidenziato che «il fatto che, invece, egli [Viviani n.d.e.] sia intervenuto per farla fuggire [la donna rimasta ignota, n.d.e.] denota l'azione come rapina impropria, con chiara consapevolezza dell'illecito prelievo della merce», così enucleando gli elementi costitutivi della rapina impropria commessa "per procurare a sé o ad altri l'impunità" e non "per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta u'.

Da ciò discende che tutte le argomentazioni relative all'effettività dell'impossessamento della merce sono estranee all'odierno giudizio, con la conseguente aspecificità del ricorso sul punto.

Tale vizio, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, litv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 febbraio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BRESCIA avverso la sentenza del 18/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 c1.1. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza in data 29/05/2019 che lo aveva condannato per il reato di rapina e lesione. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. ovvero manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606, lett. e) c.p.p. - erronea qualificazione giuridica del reato contestato - sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 56, 628 co. 11 c.p.p.". Il ricorrente denuncia il travisamento delle argomentazioni difensive, che si assumono liberamente interpretate dai Magistrati dell'appello, giacchè -"la sCi sintesi delle argomentazioni difensive -scrive la difesa- non solo non rispetta la struttura dell'atto di gravame, ma anche stravolge la costruzione logica dei ragionamenti difensivi, isolati parzialmente e atomisticamente, in modo evidentemente funzionale al loro rigetto". Il motivo prosegue lamentando anche l'omessa motivazione della Corte di appello per la mancata risposta alle doglianze esposte dalla difesa con riguardo alle carenze indiziarie. Da ciò si fa discendere il vizio di travisamento del fatto ovvero la mancanza di motivazione, per la mancata analisi del documento fotografico in atti, e degli elementi indiziari addotti dalla difesa, con conseguente erronea ricostruzione della vicenda fattuale. Infine, il motivo viene rivolto alla esatta qualificazione giuridica del fatto che -secondo la difesa- ha i requisiti del tentativo di rapina impropria e non quelli della fattispecie consumata., in quanto secondo la difesa l'impossessamento con autonoma signoria sui beni da parte della persona rimasta ignota non si è mai perfezionato, posto che la stessa è stata fermata all'uscita da personale della vigilanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché aspecifico. 1.1. Anzitutto, la censura secondo cui la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione "tutti i vulnus indiziari indicati dalla difesa, ma ne abbia sorteggiato solo alcuni", si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazioni difensive. Si deve considerare„ infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una inammissibile censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, GarastD). 1.2. Il ricorso, poi, è aspecifico nella parte in cui sostiene che la rapina è rimasta al livello del tentativo, essendo mancato l'impossessamento da parte della donna che si è data alla fuga. Tale motivo, invero, è privo di correlazione con la sentenza impugnata, ove si consideri che la rapina impropria è stata contestata a Viviani perché ha usato violenza agli addetti alla vigilanza fine di procurare l'impunità alla donna rimasta ignota, ai sensi dell'art. 628, comma secondo, ultimo inciso, cod.pen., così che il tema dell'impossessamento è affatto estraneo all'addebito mosso al ricorrente. La Corte di appello, in coerenza con la contestazione, ha evidenziato che «il fatto che, invece, egli [Viviani n.d.e.] sia intervenuto per farla fuggire [la donna rimasta ignota, n.d.e.] denota l'azione come rapina impropria, con chiara consapevolezza dell'illecito prelievo della merce», così enucleando gli elementi costitutivi della rapina impropria commessa "per procurare a sé o ad altri l'impunità" e non "per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta u'. Da ciò discende che tutte le argomentazioni relative all'effettività dell'impossessamento della merce sono estranee all'odierno giudizio, con la conseguente aspecificità del ricorso sul punto. Tale vizio, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, litv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 22939/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris