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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00902/2026

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 20485 /201 8 R.G. propost o da BAIGUINI Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del se- condo in Roma,alla via degli Scipioni n. 268/A Oggetto:credito IVA –com- pensazione infrannuale – sanzioni per omesso o ritar- dato versamento -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -resistente - proposto avverso la sentenzan. 2357/26 / 18 , emessa dalla Commis- sione tributaria regionale della Lombardia –Sez. distaccata di Brescia, depositata il 23 maggio 2018; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria p rovin- ciale di Brescia l’atto di recupero n.

T9HCRB100601 con cui l’Uffici o, contestandol’indebito utilizzo in compensazione del credito IVA per il periodod’imposta 2010, maturato nel secondo trimestre dell’anno, per l’importo di euro 29.996,26, aveva richiesto al contribuente il versa- mentodelle somme corrispondenti al credito indebitamente utilizzato , oltread applicare le sanzioni . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle sanzioni , riducendolealla misura del 30% de i crediti indebitamente compensati aisensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, norma ritenuta applicabile nella speciepoiché il credito dedotto in compensazione non era inesistente mautilizzato in anticipo rispetto alla previsione legale.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Lombardia , investita dell’appelloprincipale del contribuente e di quello incidentale dell’Agen- ziadelle entrate, li respinse entrambi, confermando l’impostazione de- cisoriadella sentenza impugnata .

In particolare, la CTR ritenne che, in basealla disciplina vigente ratione temporis , le operazioni di trasporto effettuatedal Baiguini, non soggette ad IVA in virtù di quanto previsto dagliartt. da 7 a 7 - septies d.P.R. n. 633 del 1972, dessero diritto esclu- sivamenteal rimborso (e alla compensazione) annuale dei relativi cre- ditiIVA, ma non anche al rimborso (e alla compensazione) trimestrale; ritennepoi corretta la decisione del primo Giudice sui profili sanzio na- tori. 4.Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha propo- storicorso per cassazione affidandolo a tre motivi .

5. L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso, si è costituitaai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione dellacausa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3e dell’art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633» per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il diritto del con- tribuente a beneficiare della compensazione IVA infrannuale.Secondo il ricorrenteuna lettura teleologica della normativa in materia di rim- borso del credito IVA dovrebbe condurre a concedere l’accesso al rim- borso o alla compensazione trimestrale dell’IVA, anche per il biennio 2010-2011, a quei soggetti che, per l’attività esercitata, presentano crediti di imposta sistemici .

Di tale facoltà potrebbe beneficiare lui stesso in quanto esercente l’attività di trasporto merci per conto terzi effettuando in prevalenza servizi di trasporto cd. intracomunitari per conto di committenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – cioè un’attività che per le sue peculiari caratteristiche determina una costante eccedenza d’imposta –e ciò a maggior ragione ove si consi- deri che a tali conclusioni già si perveniva per gli anni d’imposta pre- cedenti al 2010 (in virtù di una prassi interpretativa avvalorata dall’Am- ministrazione finanziaria,fino all’emanazione del d.lgs. n. 18 del 2010, nella circolare n. 73/E del 27 maggio 1994), e si perviene anche per gli anni d’imposta successivi al 2011 (in virtù di una modifica normativa introdotta con la legge n. 217 del 2011,che ha previsto espressamente il rimborso infrannuale per le prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate).

2. Con il secondo motivodi ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008», poiché la sen- tenza gravataha avallato la ripresa a tassazione di un debito erariale che sostanzialmente non è mai esistito.

Secondo il ricorrente il ragio- namento dei Giudici d’appello è manifestamente illogico poiché il cre- dito IVA maturato, anche ove ritenuto anticipatamente utilizzato, era pur sempre esistente e poteva ben essere fruito alla fine del periodo d’imposta, sicché non poteva ammettersi l’Ufficio, a distanza di diversi anni,alla ripresa a tassazione di un importo allo stesso ormai non più spettante.

3. Con il terzo motivosi deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 10 della L. 212/2000»per mancato integrale annullamento delle san- zioni.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, nel confermare l’ap- plicazione della sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 nella minore misura pari al 30% dell’importo del credito, come già de- terminata dal Giudice di primo grado, si sarebbe postain contrasto sia con l’art. 10 legge n. 212 del 2000, venendo qui in rilievo una viola- zione formale senza alcun debito d’imposta, come tale inidonea a dar luogo all’applicazione di sanzioni, sia conil principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997,che esclude l’assoggettamento a san- zione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, norma che nella specie troverebbe applicazione in virtù delle già esposte modifiche degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che, a decorrere dal 2012, hanno ammesso il contri- buente al rimborso o alla compensazione infrannuale dei crediti IVA nascenti da operazioni come quelle poste in essere dal contribuente.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni prospettate, con particolare riferi- mento all’incidenza dello ius supervenienssul trattamento sanzionato- rio applicabile, richiedano una discussione in pubblica udienza.

4.1. Al di là dell’improprio richiamoal principio del favor rei – che p o- stula che, a seguito di una successione di leggi, l’infrazione continui a sussistere, ma siaregolata in modo diverso – è evidente che ciò che il ricorrente invocacon la censura contenuta nel terzo motivo è il diverso principio dell’abolitio criminis di cui all ’ art. 3, comma 2, del citato de- creto, a norma del quale «Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile».

4.2. In relazione ad una fattispecie diversa, ma per certi aspetti vicina a quella per cui è causa –quella dell’innalzamento normativo del limite annuo di compensabilità dei crediti Iva –si registra un contrasto inter- pretativo all’interno di questa Sezione, giacché, a fronte di un orienta- mento secondo cui, in caso di superamento del limite massimo previsto per un determinato anno d’imposta, occorre tener conto dell’innalza- mento del limite d'importo compensabile disposto dalla normativa suc- cessiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto (cfr. Cass. n.35385/2022 nonché Cass. n. 18367/2021) , si pone un diverso indirizzo per il quale l’innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti d’imposta, in seguito alla modifica delle norme extra-precetto, di cui all’art.34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, non comporta alcuna abolitio criminis, in quanto rimangono immutate la condotta sanzionata – quale la compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste –e la misura della sanzione (cfr. Cass. n. 33999/2024) .

4.3. La vicenda per cui è causa, nella quale una sopravvenienza nor- mativa ha portato ad ammettere la compensabilità infrannuale di un credito che precedentemente era compensabile solo annualmente, pone dunque una questione analoga a quella che forma oggetto del contrasto sopra riferito: ne deriva il particolare rilievo nomofilattico della decisione sul punto e la conseguente opportunità di una tratta- zione in pubblica udi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 20485 /201 8 R.G. propost o da BAIGUINI Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del se- condo in Roma,alla via degli Scipioni n. 268/A Oggetto:credito IVA –com- pensazione infrannuale – sanzioni per omesso o ritar- dato versamento -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -resistente - proposto avverso la sentenzan. 2357/26 / 18 , emessa dalla Commis- sione tributaria regionale della Lombardia –Sez. distaccata di Brescia, depositata il 23 maggio 2018; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria p rovin- ciale di Brescia l’atto di recupero n. T9HCRB100601 con cui l’Uffici o, contestandol’indebito utilizzo in compensazione del credito IVA per il periodod’imposta 2010, maturato nel secondo trimestre dell’anno, per l’importo di euro 29.996,26, aveva richiesto al contribuente il versa- mentodelle somme corrispondenti al credito indebitamente utilizzato , oltread applicare le sanzioni . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle sanzioni , riducendolealla misura del 30% de i crediti indebitamente compensati aisensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, norma ritenuta applicabile nella speciepoiché il credito dedotto in compensazione non era inesistente mautilizzato in anticipo rispetto alla previsione legale. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Lombardia , investita dell’appelloprincipale del contribuente e di quello incidentale dell’Agen- ziadelle entrate, li respinse entrambi, confermando l’impostazione de- cisoriadella sentenza impugnata . In particolare, la CTR ritenne che, in basealla disciplina vigente ratione temporis , le operazioni di trasporto effettuatedal Baiguini, non soggette ad IVA in virtù di quanto previsto dagliartt. da 7 a 7 - septies d.P.R. n. 633 del 1972, dessero diritto esclu- sivamenteal rimborso (e alla compensazione) annuale dei relativi cre- ditiIVA, ma non anche al rimborso (e alla compensazione) trimestrale; ritennepoi corretta la decisione del primo Giudice sui profili sanzio na- tori. 4.Avverso la pronuncia del secondo [OSCURATO:PERSONA] ha propo- storicorso per cassazione affidandolo a tre motivi . 5. L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso, si è costituitaai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione dellacausa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3e dell’art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633» per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il diritto del con- tribuente a beneficiare della compensazione IVA infrannuale.Secondo il ricorrenteuna lettura teleologica della normativa in materia di rim- borso del credito IVA dovrebbe condurre a concedere l’accesso al rim- borso o alla compensazione trimestrale dell’IVA, anche per il biennio 2010-2011, a quei soggetti che, per l’attività esercitata, presentano crediti di imposta sistemici . Di tale facoltà potrebbe beneficiare lui stesso in quanto esercente l’attività di trasporto merci per conto terzi effettuando in prevalenza servizi di trasporto cd. intracomunitari per conto di committenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – cioè un’attività che per le sue peculiari caratteristiche determina una costante eccedenza d’imposta –e ciò a maggior ragione ove si consi- deri che a tali conclusioni già si perveniva per gli anni d’imposta pre- cedenti al 2010 (in virtù di una prassi interpretativa avvalorata dall’Am- ministrazione finanziaria,fino all’emanazione del d.lgs. n. 18 del 2010, nella circolare n. 73/E del 27 maggio 1994), e si perviene anche per gli anni d’imposta successivi al 2011 (in virtù di una modifica normativa introdotta con la legge n. 217 del 2011,che ha previsto espressamente il rimborso infrannuale per le prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate). 2. Con il secondo motivodi ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008», poiché la sen- tenza gravataha avallato la ripresa a tassazione di un debito erariale che sostanzialmente non è mai esistito. Secondo il ricorrente il ragio- namento dei Giudici d’appello è manifestamente illogico poiché il cre- dito IVA maturato, anche ove ritenuto anticipatamente utilizzato, era pur sempre esistente e poteva ben essere fruito alla fine del periodo d’imposta, sicché non poteva ammettersi l’Ufficio, a distanza di diversi anni,alla ripresa a tassazione di un importo allo stesso ormai non più spettante. 3. Con il terzo motivosi deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 10 della L. 212/2000»per mancato integrale annullamento delle san- zioni. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, nel confermare l’ap- plicazione della sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 nella minore misura pari al 30% dell’importo del credito, come già de- terminata dal Giudice di primo grado, si sarebbe postain contrasto sia con l’art. 10 legge n. 212 del 2000, venendo qui in rilievo una viola- zione formale senza alcun debito d’imposta, come tale inidonea a dar luogo all’applicazione di sanzioni, sia conil principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997,che esclude l’assoggettamento a san- zione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, norma che nella specie troverebbe applicazione in virtù delle già esposte modifiche degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che, a decorrere dal 2012, hanno ammesso il contri- buente al rimborso o alla compensazione infrannuale dei crediti IVA nascenti da operazioni come quelle poste in essere dal contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni prospettate, con particolare riferi- mento all’incidenza dello ius supervenienssul trattamento sanzionato- rio applicabile, richiedano una discussione in pubblica udienza. 4.1. Al di là dell’improprio richiamoal principio del favor rei – che p o- stula che, a seguito di una successione di leggi, l’infrazione continui a sussistere, ma siaregolata in modo diverso – è evidente che ciò che il ricorrente invocacon la censura contenuta nel terzo motivo è il diverso principio dell’abolitio criminis di cui all ’ art. 3, comma 2, del citato de- creto, a norma del quale «Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». 4.2. In relazione ad una fattispecie diversa, ma per certi aspetti vicina a quella per cui è causa –quella dell’innalzamento normativo del limite annuo di compensabilità dei crediti Iva –si registra un contrasto inter- pretativo all’interno di questa Sezione, giacché, a fronte di un orienta- mento secondo cui, in caso di superamento del limite massimo previsto per un determinato anno d’imposta, occorre tener conto dell’innalza- mento del limite d'importo compensabile disposto dalla normativa suc- cessiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto (cfr. Cass. n.35385/2022 nonché Cass. n. 18367/2021) , si pone un diverso indirizzo per il quale l’innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti d’imposta, in seguito alla modifica delle norme extra-precetto, di cui all’art.34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, non comporta alcuna abolitio criminis, in quanto rimangono immutate la condotta sanzionata – quale la compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste –e la misura della sanzione (cfr. Cass. n. 33999/2024) . 4.3. La vicenda per cui è causa, nella quale una sopravvenienza nor- mativa ha portato ad ammettere la compensabilità infrannuale di un credito che precedentemente era compensabile solo annualmente, pone dunque una questione analoga a quella che forma oggetto del contrasto sopra riferito: ne deriva il particolare rilievo nomofilattico della decisione sul punto e la conseguente opportunità di una tratta- zione in pubblica udi
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