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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44669/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 26 ottobre 1943; avverso la ordinanza n. 126/2021 TLP del Tribunale di Potenza del 20 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Potenza, operando quale giudice del gravame cautelare dei provvedimenti di carattere personale, ha, con ordinanza del 20 settembre 2021, accolto l'appello presentato dal locale Pubblico ministero avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza che, pur avendo disposto la misura cautelare della custodia in carcere in danno di [OSCURATO:PERSONA], indagato per due ipotesi di reati ambientali, aveva, tuttavia escluso, sia a carico del predetto che a carico dei suoi presunti correi, la aggravante della agevolazione mafiosa, nella specie in favore di un ramo della associazione camorristica denominata dei "casalesi", ripristinando, pertanto, il giudice del l'appello cautelare, in danno del solo [OSCURATO:PERSONA] la predetta aggravante.

Avverso la ordinanza in questione ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], censurando il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge, in quanto il Tribunale di Potenza, violando il principio del ne bis in idem aveva ritenuto l'esistenza della aggravante della agevolazione mafiosa in danno del Cardiello sebbene la stessa già fosse stata esclusa con altra sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nei termini documentati dal ricorrente, essendo stato in tale occasione il Cardiello assolto dalla medesima contestazione ed essendo stato escluso ogni suo rapporto con il "clan dei casalesi".

In forza di tale precedente, definito dalla ricorrente difesa preclusivo, ed essendo la istanza del Pm supportata solamente da un colloquio intercettivo tra due soggetti, ha concluso il ricorrente osservando che la decisione precedentemente assunta dal competente Gip non appariva superata né superabile in assenza di adeguati elementi probatori.

Ha pertanto chiesto l'annullamento sul punto della ordinanza impugnata.

Con il medesimo atto il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di discussione orale del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, stante la carenza di interesse che il ricorrente ha in ordine al provvedimento da lui richiesto.

Deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che la istanza di discussione orale del processo, formulata in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto irritualmente presentata, non può essere neppure presa in considerazione.

Si osserva, infatti, che l'art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con MOdifiCaZioni Con legge n. 176 del 2020, prevede, nel disciplinare la trattazione dei procedimenti celebrati ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. di fronte a questa Corte di cassazione, che la stessa provveda, di regola, "senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti", essendo tuttavia consentito alle parti processuali, sia pubbliche che private, di formulare richiesta di "discussione orale"; la richiesta in tale senso indirizzata, deve essere formulata per iscritto "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria" si intende di questa Corte.

Una tale formulazione testuale della norma, oltre a prevedere delle particolari modalità di presentazione della istanza di trattazione orale del processo (modalità nella attuale occasione non rispettate essendo stata essa presentata, come dianzi segnalato, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio secondo le forme ed i modi di presentazione propri di quest'ultimo), individua, sebbene solo per implicito, anche un dies a quo per la presentazione della istanza, cioè il momento in cui il soggetto interessato viene informato della fissazione della data per la celebrazione della udienza relativa al processo in questione, atteso che, per evidenti ragioni di organizzazione e razionalizzazione della attività processuale è non solo opportuno ma anche necessario che, solo una volta individuato il complessivo numero dei processi che in ogni singola udienza sia stato fissato e debba pertanto essere trattato, sia rapidamente, possibile verificare, attraverso l'esame delle eventuali istanze formulate dalla parti nel corso di un ristretto lasso di tempo andante dalla comunicazione della fissazione della udienza ai 25 giorni liberi anteriori alla data di celebrazione del giudizio, quanti di questi dovranno essere celebrati in forma "cameralizzata" ovvero dovranno essere trattati oralmente.

Passando, a questo punto, all'esame diretto della censura presentata dalla difesa del Cardiello avverso la ordinanza del Tribunale di Potenza, deve, rilevarsi che il ricorrente non si è doluto del fatto che sia stata confermata nei suoi confronti la applicazione di una misura cautelare, nella specie la custodia in carcere, originariamente disposta nei suoi confronti, con ordinanza del 23 febbraio 2021, dal Gip distrettuale lucano (misura, per vero, neppure oggetto di censura nel procedimento da cui è scaturita la ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza oggi in discussione), quanto del fatto che il Tribunale lucano, nelle funzioni dianzi indicate, abbia, in accoglimento della doglianza formulata sul punto dal locale Pm, considerato sussistere, così riformando la originaria ordinanza pronunziata dal Gip, gli estremi per l'applicazione della misura in relazione ad una imputazione provvisoria avente ad oggetto anche la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Tanto considerato si rileva che, per come formulata dal ricorrente, la doglianza da lui introdotta evidenza la carenza di interesse del medesimo a sollecitare sul punto l'intervento di questa Corte.

Come è stato, infatti, in più occasioni da questo Giudice affermato, con motivazione che qui si intende condividere ed alla quale appare opportuno dare piena continuità, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, da individuarsi esclusivamente in relazione all'an ed al quomodo della adozione della misura in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 settembre 2014, n. 36731; dem Sezione VI penale, 17 dicembre 2013, n. 50980).

Un tale principio è, peraltro, stato ritenuto applicabile specificamente anche alla aggravante ora in discorso, avendo questa Corte precisato che l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente la circostanza aggravante a effetto speciale della agevolazione mafiosa, sussiste sola a condizione che da questa siano conseguiti immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura stessa (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 febbraio 2019, n. 5213).

Poiché una tale circostanza, cioè la incidenza attuale (e non certo eventuale e successiva in ordine ai destini del giudizio di merito) che la contestazione provvisoria a carico del ricorrente anche della aggravante in questione possa avere avuto sull'an o sul quomodo della misura a lui applicata (al riguardo si osserva che la stessa, per effetto del provvedimento del Tribunale del riesame ora impugnato, è rimasta invariata) non è stata neppure prospettata dalla ricorrente difesa, la quale si è limitata a segnalare un, peraltro assai dubbio, error in iudicando in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'accogliere il ricorso del locale Pm, senza assolutamente evidenziare quali sostanziali effetti siffatto error potrebbe avere determinato, il ricorso da quella presentata deve essere ora dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, conformemente ai dianzi illustrati principi di diritto.

In esito a tale pronunzia il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Della presente ordinanza va data comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma1-ter, disp att. cod. proc. pen. a cura della cancelleria agli Uffici ivi indicati.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 26 ottobre 1943; avverso la ordinanza n. 126/2021 TLP del Tribunale di Potenza del 20 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Potenza, operando quale giudice del gravame cautelare dei provvedimenti di carattere personale, ha, con ordinanza del 20 settembre 2021, accolto l'appello presentato dal locale Pubblico ministero avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza che, pur avendo disposto la misura cautelare della custodia in carcere in danno di [OSCURATO:PERSONA], indagato per due ipotesi di reati ambientali, aveva, tuttavia escluso, sia a carico del predetto che a carico dei suoi presunti correi, la aggravante della agevolazione mafiosa, nella specie in favore di un ramo della associazione camorristica denominata dei "casalesi", ripristinando, pertanto, il giudice del l'appello cautelare, in danno del solo [OSCURATO:PERSONA] la predetta aggravante. Avverso la ordinanza in questione ha presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], censurando il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge, in quanto il Tribunale di Potenza, violando il principio del ne bis in idem aveva ritenuto l'esistenza della aggravante della agevolazione mafiosa in danno del Cardiello sebbene la stessa già fosse stata esclusa con altra sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nei termini documentati dal ricorrente, essendo stato in tale occasione il Cardiello assolto dalla medesima contestazione ed essendo stato escluso ogni suo rapporto con il "clan dei casalesi". In forza di tale precedente, definito dalla ricorrente difesa preclusivo, ed essendo la istanza del Pm supportata solamente da un colloquio intercettivo tra due soggetti, ha concluso il ricorrente osservando che la decisione precedentemente assunta dal competente Gip non appariva superata né superabile in assenza di adeguati elementi probatori. Ha pertanto chiesto l'annullamento sul punto della ordinanza impugnata. Con il medesimo atto il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di discussione orale del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, stante la carenza di interesse che il ricorrente ha in ordine al provvedimento da lui richiesto. Deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che la istanza di discussione orale del processo, formulata in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto irritualmente presentata, non può essere neppure presa in considerazione. Si osserva, infatti, che l'art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con MOdifiCaZioni Con legge n. 176 del 2020, prevede, nel disciplinare la trattazione dei procedimenti celebrati ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. di fronte a questa Corte di cassazione, che la stessa provveda, di regola, "senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti", essendo tuttavia consentito alle parti processuali, sia pubbliche che private, di formulare richiesta di "discussione orale"; la richiesta in tale senso indirizzata, deve essere formulata per iscritto "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria" si intende di questa Corte. Una tale formulazione testuale della norma, oltre a prevedere delle particolari modalità di presentazione della istanza di trattazione orale del processo (modalità nella attuale occasione non rispettate essendo stata essa presentata, come dianzi segnalato, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio secondo le forme ed i modi di presentazione propri di quest'ultimo), individua, sebbene solo per implicito, anche un dies a quo per la presentazione della istanza, cioè il momento in cui il soggetto interessato viene informato della fissazione della data per la celebrazione della udienza relativa al processo in questione, atteso che, per evidenti ragioni di organizzazione e razionalizzazione della attività processuale è non solo opportuno ma anche necessario che, solo una volta individuato il complessivo numero dei processi che in ogni singola udienza sia stato fissato e debba pertanto essere trattato, sia rapidamente, possibile verificare, attraverso l'esame delle eventuali istanze formulate dalla parti nel corso di un ristretto lasso di tempo andante dalla comunicazione della fissazione della udienza ai 25 giorni liberi anteriori alla data di celebrazione del giudizio, quanti di questi dovranno essere celebrati in forma "cameralizzata" ovvero dovranno essere trattati oralmente. Passando, a questo punto, all'esame diretto della censura presentata dalla difesa del Cardiello avverso la ordinanza del Tribunale di Potenza, deve, rilevarsi che il ricorrente non si è doluto del fatto che sia stata confermata nei suoi confronti la applicazione di una misura cautelare, nella specie la custodia in carcere, originariamente disposta nei suoi confronti, con ordinanza del 23 febbraio 2021, dal Gip distrettuale lucano (misura, per vero, neppure oggetto di censura nel procedimento da cui è scaturita la ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza oggi in discussione), quanto del fatto che il Tribunale lucano, nelle funzioni dianzi indicate, abbia, in accoglimento della doglianza formulata sul punto dal locale Pm, considerato sussistere, così riformando la originaria ordinanza pronunziata dal Gip, gli estremi per l'applicazione della misura in relazione ad una imputazione provvisoria avente ad oggetto anche la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Tanto considerato si rileva che, per come formulata dal ricorrente, la doglianza da lui introdotta evidenza la carenza di interesse del medesimo a sollecitare sul punto l'intervento di questa Corte. Come è stato, infatti, in più occasioni da questo Giudice affermato, con motivazione che qui si intende condividere ed alla quale appare opportuno dare piena continuità, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, da individuarsi esclusivamente in relazione all'an ed al quomodo della adozione della misura in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 settembre 2014, n. 36731; dem Sezione VI penale, 17 dicembre 2013, n. 50980). Un tale principio è, peraltro, stato ritenuto applicabile specificamente anche alla aggravante ora in discorso, avendo questa Corte precisato che l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente la circostanza aggravante a effetto speciale della agevolazione mafiosa, sussiste sola a condizione che da questa siano conseguiti immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura stessa (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 febbraio 2019, n. 5213). Poiché una tale circostanza, cioè la incidenza attuale (e non certo eventuale e successiva in ordine ai destini del giudizio di merito) che la contestazione provvisoria a carico del ricorrente anche della aggravante in questione possa avere avuto sull'an o sul quomodo della misura a lui applicata (al riguardo si osserva che la stessa, per effetto del provvedimento del Tribunale del riesame ora impugnato, è rimasta invariata) non è stata neppure prospettata dalla ricorrente difesa, la quale si è limitata a segnalare un, peraltro assai dubbio, error in iudicando in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'accogliere il ricorso del locale Pm, senza assolutamente evidenziare quali sostanziali effetti siffatto error potrebbe avere determinato, il ricorso da quella presentata deve essere ora dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, conformemente ai dianzi illustrati principi di diritto. In esito a tale pronunzia il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Della presente ordinanza va data comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma1-ter, disp att. cod. proc. pen. a cura della cancelleria agli Uffici ivi indicati. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att
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