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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 luglio 2016

Cassazione n. 11478/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4296/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG.

ABRUZZO n. 670/ 02/ 2016 depositata il 06/07/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4296/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. ABRUZZO n. 670/ 02/ 2016 depositata il 06/07/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]
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