Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1150/2006
ECLI:EU:C:2006:61
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 26 gennaio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]377/03
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
«Ricorso per inadempimento – Risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] – Carnet TIR non scaricati –Iscrizione tardiva delle risorse proprie»
I –
Introduzione
1. Con il presente ricorso per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è
venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio
22 maggio 2000, n. 1150 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle risorse proprie»), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom,
relativa al sistema delle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] (
3
) che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom), pari oggetto, del Consiglio
29 maggio 1989, n. 1552 (
4
), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle [OSCURATO:PERSONA] (
5
), per i seguenti motivi:
– per non aver scaricato correttamente determinati documenti di transito (carnet TIR), con la conseguenza che le risorse proprie
da essi derivanti non sono state né correttamente contabilizzate, né tempestivamente messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA];
– per non aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli ulteriori importi doganali non contestati, che in correlazione all’omesso
scarico dei carnet TIR da parte della dogana belga dal 1996 sono stati trattati allo stesso modo (riporto nella contabilità
«B», anziché nella contabilità «A»);
– per essersi rifiutato di pagare gli interessi maturati sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA].
2. Il presente procedimento concerne l’accertamento, la contabilizzazione e la messa a disposizione di risorse proprie derivanti
dal regime di transito doganale con carnet TIR (in prosieguo: il «regime TIR») e presenta, pertanto, una stretta connessione
per materia con la causa C‑105/02 (
6
), nella quale ho presentato le mie conclusioni in data 8 dicembre 2005. Benché le specifiche censure e omissioni, oggetto
della presente causa, siano differenti da quelle della causa C‑105/02, per quanto riguarda il generale contesto di diritto
e di fatto in cui si inquadra il presente procedimento – quindi, per uno sguardo d’insieme sulla problematica di fondo della
contabilizzazione delle risorse proprie, sul regime TIR, nonché sulla sua crisi – è possibile fare riferimento alle valutazioni
da me ivi svolte (
7
). Laddove, nel prosieguo delle presenti conclusioni, emergeranno ulteriori intersezioni tra le due cause, farò parimenti rinvio
alle predette conclusioni.
II –
Contesto normativo
A –
Il regolamento relativo alle risorse proprie
3. [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, ha fatto riferimento al regolamento n. 1150/2000, che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha
abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, il quale era in vigore all’epoca in cui si sono verificate le irregolarità
contestate. Considerato che tanto il contenuto quanto la numerazione degli articoli menzionati nel ricorso, cioè gli artt. 6,
9, 10 e 11 del regolamento relativo alle risorse proprie, in tutte le sue varie versioni sono rimasti sostanzialmente identici
e che, pertanto, non sorgono problemi in relazione al diritto della difesa dello Stato membro convenuto, e considerato altresì
che, in base alla giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento va valutata alla luce della legislazione comunitaria
in vigore alla scadenza del termine che la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto allo Stato membro interessato (
8
), la [OSCURATO:PERSONA], nella presente causa, può legittimamente chiedere che venga dichiarata la violazione del regolamento relativo
alle risorse proprie sulla base della versione del regolamento n. 1150/2000 (
9
).
4. Occorre, tuttavia, aggiungere che nel presente procedimento viene in rilievo – come se fosse una sorta di questione preliminare
rispetto alla corretta contabilizzazione e iscrizione delle risorse proprie – anche l’obbligo di accertamento, così come disciplinato
dall’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie. Anche tale disposizione è stata recepita nel regolamento n. 1150/2000
col medesimo testo con la quale compariva nel regolamento n. 1552/89; tuttavia, tale articolo era già stato modificato, con
decorrenza 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (
10
). Pertanto, all’epoca in cui sono sorte le controverse obbligazioni doganali e fino al 14 luglio 1996, la disciplina dell’accertamento
delle risorse proprie era la seguente:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle [OSCURATO:PERSONA] sulle risorse proprie di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato
membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità
del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in
ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
5. Pertanto, per valutare la condotta tenuta dalle autorità belghe in relazione all’accertamento dei carnet TIR risalenti agli
anni dal 1992 al 1994, oggetto della presente causa, e in particolare per esaminare la questione della data dell’accertamento,
in via di principio si dovrebbe fare riferimento al regolamento n. 1552/89 nella sua versione originaria, quanto meno – in
conformità al principio secondo cui le norme di procedura sono generalmente applicabili a tutti i procedimenti pendenti al
momento in cui esse entrano in vigore (
11
) – fino all’entrata in vigore, in data 14 luglio 1996, della modifica apportata con il regolamento n. 1355/96.
6. Nel prosieguo, salva diversa specifica indicazione, farò riferimento, attenendomi al ricorso, al regolamento relativo alle
risorse proprie nella versione del regolamento n. 1150/2000, le cui disposizioni pertinenti sono qui di seguito riportate.
7. L’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento relativo alle risorse proprie, a proposito dell’accertamento di un diritto della [OSCURATO:PERSONA]
prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle [OSCURATO:PERSONA] sulle risorse proprie di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste
dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al
soggetto passivo.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale».
8. L’art. 6, n. 1 e n. 3, lett. a) e lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie, a proposito della contabilizzazione
delle risorse proprie dispone quanto segue:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie,
ripartita secondo la natura delle risorse.
(…)
3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella
contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto
luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non
è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). [OSCURATO:PERSONA] membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione
e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
9. L’art. 10, n. 1, del regolamento relativo alle risorse proprie stabilisce, a proposito del termine per la messa a disposizione
delle risorse proprie, quanto segue:
«1. Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione
94/728/CE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata
decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato
constatato in conformità dell’articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l’iscrizione
deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
B –
La convenzione TIR
10. Il regime di transito doganale con carnet TIR ha il suo fondamento nella convenzione doganale concernente il trasporto internazionale
di merci accompagnate da carnet TIR, sottoscritta a Ginevra il 14 novembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione TIR»), alla
quale hanno tra gli altri aderito, quali Parti contraenti, sia il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sia la [OSCURATO:PERSONA] europea (
12
).
11. Il capitolo II della convenzione TIR, in cui viene disciplinato il rilascio dei carnet TIR, nonché la responsabilità delle
associazioni garanti, contiene, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
«Articolo 8
1. L’associazione garante s’impegna a pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione esigibili, più eventuali interessi
di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione
ad un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi,
del pagamento di dette somme.
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una [OSCURATO:PERSONA] contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione
nei casi di cui al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una
somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. [OSCURATO:PERSONA] contraente fissa l’importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione
garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza
sorge all’atto in cui il carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA], attraverso i quali le merci
sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di
sospensione dell’operazione TIR conformemente all’articolo 26 paragrafi 1 e 2 quando il carnet TIR è accettato dall’ufficio
doganale presso il quale è nuovamente iniziata l’operazione TIR.
5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo
menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non
è invece tenuta a rispondere di altre merci.
6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria,
le indicazioni contenute nel carnet TIR.
7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all’associazione garante
le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e)
a pagarle».
12. L’art. 11 della convenzione TIR disciplina nei seguenti termini il procedimento da seguire in caso di carnet TIR non scaricati
o scaricati con riserve:
«1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall’associazione
garante il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere
dall’accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all’associazione garante
che il Carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo
scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 dev’essere inviata all’associazione garante al più
presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che il Carnet non
è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l’attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente
o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta
di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
3. L’associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta
di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all’associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere
dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione
di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità».
C –
Il regolamento d’applicazione del codice doganale
13. Il regime TIR, da includersi nei regimi di transito esterni, ha come base giuridica comunitaria, oltre alla convenzione internazionale
TIR, il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (
13
) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del codice doganale»), il quale a sua volta si fonda sul codice doganale comunitario (
14
) (in prosieguo: il «CD»), e che sostanzialmente riprende ed attua, agli artt. 451 e segg., il regime introdotto dalla convenzione
TIR.
14. L’art. 454 del regolamento d’applicazione del codice doganale stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
«1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti
la responsabilità delle associazioni garanti nell’utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.
2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un’operazione di transito
effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei
dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie
o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali.
(…)».
15. L’art. 455 stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
«1. Quando si accerti un’infrazione o un’irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet
TIR o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l’autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare
del carnet TIR o del carnet ATA e l’associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo
1 della convenzione TIR o all’articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.
2. La prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell’articolo 454, paragrafo
3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
TIR o all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA.
(…)».
III –
Procedimento precontenzioso
16. [OSCURATO:PERSONA] fonda il presente procedimento principalmente su due controlli delle risorse proprie, effettuati su suo incarico
nel novembre 1996 e nel dicembre 1997 in Belgio, i quali, in base a quanto da essa riferito, hanno portato alla luce alcune
irregolarità nell’accertamento, nella contabilizzazione e nell’iscrizione di risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] derivanti dal
regime TIR, che hanno provocato un ritardo nella messa a disposizione di tali risorse proprie.
17. Le irregolarità – consistenti, nella maggior parte dei casi esaminati, nella tardiva contabilizzazione nella contabilità «B»
di crediti doganali accertati, derivanti da carnet TIR non scaricati – che erano emerse in occasione del controllo delle risorse
proprie effettuato nel 1996, dopo l’invio delle relazioni di controllo venivano nuovamente segnalate alle autorità belghe
nel maggio 1999.
18. Per quanto concerne le irregolarità emerse in occasione del controllo delle risorse proprie effettuato nel 1997, dalla relazione
di controllo risulta che le autorità belghe, in relazione a determinati carnet TIR non scaricati, non avevano proceduto a
contabilizzare le somme accertate, benché queste fossero certe e non contestate. Solo dopo il controllo delle risorse proprie
tali somme sarebbero state riportate nella contabilità «B», facendo menzione del ricorso proposto dall’associazione garante
nazionale contro le misure di riscossione.
19. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che non si trattasse di obbligazioni doganali contestate, con lettera 2 febbraio 2000 invitava
le autorità belghe a riportare le corrispondenti somme nella contabilità «A» e a fornirle, altresì, un resoconto, relativo
al periodo dal 1° gennaio 1995 fino al 1° dicembre 1997, di tutti i carnet TIR non scaricati con i dati relativi al loro accertamento
e alla loro contabilizzazione.
20. Nelle proprie lettere di risposta, quella del 12 febbraio 2001 relativa al controllo delle risorse proprie del 1996 e quella
del 31 maggio 2000 relativa al controllo delle risorse proprie del 1997, le autorità belghe respingevano gli addebiti e gli
argomenti della [OSCURATO:PERSONA].
21. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva ferma nella propria convinzione che, nei casi presi in esame, il modo di procedere delle autorità
belghe non fosse conforme alle disposizioni relative alle risorse proprie, nella lettera di diffida 23 ottobre 2001 confermava
i propri addebiti alle autorità belghe, le quali rispondevano con lettera 17 gennaio 2002. Le autorità belghe nella propria
risposta sostenevano nuovamente, tra l’altro, che le obbligazioni doganali derivanti dai carnet TIR non scaricati dovevano
essere considerate come obbligazioni contestate, e facevano per il resto riferimento alla crisi strutturale in cui si sarebbe
trovato il regime TIR tra il 1995 e il 1997 a causa del recesso, intervenuto alla fine del 1994, del pool di assicurazioni
internazionale dal contratto di riassicurazione.
22. Il 26 giugno 2002 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al Belgio un parere motivato. Poiché le autorità belghe non hanno soddisfatto le
richieste ivi espresse dalla [OSCURATO:PERSONA], questa ha proposto il presente ricorso.
IV –
Esame del ricorso
A –
Sul primo addebito: non corretto disbrigo di determinati carnet TIR con conseguente contabilizzazione irregolare e versamento
tardivo di risorse proprie
1. Sulla ricevibilità
a) Principali argomenti delle parti
23. In via preliminare, il
governo belga
fa valere l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui con esso si contesta la tardiva contabilizzazione delle somme nella
contabilità «B». Ad avviso del governo belga, infatti, tale contabilizzazione sarebbe stata effettuata non appena la [OSCURATO:PERSONA],
con la relazione sul controllo delle risorse proprie, aveva segnalato la questione alle autorità belghe, sicché al momento
dell’invio del parere motivato la violazione contestata sarebbe stata già rimossa. Per tale parte, pertanto, il ricorso per
inadempimento sarebbe irricevibile.
24. [OSCURATO:PERSONA]
respinge tale argomento e rileva che le autorità belghe, nella maggior parte dei trentatrè casi controversi, nel 1996 non
avevano ancora effettuato alcuna registrazione contabile – né nella contabilità «B», né nella contabilità «A» – e che solo
nel dicembre 1997 avevano riportato le somme in questione nella contabilità «B». Essendosi le autorità belghe rifiutate di
trasmettere ulteriori fascicoli simili, non si potrebbe nemmeno escludere che vi siano anche altri casi dello stesso tipo.
Inoltre, l’erronea contabilizzazione nella contabilità «B» produrrebbe le conseguenze di una ritardata contabilizzazione,
sicché si dovrebbero pagare gli interessi di mora.
b) Valutazione
25. Occorre in proposito rilevare che un irregolare trattamento contabile delle somme relative alle obbligazioni doganali – si
tratti di un ritardo nella contabilizzazione nella contabilità «A», ovvero di un’indebita contabilizzazione nella contabilità
«B» – può comportare un inadempimento dell’obbligo, imposto dal regolamento relativo alle risorse proprie, di iscrivere tempestivamente
le somme relative alle obbligazioni doganali sul conto della [OSCURATO:PERSONA], sicché tale irregolarità può far sorgere l’obbligo
di pagare gli interessi di mora.
26. Pertanto, qualora dovesse risultare fondato l’addebito della [OSCURATO:PERSONA] circa l’irregolare contabilizzazione e il mancato
versamento tempestivo delle somme controverse, non può escludersi che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
non siano state eliminate tutte le conseguenze dell’inadempimento, in particolare mediante il versamento di eventuali interessi
di mora ai sensi del regolamento relativo alle risorse proprie. Quantunque l’accertamento della regolarità della contabilizzazione
nel presente caso – o, rispettivamente, del fatto che le somme controverse potessero o meno essere legittimamente riportate
nella contabilità «B» – dovrà essere condotto solo in sede di esame del merito, sussiste in ogni caso, per quanto sopra osservato,
un interesse alla constatazione dell’eventuale inadempimento, lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
15
).
27. Ritengo, pertanto, che l’eccezione di irricevibilità non sia fondata.
2. Nel merito
a) Principali argomenti delle parti
28. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che dai due controlli delle risorse proprie, effettuati su suo incarico in Belgio nel novembre 1996 e nel dicembre
1997, sono emerse irregolarità nell’accertamento, nella contabilità e nell’iscrizione di risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA]. I
casi presi in esame in occasione dei suddetti controlli, relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, non costituirebbero casi isolati,
ma sarebbero espressione di una prassi radicata e generalizzata. [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di non aver
riportato nella contabilità «A» e di non aver iscritto sul conto della [OSCURATO:PERSONA], entro il termine previsto dall’art. 6,
n. 3, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie, i diritti in parola, benché si tratti di diritti certi e non
contestati.
29. Per quanto riguarda, in particolare, i casi esaminati nel novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le autorità belghe, in
venti dei trentatrè casi esaminati, solo un anno dopo il controllo delle risorse proprie avrebbero riportato in contabilità
i diritti accertati, derivanti da carnet TIR non scaricati. In due casi le autorità belghe avrebbero ammesso la violazione
delle disposizioni sulle risorse proprie (omessa comunicazione dell’obbligazione doganale con conseguente prescrizione della
stessa), senza tuttavia aver ancora messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] le somme corrispondenti.
30. I diritti derivanti da una prima serie di carnet TIR sarebbero stati riportati nella contabilità «A» solo dopo il pagamento
effettuato nell’agosto del 1999 dall’associazione garante nazionale. Ai sensi dell’art. 455 del regolamento d’applicazione
del codice doganale, in combinato disposto con l’art. 11 della convenzione TIR, le autorità belghe avrebbero dovuto accertare
al più tardi 15 mesi (12 + 3) dopo l’accettazione del carnet TIR i corrispondenti diritti, riportandoli poi nella contabilità
«A» entro il termine di cui all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie. Dal momento che i carnet
TIR sarebbero stati accettati nel 1993, sarebbero divenuti esigibili gli interessi di mora per il ritardo nella contabilizzazione
e nell’iscrizione. In un’altra serie di casi, le autorità belghe non avrebbero riportato i diritti nella contabilità «A» in
quanto l’associazione garante nazionale avrebbe proposto ricorso contro le misure di riscossione.
31. Per quanto riguarda i casi esaminati nel dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le autorità belghe in un primo momento non
avrebbero affatto riportato in contabilità i diritti derivanti da determinati carnet TIR non scaricati, mentre, dopo il controllo
delle risorse proprie, li avrebbero erroneamente riportati nella contabilità «B» in considerazione dei ricorsi presentati
dall’associazione garante nazionale.
32. [OSCURATO:PERSONA] respinge i vari argomenti con i quali il governo belga tenta di dimostrare la correttezza delle condotte censurate.
33. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i ritardi nella contabilizzazione hanno di molto superato i termini previsti nell’art. 6, n. 3,
del regolamento relativo alle risorse proprie, sia che si faccia riferimento alla registrazione nella contabilità «A», sia
che si faccia riferimento alla registrazione nella contabilità «B». Il governo belga a quanto pare affermerebbe che tutti
i fascicoli in questione (settantadue) riguarderebbero casi di frode; tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di informazioni
soltanto in merito ai trentatrè carnet TIR che hanno costituito l’oggetto dei controlli del 1996. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA],
i ritardi nella registrazione nella contabilità «A» hanno prodotto un ritardo nel versamento delle corrispondenti risorse
proprie, dando così luogo agli interessi di mora. Le autorità belghe solo anni dopo la comunicazione dell’omesso scarico si
sarebbero attivate per contabilizzare le somme controverse. [OSCURATO:PERSONA] rigetta ad uno ad uno i vari argomenti del governo
belga, secondo cui si sarebbe trattato di diritti contestati o non certi ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento
relativo alle risorse proprie. Essa, inoltre, sottolinea in particolar modo che la questione della contestazione dei diritti
in parola da parte dell’associazione garante nazionale non sarebbe rilevante nella presente causa, in quanto tale contestazione
sarebbe comunque intervenuta dopo che tali diritti avrebbero dovuto essere riportati nella contabilità «A» e avrebbero dovuto
essere messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
34. Il
governo belga
richiama in via preliminare la crisi in cui il regime TIR era caduto dall’inizio degli anni Novanta e in cui si trovava tra
il 1995 e il 1997 soprattutto a causa del recesso, alla fine del 1994, del pool di assicurazioni internazionale dal contratto
di riassicurazione, essendosi tale pool rifiutato da quel momento in poi di pagare le obbligazioni doganali sorte prima del
1994. Tutti i fascicoli doganali rilevanti nella presente causa concernerebbero obbligazioni doganali di tal tipo e costituirebbero
oggetto del procedimento arbitrale instaurato nei confronti del pool di assicurazioni internazionale, procedimento che nel
1999 avrebbe portato ad alcuni pagamenti, subito riportati nella contabilità «A». L’associazione garante belga, pur non essendo
receduta dal contratto di garanzia, tuttavia si sarebbe sistematicamente opposta ad ogni richiesta di pagamento derivante
dai carnet TIR assicurati dal vecchio pool di assicurazioni. Tutte le risorse proprie, oggetto della presente causa, deriverebbero
da settantadue carnet TIR fraudolentemente (non) scaricati tra il giugno 1992 e il novembre 1994, i quali sarebbero stati
assicurati dal vecchio pool di assicurazioni internazionale.
35. Il governo belga rileva che la [OSCURATO:PERSONA] – ad eccezione di due carnet TIR, in relazione ai quali tale governo avrebbe ammesso
il proprio ritardo nella richiesta del pagamento dei dazi e delle tasse doganali – non avrebbe sostenuto che l’accertamento
non era stato effettuato ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie. Affinché sia possibile un accertamento,
dovrebbero risultare soddisfatte quattro condizioni, il che si verificherebbe solo al momento della richiesta di pagamento
all’associazione garante. Secondo il governo belga, ai sensi dell’art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione TIR, lo Stato membro
deve richiedere il pagamento entro tre anni, e non entro quindici mesi, dall’accettazione del carnet TIR – lo Stato membro
avrebbe infatti a disposizione un anno per la notificazione dell’omesso scarico, e due anni per la richiesta di pagamento
di dazi e tasse doganali –, a meno che, come nel presente caso, si tratti di carnet TIR fraudolentemente scaricati, per i
quali il termine sarebbe di quattro anni.
36. Ad avviso del governo belga i diritti in questione sono stati legittimamente riportati nella contabilità «B». Esso contesta
che si sia trattato di diritti certi ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento relativo alle risorse proprie.
A tale proposito richiama la natura della garanzia (personale) prevista dal regime TIR e il rifiuto di pagare da parte del
pool di assicurazioni internazionale. Una garanzia dovrebbe essere escutibile nel momento in cui il debitore principale non
può pagare. Nel presente caso, invece, il termine per la contabilizzazione sarebbe scaduto in una fase in cui il pool di assicurazioni
internazionale aveva già comunicato il suo recesso dal contratto.
37. Il governo belga fa valere, altresì, che la contestazione di cui all’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento relativo alle
risorse proprie non deve necessariamente essere fatta dal debitore doganale diretto. La contestazione può anche provenire
dall’associazione garante. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la contestazione non sarebbe vincolata
a determinati requisiti di forma. Inoltre, essa non dovrebbe intervenire necessariamente entro il termine previsto per la
contabilizzazione delle risorse proprie.
b) Valutazione
i) Considerazioni preliminari
38. Occorre sottolineare che – oltre alle difficoltà dovute, in primo luogo, al fatto che le parti del procedimento, nel ricostruire
il contesto normativo e i fatti rilevanti del procedimento per inadempimento, non sempre procedono in modo propriamente diligente (
16
) e, in secondo luogo, al fatto che le stesse disposizioni pertinenti di diritto comunitario in materia di risorse proprie
derivanti dalle imposte doganali sono talvolta molto imprecise o addirittura incoerenti e contraddittorie (
17
) e per giunta, durante lo svolgimento di un procedimento, vengono più volte modificate – una particolare ragione di complessità
per i casi, come il presente, concernenti le risorse proprie, risiede, da un lato, nella stretta interrelazione esistente
tra i vari obblighi previsti dal regolamento relativo alle risorse proprie, e, dall’altro, nel rapporto nel quale i suddetti
obblighi vengono a trovarsi rispetto agli obblighi che derivano, invece, dalle disposizioni sulla nascita e sulla riscossione
delle varie risorse proprie (nel presente caso, i dazi doganali).
39. Anche nel presente procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a vari obblighi scaturenti dal regolamento relativo alle
risorse proprie, nonché alle disposizioni comunitarie in materia di riscossione dei dazi doganali («non corretto scarico di
determinati carnet TIR»), motivo per cui le summenzionate interrelazioni devono essere preliminarmente un po’ chiarite, tanto
più che esse assumono rilevanza al fine di chiarire la prospettiva necessaria per valutare la sussistenza dell’inadempimento
di volta in volta fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA].
40. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obblighi derivanti dal regolamento relativo alle risorse proprie, devono essere menzionati
– trattandosi degli obblighi più importanti, come ha sottolineato il governo belga – l’accertamento dei diritti della [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell’art. 2, la contabilizzazione di tali diritti ai sensi dell’art. 6, quindi la loro iscrizione sul conto della
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 9 e 10, ed infine il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nell’iscrizione
ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie. Orbene, il reciproco rapporto tra tali obblighi è il
seguente: l’obbligo di pagare gli interessi di mora si ricollega all’iscrizione delle risorse proprie; la (tempestiva) iscrizione
delle risorse proprie dipende a sua volta dall’accertamento come pure dalla contabilizzazione delle risorse proprie entro
i termini rispettivamente previsti per ciascuna di tali operazioni.
41. A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sussiste «un nesso indissolubile
tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della [OSCURATO:PERSONA] entro i limiti
impartiti ed, infine, quello di versare interessi di mora» (
18
).
42. Peraltro, gli interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse proprie sono state
iscritte sul conto della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ne ha tratto la conclusione che non si deve distinguere tra il caso in cui
lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle, e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle (
19
).
43. Conseguentemente, un ritardo – o addirittura una completa omissione – dell’iscrizione, che a sua volta comporta l’obbligo
di pagare gli interessi di mora, può essere dovuto tanto a un superamento dei termini che decorrono dalla data dell’avvenuto
accertamento delle risorse proprie in questione, quanto al fatto che l’accertamento è stato effettuato troppo tardi o è stato
del tutto omesso, benché ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie avrebbe dovuto essere effettuato.
44. D’altro canto, come ho sottolineato nelle mie conclusioni presentate nella causa C-105/02 (
20
), anche la contabilizzazione assume un’autonoma rilevanza ai fini di una (tempestiva) iscrizione delle risorse proprie, dal
momento che, in base al regolamento relativo alle risorse proprie, nella versione qui rilevante, il termine per l’iscrizione
delle somme registrate nella contabilità «B» fa in ogni caso riferimento alla riscossione di tali somme, mentre il termine
per l’iscrizione delle somme registrate nella contabilità «A» si ricollega all’accertamento di tali somme. Ne deriva a sua
volta che, per le somme registrate nella contabilità «B», fintanto che non si procede alla loro riscossione, non può parlarsi
di ritardo nell’iscrizione. D’altra parte, un indebito riporto di determinate somme nella contabilità «B», anziché nella contabilità
«A», implica un ritardo nell’iscrizione e, pertanto, l’obbligo di pagare gli interessi di mora.
45. Occorre, tuttavia, precisare che l’inosservanza degli obblighi di contabilizzazione imposti dal regolamento relativo alle
risorse proprie, come pure l’inosservanza degli altri obblighi sopra menzionati, costituisce in sé e per sé – quindi anche
a prescindere dai suoi effetti sulle finanze della [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue ricadute sulla data di iscrizione delle corrispondenti
somme – violazione del diritto comunitario e come tale deve essere accertata nell’ambito di un procedimento d’inadempimento.
46. Passando ora ad analizzare il rapporto esistente tra la disciplina delle risorse proprie, in cui sono stabilite le modalità
con le quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono a disposizione le risorse proprie destinate alle [OSCURATO:PERSONA], e la disciplina della nascita
e della riscossione dei dazi doganali, la quale è principalmente contenuta nelle disposizioni doganali comunitarie (quindi,
soprattutto nel CD, nel regolamento d’applicazione del codice doganale e nella convenzione TIR) nonché nelle disposizioni
legislative e amministrative dei singoli [OSCURATO:PERSONA], si deve prima di tutto constatare che gli addebiti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA],
stando al contenuto del ricorso, si limitano alle sole violazioni del regolamento relativo alle risorse proprie, sicché la
Corte non deve in questa sede accertare separatamente eventuali violazioni delle disposizioni del diritto doganale.
47. Tuttavia, tali violazioni potrebbero assumere rilevanza nel presente procedimento qualora risultasse che esse implicano anche
una violazione della disciplina delle risorse proprie ovvero pregiudicano la messa a disposizione delle risorse proprie (
21
). Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda l’accertamento dei diritti, giacché tale accertamento si rifà alle disposizioni
doganali e, come ho già sopra esposto, l’obbligo di iscrizione sul conto della [OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente l’obbligo di versare
gli interessi di mora sorgono non solo in relazione a diritti effettivamente accertati, ma anche in relazione a diritti il
cui accertamento – a causa dell’inosservanza delle disposizioni doganali comunitarie – sia stato illegittimamente omesso o
effettuato troppo tardi dallo Stato membro (
22
).
48. Conseguentemente, laddove l’applicazione della normativa doganale risulta rilevante o comunque può produrre effetti rispetto
alla messa a disposizione delle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA], così come disciplinata nel regolamento relativo alle risorse
proprie, si verifica una sorta di «sovrapposizione» di questi due ambiti normativi. Così, ad esempio, i termini (ordinatori)
previsti nelle disposizioni doganali devono essere intesi in funzione di una rapida ed efficace messa a disposizione delle
risorse proprie e possono, pertanto, essere considerati invece tassativi nella prospettiva dell’adempimento degli obblighi
derivanti dal regolamento relativo alle risorse proprie (
23
).
ii) Valutazione degli addebiti in particolare
49. Passando ora al merito della censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che essa fa riferimento a «determinati documenti
di transito», senza, tuttavia, indicare più specificamente nel ricorso i singoli documenti di transito e senza indicare una
determinata somma. Anche nei motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce agli esiti dei due controlli delle risorse proprie
nel loro complesso, e solo a titolo esemplificativo menziona il trattamento ricevuto da singoli documenti di transito. Dalle
argomentazioni svolte e dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge, pertanto, la necessità di verificare piuttosto,
sulla scorta dei controlli a campione delle risorse proprie, l’eventuale sussistenza di una condotta inadempiente delle autorità
belghe agli obblighi comunitari relativi al regime TIR, quantomeno in determinati casi, senza che risulti, invece, necessario,
a mio avviso, dimostrare che le censure relative ai vari carnet TIR controversi – in relazione ai quali vi è divergenza tra
le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelle fornite dal governo belga – siano fondate.
50. Ciò detto, occorre rilevare che, in relazione a due carnet TIR, il governo belga ha ammesso che non è stata effettuata la
riscossione delle corrispondenti obbligazioni doganali per colpa delle autorità belghe che non avevano, infatti, provveduto
alle comunicazioni necessarie, sicché la relativa censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata.
51. Per quanto riguarda gli altri casi presi in considerazione, i rilievi, dai contorni invero non ben definiti, sollevati dalla
[OSCURATO:PERSONA], ruotano fondamentalmente intorno a due addebiti principali, cui si riconnettono gli ulteriori argomenti, e segnatamente,
da un lato, la tardiva contabilizzazione di risorse proprie derivanti da carnet TIR, effettuata solo un anno dopo il rispettivo
controllo delle risorse proprie, e, dall’altro, la contabilizzazione – errata secondo la [OSCURATO:PERSONA] – delle risorse proprie
nella contabilità «B», anziché nella contabilità «A».
52. I fatti che stanno alla base di entrambi gli addebiti – e cioè che la contabilizzazione di taluni diritti derivanti da carnet
TIR, accettati tra il 1992 e il 1994, è stata effettuata solo circa un anno dopo i rispettivi controlli delle risorse proprie
del 1996 e del 1997, e con riporto degli stessi nella contabilità «B» – non sono stati contestati. Il governo belga contesta,
piuttosto, che ci sia stato un ritardo nella contabilizzazione e sostiene che legittimamente le somme controverse sono state
riportate nella contabilità «B».
53. Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, il ritardo nella contabilizzazione, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6
del regolamento relativo alle risorse proprie, sia i diritti da riportare nella contabilità «A», sia quelli da riportare nella
contabilità «B» devono essere contabilizzati al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a
quello nel corso del quale ha avuto luogo il loro accertamento.
54. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie, nella versione qui rilevante rispetto al profilo dell’accertamento (
24
), un diritto delle [OSCURATO:PERSONA] «è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo
l’importo dovuto».
55. A tal proposito occorre prima di tutto constatare che il suddetto accertamento, al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati (
25
), non costituisce un atto separato di accertamento cui dovrebbero provvedere i servizi competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il concetto
di accertamento si ricollega, invece, a determinati passaggi procedimentali o atti amministrativi (comunicazione dell’importo
dovuto) che vengono compiuti in vista della riscossione delle risorse proprie di volta in volta rilevanti (nel caso di specie,
i dazi). Siffatto collegamento del concetto di accertamento con le varie fasi del procedimento di riscossione potrebbe anche
dar ragione della vaghezza con cui, nelle varie versioni del regolamento relativo alle risorse proprie, vengono definite le
condizioni in presenza delle quali l’obbligo di accertamento delle risorse proprie si considera soddisfatto. Si tenga presente,
infatti, che tali condizioni, da un lato, devono poter essere applicate ai diversi tipi di risorse proprie o tributi, dall’altro,
però, devono anche tener conto delle residue differenze presenti nei procedimenti amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
56. A proposito della comunicazione dell’importo dovuto, la seconda frase dell’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie,
nella versione in vigore all’epoca dei fatti controversi (
26
), rinvia alle disposizioni comunitarie applicabili in materia, quindi, nel caso di specie, alle disposizioni comunitarie in
materia doganale. Più precisamente, la disciplina della riscossione delle obbligazioni doganali derivanti da irregolarità
intervenute nell’ambito del regime TIR discende in parte dalla convenzione TIR, in parte dalle specifiche disposizioni in
materia di regime TIR contenute nel regolamento d’applicazione del codice doganale, il quale a sua volta rinvia alla convenzione
TIR e alle disposizioni comunitarie e nazionali, e per il resto dal codice doganale.
57. Ritengo, pertanto, che la comunicazione di cui parla l’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie sia costituita,
nel presente caso, dalla richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR – e di tale avviso sono anche
la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo belga.
58. In base all’art. 2, seconda frase, del regolamento relativo alle risorse proprie, tale comunicazione deve essere effettuata
non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative
competenti.
59. Peraltro, se tale comunicazione non viene effettuata nel suddetto momento – vale a dire non appena è nota l’identità del soggetto
passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato – l’effettiva comunicazione dell’importo dovuto non è decisiva
per stabilire la data dell’accertamento ai sensi del regolamento relativo alle risorse proprie. Ciò è una conseguenza del
fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati ad accertare i diritti delle [OSCURATO:PERSONA] e non possono esimersi da tale accertamento,
perché altrimenti l’equilibrio finanziario delle [OSCURATO:PERSONA] verrebbe sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro (
27
).
60. Pertanto, per stabilire la data dell’accertamento, in via di principio si deve fare riferimento al giorno in cui vengono in
essere le condizioni per effettuare la comunicazione dell’importo dovuto, vale a dire al giorno in cui le autorità doganali
sono in grado di calcolare l’importo dovuto e di determinare l’identità del soggetto passivo (
28
).
61. Nel presente caso, mentre il governo belga è dell’avviso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano per l’accertamento di tre anni ovvero
– in caso di carnet TIR scaricati fraudolentemente – di quattro anni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che l’accertamento debba
essere in ogni caso effettuato al più tardi entro i quindici mesi successivi all’accettazione del corrispondente carnet TIR.
A mio avviso, nessuna delle due teorie può essere condivisa nella sua generalità.
62. A proposito della tesi sostenuta dal governo belga, occorre tener presente che i termini di due anni per la notificazione
del mancato scarico o dello scarico con riserve di cui all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR (al più presto dopo tre mesi
entro un anno, ovvero – in caso di scarico fraudolento – entro due anni) ed il termine per la richiesta di pagamento di cui
all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR (al più tardi, due anni) costituiscono termini massimi e che la comunicazione dell’importo
dovuto ai fini del regolamento relativo alle risorse proprie deve essere effettuata il prima possibile (
29
). Pertanto, tali termini non possono essere semplicemente sommati tra loro, dando per scontato che l’accertamento dei diritti
nei casi in questione avrebbe dovuto essere effettuato, sulla scorta di un calcolo globale, solo tre o, rispettivamente, quattro
anni dopo l’accettazione del carnet TIR.
63. Sul punto occorre inoltre osservare che, come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA], in trentun casi la notificazione del mancato scarico
o dello scarico con riserve è comunque intervenuta, in realtà, assai prima – invero, nel giro di pochi mesi o anche pochi
giorni – della scadenza dei termini massimi di uno o due anni, previsti dall’art. 11, n. 1.
64. A proposito, invece, della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’accertamento dovrebbe in ogni caso essere effettuato
al più tardi quindici mesi dopo l’accettazione del carnet TIR, vorrei anzitutto far notare che tale termine, in determinate
ipotesi, non potrebbe comunque essere rispettato. Ai sensi dell’art. 454 del regolamento d’applicazione del codice doganale,
lo Stato membro opera la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili quando si accerta che durante
o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità, tenuto altresì
conto che la nascita dell’obbligazione doganale è per il resto disciplinata dal CD (a seconda del tipo di infrazione o irregolarità,
vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 202 e 203). Occorre, qui, sottolineare il fatto che un ufficio doganale di entrata
– nel presente caso si tratta per l’appunto della riscossione da parte di un ufficio doganale di entrata – per poter compiere
le ulteriori operazioni necessarie per la riscossione e l’accertamento delle risorse proprie deve avere notizia dell’infrazione,
e dunque della nascita dell’obbligazione doganale. Normalmente, l’ufficio doganale di entrata acquisisce tale notizia dalle
informazioni che gli fornisce l’ufficio doganale di partenza o dalla copia n. 2 che gli viene rispedita. Nel caso in cui presso
la dogana di entrata – dopo la scadenza del termine di volta in volta fissato per la presentazione delle merci menzionate
nel carnet TIR, compreso un termine adeguato per la ri-spedizione – non arrivi la copia n. 2, si potrebbe anche eventualmente
pretendere che l’ufficio doganale di entrata a questo punto sospetti un’infrazione e, pertanto, dia già inizio alle operazioni
necessarie per la riscossione e l’accertamento delle risorse proprie. Per contro, nell’ipotesi in cui – come è successo nel
presente caso – l’ufficio doganale di entrata riceva copie n. 2 falsificate, esso non può sospettare, fintanto che la frode
non venga scoperta, che è stata commessa un’irregolarità e, pertanto, potrà avviare il procedimento di riscossione e accertamento
solo nel momento in cui avrà avuto notizia di tale irregolarità e, quindi, della nascita dell’obbligazione doganale.
65. Peraltro, occorre tener presente che i termini previsti per la riscossione di obbligazioni doganali derivanti da carnet TIR
non sono necessariamente equiparabili, ai fini della determinazione della data dell’accertamento, ai termini previsti per
i transiti comunitari, oggetto delle sentenze C‑460/01 (
30
) e C‑104/02 (
31
). Le due cause citate concernevano il termine di undici mesi per la notificazione dell’omessa presentazione ai sensi dell’art. 379,
n. 1, del regolamento d’applicazione del codice doganale, ed il termine di tre mesi, a decorrere dalla data della predetta
notificazione, per la prova della regolarità dell’operazione di transito ai sensi dell’art. 379, n. 2, del regolamento d’applicazione
del codice doganale. La Corte ha stabilito, da un lato, che il termine di undici mesi per la notificazione dell’omessa presentazione,
alla luce degli obblighi derivanti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri dal regolamento relativo alle risorse proprie, costituisce un termine
perentorio (
32
), dall’altro, che l’obbligazione doganale deve essere comunicata o riscossa immediatamente dopo la scadenza del termine di
tre mesi concesso per la prova della regolarità dell’operazione di transito, in quanto al più tardi in tale momento le autorità
doganali sono in grado di calcolare l’importo dovuto e di determinare l’identità del debitore (
33
). La Corte ha, altresì, statuito che non osta a detta interpretazione la circostanza che, in base alle pertinenti disposizioni
del codice doganale, è possibile effettuare la comunicazione della somma dovuta durante un periodo di tre anni a decorrere
dal momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, giacché tale termine massimo non mette in discussione gli obblighi nei
confronti della [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalle disposizioni in materia di risorse proprie (
34
).
66. Alla luce della surriferita giurisprudenza, nel caso di specie si deve consentire con la [OSCURATO:PERSONA] là dove essa afferma
che, qualora si accerti che è stata commessa un’infrazione, ai sensi dell’art. 455, n. 1, del regolamento d’applicazione del
codice doganale in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, vige un termine perentorio di dodici mesi
per la notificazione dell’infrazione o dell’omesso scarico (ovvero, in caso di scarico abusivo o fraudolento, un termine di
due anni). A proposito, invece, del termine di tre mesi al quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, deve rilevarsi che tale termine,
ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, indica semplicemente il giorno in cui, al più presto, può essere inviata
la richiesta di pagamento all’associazione garante. Fuori da tale ipotesi, il titolare del carnet TIR e l’associazione garante
hanno a disposizione due anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell’infrazione, per fornire la prova della regolarità
dell’operazione effettuata con un carnet TIR, ai sensi dell’art. 455, n. 2, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della
convenzione TIR. Pertanto, mentre il lasso di tempo che, in base alle statuizioni della Corte nelle cause C‑104/02 (
35
) e C‑460/01 (
36
), ai sensi dell’art. 379 del regolamento d’applicazione del codice doganale spetta alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la
comunicazione dell’obbligazione doganale e, quindi, per l’accertamento delle risorse proprie, tiene integralmente conto del
termine per la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata
effettivamente commessa, per contro, se si seguisse la tesi della [OSCURATO:PERSONA], nel regime TIR la richiesta di pagamento dovrebbe
sistematicamente essere effettuata quando è ancora pendente il termine per la prova della regolarità dell’operazione effettuata
con un carnet TIR. Peraltro, tale termine non è rivolto primariamente alle autorità doganali, bensì è un termine messo a disposizione
del titolare del carnet TIR o dell’associazione garante e, pertanto, non può subire alcuna abbreviazione a loro sfavore per
effetto delle disposizioni in materia di risorse proprie.
67. Per i predetti motivi dubito che, in linea generale, possa ritenersi che la comunicazione della somma dovuta e, pertanto,
l’accertamento di cui all’art. 2 del regolamento relativo alle risorse proprie possano essere effettuati, al più tardi, dopo
quindici mesi a far data dall’accettazione del corrispondente carnet TIR. E’, per contro, certo che tale comunicazione – nella
specie, la richiesta di pagamento – deve essere effettuata non appena le autorità doganali siano in grado di farlo. A tal
proposito dovrebbe, altresì, precisarsi che nel regime TIR le autorità doganali non sono in grado di determinare l’identità
del debitore doganale soltanto quando si scopre chi sia il «vero debitore doganale», essendo comunque sempre noto un debitore
doganale, ovverosia l’associazione garante, la quale risponde solidalmente con la persona o le persone che sono direttamente
tenute a pagare le somme dovute.
68. Nel presente procedimento risulta comunque dal fascicolo che, nella maggior parte dei casi che formarono oggetto del controllo
delle risorse proprie del 1996, la richiesta di pagamento delle obbligazioni doganali esigibili venne inoltrata, già nel febbraio
1995, sia al titolare del carnet TIR che all’associazione garante. Pertanto, si deve comunque constatare che, al più tardi
in tale data, le autorità belghe dovevano evidentemente disporre delle informazioni necessarie per stabilire l’importo dovuto
e determinare l’identità del soggetto passivo, sicché i corrispondenti diritti dovevano essere accertati al più tardi in quella
data. Conseguentemente, deve rilevarsi che la contabilizzazione di tali diritti, essendo stata effettuata – circostanza non
controversa – solo un anno dopo il controllo delle risorse proprie, vale a dire nel 1997, è comunque intervenuta troppo tardi.
69. Si deve pertanto constatare che le autorità belghe hanno accertato con ritardo i diritti derivanti dai carnet TIR e con ritardo
li hanno anche contabilizzati, in quanto li hanno riportati nella contabilità «B» solo circa un anno dopo i controlli delle
risorse proprie del 1996 e del 1997, ovvero – ammesso che l’accertamento sia stato davvero effettuato nel giorno in cui le
autorità doganali sono state per la prima volta in grado di determinare la somma dovuta e l’identità del debitore doganale
– si deve comunque constatare che la contabilizzazione è stata effettuata con ritardo.
70. Per quanto concerne, in secondo luogo, l’addebito mosso dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui determinate somme derivanti da carnet
TIR sarebbero state indebitamente riportate nella contabilità «B», occorre rilevare che, come ho già esposto nelle mie conclusioni
presentate nella causa C-105/02 (
37
), in via di principio possono essere riportati nella contabilità «B», da un lato, i diritti accertati e non ancora riscossi
per i quali non è stata fornita alcuna garanzia e, dall’altro, i diritti accertati non riscossi e coperti sì da garanzie,
ma che hanno formato oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
71. In merito ai vari argomenti con i quali il governo belga fa valere che i diritti controversi non costituivano diritti coperti
da garanzia ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento relativo alle risorse proprie, devo rinviare ancora una
volta alle mie conclusioni nella causa C-105/02, nelle quali ho appurato che la garanzia prevista dall’art. 8 della convenzione
TIR costituisce, in linea di principio, una garanzia rilevante ai fini del citato art. 6, n. 3. lett. b), sicché i diritti
accertati derivanti da carnet TIR devono essere in ogni caso riportati nella contabilità «A» per l’importo della copertura
massima concordata nel regime TIR, fino a concorrenza del quale le associazioni garanti rispondono per le obbligazioni doganali,
e devono essere messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito all’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento
relativo alle risorse proprie (
38
).
72. Sulla scorta delle mie valutazioni in tale sede svolte, sono anch’io dell’avviso che – a prescindere dalla questione relativa
alla misura in cui la crisi del regime TIR e le sue conseguenze, come il recesso, nel 1994, del pool di assicurazioni internazionale
dal contratto di riassicurazione, abbiano effettivamente avuto ricadute, all’epoca dei fatti in causa, sulle garanzie che
avrebbero dovuto essere fornite dall’associazione garante belga – le autorità belghe, in forza del regolamento relativo alle
risorse proprie e del principio, che ne sta alla base, della collaborazione leale, per reagire alle predette difficoltà non
fossero legittimate a derogare, arbitrariamente e senza consultare la [OSCURATO:PERSONA], alla prescritta contabilizzazione delle
obbligazioni doganali derivanti da carnet TIR nella contabilità «A» (
39
).
73. Come risulta dal fascicolo, una siffatta, previa consultazione non c’è stata ed anzi la [OSCURATO:PERSONA], all’esito dei controlli
delle risorse proprie, ha più volte segnalato di non essere d’accordo con il riporto nella contabilità «B».
74. Per tali motivi, l’argomento del governo belga relativo alla crisi del regime TIR e alle sue ricadute dev’essere respinto.
75. Parimenti da respingere è l’argomento del governo belga, secondo cui le somme in esame potevano essere legittimamente riportate
nella contabilità «B» in quanto si trattava di «diritti oggetto di contestazione» ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del
regolamento relativo alle risorse proprie.
76. Vero è che si deve convenire con il governo belga sul fatto che una siffatta contestazione, in via di principio, può provenire
anche da parte del soggetto garante, ovverosia da parte dell’associazione garante. A mio avviso ciò è soprattutto una conseguenza
del fatto che tale associazione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della convenzione TIR, risponde solidalmente con il titolare
del carnet TIR del pagamento delle obbligazioni doganali esigibili, sicché le devono spettare le stesse possibilità di difesa (
40
).
77. Tuttavia, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] che la «contestazione», come emerge già dalla lettera dell’art. 6, n. 2, lett. b), del
regolamento relativo alle risorse proprie, deve riferirsi al diritto stesso e non alla garanzia, deve cioè trattarsi di una
contestazione del debito doganale all’origine (
41
). Ma nel caso di specie, da quanto risulta dai documenti e dalle osservazioni del governo belga, non si tratta di contestazioni
di tal tipo. Piuttosto, l’associazione garante belga ha con ogni evidenza sistematicamente rifiutato di effettuare i pagamenti
in garanzia a seguito del recesso dal contratto di riassicurazione da parte del pool di assicurazioni internazionale e del
conseguente rischio di una propria insolvenza.
78. Ne deriva che la tesi del governo belga, secondo cui le somme in questione sarebbero state legittimamente riportate nella
contabilità «B», comunque non può essere accolta, e ciò anche a prescindere dall’eventualità che, come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA],
già alla data rilevante per la contabilizzazione sussistessero le condizioni che secondo il governo belga avrebbero giustificato
il riporto nella contabilità «B».
79. Si deve, pertanto, constatare che le censure della [OSCURATO:PERSONA], relative alla contabilizzazione tardiva ed errata di risorse
proprie derivanti da carnet TIR, risultano fondate.
80. In base alle considerazioni sopra svolte, occorre pertanto stabilire che il primo addebito mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondato.
B –
Sul secondo addebito: omessa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni relative a determinati, ulteriori importi doganali
non contestati che hanno ricevuto un’analoga registrazione contabile
1. Principali argomenti delle parti
81. Con il secondo addebito la
[OSCURATO:PERSONA]
fa valere che le autorità belghe, nonostante gli inviti loro rivolti, avrebbero omesso di informarla di tutti gli altri importi
doganali non contestati, correlati a carnet TIR non scaricati dagli uffici doganali belgi a partire dal 1996, i quali sono
stati assoggettati ad un trattamento analogo a quello dei carnet TIR controllati, essendo stati anch’essi riportati nella
contabilità «B». In tal modo il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio avrebbe violato il proprio obbligo di collaborazione leale, che sta alla
base sia del regolamento relativo alle risorse proprie sia dell’art. 10 CE.
82. Il
governo belga
è dell’avviso che non gli si possa rimproverare alcuna violazione dell’obbligo di collaborazione leale.
2. Valutazione
83. Come ho già esposto nelle mie conclusioni nella causa C‑105/02, in forza del principio della collaborazione leale che sta
alla base anche del regolamento relativo alle risorse proprie, uno Stato membro è obbligato a soddisfare una richiesta di
informazioni della [OSCURATO:PERSONA], come quella rilevante nel presente caso, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], all’esito di controlli
da essa effettuati, intenda ricevere chiarimenti sulle modalità di registrazione contabile di determinati carnet TIR, al fine
di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di risorse proprie (
42
).
84. Poiché il governo belga non ha negato né che gli sia pervenuta una siffatta richiesta di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA],
né di aver lasciato inevasa tale richiesta, se ne deve dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha in tal modo violato gli obblighi
ad esso incombenti in forza del regolamento relativo alle risorse proprie.
85. Il secondo addebito della [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, fondato.
C –
Sul terzo addebito: omesso pagamento degli interessi maturati sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA]
1. Principali argomenti delle parti
86. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che – in considerazione del fatto che le autorità belghe non avrebbero ancora messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]
una gran parte delle somme dovute e che le somme già iscritte sarebbero state versate con grave ritardo – siano divenuti esigibili
gli interessi ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie. [OSCURATO:PERSONA] fa, in particolare, riferimento
alla somma derivante dai due casi non controversi, la quale sarebbe stata già riconosciuta dalle autorità belghe, ma pur sempre
non ancora messa a sua disposizione. Le obiezioni del governo belga dovrebbero essere respinte, in quanto i diritti in questione,
derivanti dai carnet TIR, per lo meno per la parte coperta da garanzia, avrebbero dovuto essere riportati nella contabilità
«A».
87. Il
governo
belga
richiama ancora una volta la propria tesi, secondo cui le somme in questione potevano legittimamente essere riportate nella
contabilità «B». Il governo belga, non appena ricevute le somme arretrate (1999), le avrebbe iscritte entro il termine previsto.
Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe calcolato erroneamente gli interessi.
2. Valutazione
88. Ai sensi dell’art. 11 del regolamento relativo alle risorse proprie, in caso di ritardo nelle iscrizioni sul conto della [OSCURATO:PERSONA]
sono dovuti gli interessi di mora, i quali, in base ad una costante giurisprudenza, sono esigibili qualunque sia la ragione
per cui l’iscrizione è stata effettuata con ritardo (
43
).
89. In primo luogo, come ho in precedenza chiarito, il governo belga ha ammesso la violazione del regolamento relativo alle risorse
proprie in relazione a due carnet TIR ed ha promesso alla [OSCURATO:PERSONA] l’iscrizione delle corrispondenti risorse proprie, comprensive
di interessi di mora, le quali, tuttavia, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto senza essere contraddetta sul punto, non sono state
ancora versate.
90. In secondo luogo, esaminando il primo addebito, ho altresì accertato che la contabilizzazione nonché l’accertamento di risorse
proprie, per lo meno in determinati casi, sono stati effettuati con ritardo dalle autorità belghe e che le somme delle risorse
proprie sono state indebitamente riportate nella contabilità «B». Pertanto, dal momento che gli importi delle risorse proprie
della [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi o sono stati iscritti più tardi di quanto avrebbero dovuto essere iscritti in caso di corretta
applicazione del regolamento relativo alle risorse proprie o, rispettivamente, delle disposizioni doganali, oppure non sono
stati ancora affatto iscritti perché sono stati indebitamente riportati nella contabilità «B» e perché le relative obbligazioni
doganali di fatto non sono state ancora riscosse (
44
), sono maturati gli interessi di mora, che finora – circostanza incontroversa – non sono stati pagati.
91. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], nel proprio ricorso, non ha quantificato l’ammontare degli interessi di mora non pagati, ai fini dell’accertamento
dell’inadempimento qui censurato, non è peraltro necessario stabilire l’ammontare delle somme di risorse proprie e degli interessi
di mora ancora pendenti (
45
).
92. Ne deriva che anche il terzo addebito mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondato.
V –
Sulle spese
93. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente, propongo di condannarlo alle spese.
VI –
Conclusione
94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
1. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE,
Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema
delle risorse proprie della [OSCURATO:PERSONA] che, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom),
pari oggetto, del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al
sistema delle risorse proprie delle [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi:
– per non aver scaricato correttamente determinati documenti di transito (carnet TIR), con la conseguenza che le risorse proprie
da essi derivanti non sono state né correttamente contabilizzate, né tempestivamente messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA];
– per non aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli ulteriori importi doganali non contestati, che in correlazione all’omesso
scarico dei carnet TIR da parte della dogana belga dal 1996 sono stati trattati allo stesso modo (riporto nella contabilità
«B», anziché nella contabilità «A»);
– per aver omesso di pagare gli interessi maturati sulle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA].
2. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 130, pag. 1.
3
– GU L 293, pag. 9.
4
– GU L 155, pag. 1.
5
– GU L 185, pag. 24.
6
– Sentenza 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑0000).
7
– V. le conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 2‑4, 10‑15 e 18‑21).
8
– V., ex pluris, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 42), e 9 novembre
1999, causa C‑365/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-7773, punto 32).
9
– V. sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑5767, punti 21‑24).
10
– Regolamento che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom
relativa al sistema delle risorse proprie delle [OSCURATO:PERSONA] (GU L 175, pag. 3).
11
– V., ad esempio, sentenza 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. pag. I-6405,
punto 19) e la giurisprudenza ivi citata.
12
– [OSCURATO:PERSONA] europea ha approvato la suddetta convenzione con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112,
relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet
TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252, pag. 1).
13
– GU L 253, pag. 1.
14
– Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag.
1).
15
– V. sentenza 14 aprile 2005, causa C‑104/02, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑2689, punti 45 e 46).
16
– In tal senso, ad esempio, anche le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, presentate il 10 marzo 2005 nella causa
C‑392/02, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (decisa con sentenza 15 novembre 2005, Racc. pag. I‑9811, paragrafo 47).
17
– Sul punto v., ad esempio, sentenze 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.
I-1797, punti 46 e 47), e 23 settembre 2003, causa C‑78/01, [OSCURATO:PERSONA] und Logistik eV [BGL] (Racc. pag.
I‑9543, punto 63).
18
– V., ex pluris, sentenza nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 69), e sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2461, punto 38).
19
– Sul punto v., da ultimo, sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 67).
20
– Paragrafi 77-81.
21
– V., tra le altre, sentenza 12 settembre 2000, causa C‑276/97, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑6251, punto 56).
22
– In tal senso la Corte ha, ad esempio, statuito che una comunicazione tardiva dell’importo dei dazi corrispondenti, in violazione
del codice doganale, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento del diritto delle [OSCURATO:PERSONA] sulle risorse proprie:
sentenza 14 aprile 2005, causa C‑460/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2613, punto 85).
23
– V., ad esempio, sentenza nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 60 e 70), nonché sentenza nella causa C‑104/02,
cit. alla nota 15 (punto 69).
24
– V. supra, paragrafo 5.
25
– V. sentenza nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto 38) e sentenza nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto
45).
26
– V. supra, paragrafi 4 e 5.
27
– V. sentenza nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto 45), sentenza 15 giugno 2000, causa C‑348/97, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(Racc. pag. I‑4429, punto 64), nonché sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 60).
28
– In tal senso v. sentenze nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 71), e nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15
(punto 80), nonché sentenza nella causa C‑392/02, cit. alla nota 16 (punto 59).
29
– V., tra le altre, sentenza nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 69 e 72).
30
– Sentenza cit. alla nota 22.
31
– Sentenza cit. alla nota 15.
32
– Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 69), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 60).
33
– Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punti 72 e 78), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punti 63 e
71).
34
– Sentenze nella causa C‑104/02, cit. alla nota 15 (punto 79), e nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 70).
35
– Sentenza cit. alla nota 15.
36
– Sentenza cit. alla nota 22.
37
– Al paragrafo 83.
38
– Conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 85-90).
39
– Conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafi 91-100).
40
– V., in tal senso, sentenza nella causa C‑78/01, cit. alla nota 17 (punto 52).
41
– V. conclusioni nella causa C‑105/02 (paragrafo 84).
42
– V. i paragrafi 105-110.
43
– V., ex pluris, sentenze nella causa C‑460/01, cit. alla nota 22 (punto 91), nella causa C‑96/89, cit. alla nota 18 (punto
38), nonché sentenza nella causa C‑363/00, cit. alla nota 9 (punto 44); v. anche supra, paragrafi 38 e 39.
44
– V. sul punto anche supra, paragrafo 45.
45
– V. sul punto anche la sentenza nella causa C‑363/00, cit. alla nota 9 (punto 47).