CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 01732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Roma, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione in concorso; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto in abitazione, rideterminava la pena inflitta dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., che ha precluso l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis del codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 4. La motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità non è né contraddittoria né illogica. La sentenza, infatti, ha osservato che, "pur volendo ritenere l'oggetto di valore economico (circa 300,00 euro) non particolarmente elevato" (e non già di "valore esiguo", come sostenuto dal ricorrente), il riconoscimento dell'attenuante è precluso dalla "capacità criminosa non marginale" evidenziata dall'imputato, gravato di precedenti penali, il quale utilizzò il motocarro provento di delitto per trasportarvi un radiatore provento di' furto nonché rifiuti « in assenza di autorizzazioni. La Corte territoriale, con tale valutazione, ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve ed «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214; da ultimo Sez. 2, n. 43640 del 07/10/2021, Mbengue, n.m.). 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore P4 [OSCURATO:PERSONA]Agosti