CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 39851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i propri difensori, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione del Tribunale della stessa sede, aveva ritenuto i ricorrenti, unitamente ad altri coimputati, responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione e porto di una spranga artigianale in ferro contundente, posta nello spazio tra i sedili anteriori e posteriori dell'autovettura ove viaggiavano gli imputati, e del delitto di furto del medesimo oggetto aggravato dall'essere il reato stato commesso da più di tre persone, su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, su materiale sottratto su servizi di trasporto gestito da soggetti privati in regime di concessione pubblica, all'interno di pubblico trasporto (artt. 110, 624 e 625 n.5, 7, 7 bis e 8 bis, cod.pen.), condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone unico motivo, intitolato al vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte d'appello sia limitata a riportare brani della decisione di primo grado, sintetizzando in modo arbitrario i motivi d'appello ai quali non aveva fornito risposta adeguata. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: vizio di motivazione, in relazione alla omessa individuazione, da parte del Tribunale e non colmato dalla Corte d'appello, del reato più grave, alla indicazione della pena base e all'aumento per la continuazione, nonché in relazione al riconoscimento o meno delle aggravanti contestate, delle attenuanti generiche ed eventualmente al loro bilanciamento. I motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché del tutto generici e privi della indicazione del grave vizio logico che si denuncia in modo apodittico e formale. Ci si duole di preteso vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata ha, in modo logicamente valido, spiegato che, affermate le circostanze aggravanti contestate nel capo d'imputazione sub b), non ravvisandosi i presupposti per riconoscere le attenuanti generiche, la pena determinata dal primo giudice per i reati contestati - considerati in continuazione- si rivelava addirittura inferiore alla pena base prevista per il delitto sub 2) del capo d'imputazione, per cui in nessun caso si sarebbe potuto procedere a una ulteriore riduzione. Dunque, è manifestamente infondata la deduzione della mancata pronuncia in merito alla sussistenza delle contestate aggravanti, nonché sul difetto di motivazione sul reato più grave, che è evidentemente il delitto di furto pluriaggravato. Non vi è poi spazio per formulare dubbi sugli aumenti per la continuazione, posto che la pena irrogata dal primo giudice è addirittura inferiore a quella base. Difetta vistosamente la base logica del vizio di motivazione agitato dai ricorrenti. Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso 1'11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]/ere est. -nte Danie