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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 13899/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza iscritta al n.3154/2023 R.G. per regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli con ordinanza n.90 del 23-1-2023, resa nella causa R.G. 1577/2022 pendente tra il Comune di Caivano e il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Caivano proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di pagamento n. 2020/304, emesso dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno nei confronti dello stesso Comune e relativo al contributo di scarico in canali consortili di acque meteoriche, ex art. 13 L.R n. 4/2003, per l'anno 2020.

Con sentenza n. 2210/2021, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per avere, invece, giurisdizione il giudice ordinario, costituendo il contributo in esame un canone su base negoziale.

Il Comune di Caivano riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava il proprio difetto di competenza, per essere, invece, competente il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli, peraltro senza alcuna specifica motivazione sul punto. 2.Il Comune di Caivano riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli, che riteneva, con ordinanza n.90 del 23-1-2023, di dover richiedere d’ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 45 e 47 comma 4 c.p.c..

Il suddetto Tribunale affermava che: a) oggetto della controversia era il contributo “di scarico di acque meteoriche in canali consortili”, dovuto per l'anno 2020 dal Comune di Caivano al Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, ossia il contributo spettante al Consorzio come corrispettivo per lo sversamento, da parte dell'ente comunale, nei canali di bonifica del Consorzio di acque meteoriche e di acque depurate, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura; b) la devoluzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto tali canoni era stata reiteratamente statuita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamenti di giurisdizione tra giudice ordinario e Commissioni tributarie (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 31760/2019 e Cass., Sezioni Unite, n. 4309/2017), mentre non risultavano pronunce espresse sulla competenza per tali controversie in ordine alla loro appartenenza al Tribunale Regionale delle Acque oppure al giudice ordinario non specializzato, ma in ambedue i conflitti di giurisdizione decisi con le due citate sentenze, l'autorità giudiziaria ordinaria in conflitto con la Commissione tributaria era stata il Tribunale ordinario non specializzato, e cioè il Tribunale di Napoli (sentenza n. 31760/19) ed il Tribunale di Macerata (sentenza n. 4309/17); c) non ricorreva alcuna ragione per ritenere che ad essere competente fosse il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'art. 140 comma 1 lett. c) R.D. n. 1775 del 1933 attribuiva alla cognizione dei [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] “le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica”, e tale norma si riferiva ad un'ipotesi del tutta diversa da quella in esame, e cioè a quella regolata dall'art. 17 del medesimo R.D. n. 1775 del 1933, relativa ai canoni da versare per derivare ed utilizzareacque pubbliche; d) nel caso in scrutinio non si trattava di derivazione e di utilizzazione, bensì di “sversamento”, e peraltro non già di acque pubbliche, bensì di acque meteoriche e di acque di scarico, per quanto depurate, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, le quali, in quanto destinate ad un mero sversamento e non ad una utilizzazione pubblica, non potevano di certo essere considerate “pubbliche”, essendosi in proposito precisato che non possono essere considerate pubbliche, e non comportano conseguentemente la competenza del Tribunale delle Acque, i liquami di fognatura e le acque meteoriche non suscettibili di utilizzazioni pubbliche (cfr. Cass., 5607/1998; Cass., 315/2001, secondo cui le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature, e come tali destinate al mero smaltimento, non sono annoverabili tra le acque pubbliche).

2. La Procura Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’istanza e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il regolamento di competenza di ufficio va accolto, in conformità alle conclusioni della Procura Generale, designando come competente non il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], ma il Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, ha declinato la propria competenza senza indicarne le ragioni.

Nella specie si controverte in tema di canoni per lo sversamento da parte del Comune, nei canali di bonifica del Consorzio, di «acque meteoriche e di acque depurate», proveniente da insediamenti vari.

Orbene, per il disposto dell'art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono acque pubbliche solo le acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse.

Non rientrano pertanto, nella nozione di acque pubbliche e non comportano conseguentemente la competenza del tribunale delle acque i liquami di fogna e le acque meteoriche che, ristagnando in un'area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche (quali la produzione di energia elettrica, l'irrigazione, la bonifica e la pesca).

Né comunque appartengono a bacini imbriferi o idrografici secondo i criteri di individuazione previsti dall'art. 1 cit., ma sono necessariamente destinati a confluire nelle condotte fognarie che, a loro volta, non sono annoverabili tra le opere idrauliche in relazione alle quali, a termini dell'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933 sussiste la competenza del tribunale delle acque (Cass. 5607/1998; Cass.315/2001; Cass. 14883/2012).

Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA].

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza iscritta al n.3154/2023 R.G. per regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli con ordinanza n.90 del 23-1-2023, resa nella causa R.G. 1577/2022 pendente tra il Comune di Caivano e il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Caivano proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di pagamento n. 2020/304, emesso dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno nei confronti dello stesso Comune e relativo al contributo di scarico in canali consortili di acque meteoriche, ex art. 13 L.R n. 4/2003, per l'anno 2020. Con sentenza n. 2210/2021, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per avere, invece, giurisdizione il giudice ordinario, costituendo il contributo in esame un canone su base negoziale. Il Comune di Caivano riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava il proprio difetto di competenza, per essere, invece, competente il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli, peraltro senza alcuna specifica motivazione sul punto. 2.Il Comune di Caivano riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Napoli, che riteneva, con ordinanza n.90 del 23-1-2023, di dover richiedere d’ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 45 e 47 comma 4 c.p.c.. Il suddetto Tribunale affermava che: a) oggetto della controversia era il contributo “di scarico di acque meteoriche in canali consortili”, dovuto per l'anno 2020 dal Comune di Caivano al Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, ossia il contributo spettante al Consorzio come corrispettivo per lo sversamento, da parte dell'ente comunale, nei canali di bonifica del Consorzio di acque meteoriche e di acque depurate, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura; b) la devoluzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto tali canoni era stata reiteratamente statuita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamenti di giurisdizione tra giudice ordinario e Commissioni tributarie (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 31760/2019 e Cass., Sezioni Unite, n. 4309/2017), mentre non risultavano pronunce espresse sulla competenza per tali controversie in ordine alla loro appartenenza al Tribunale Regionale delle Acque oppure al giudice ordinario non specializzato, ma in ambedue i conflitti di giurisdizione decisi con le due citate sentenze, l'autorità giudiziaria ordinaria in conflitto con la Commissione tributaria era stata il Tribunale ordinario non specializzato, e cioè il Tribunale di Napoli (sentenza n. 31760/19) ed il Tribunale di Macerata (sentenza n. 4309/17); c) non ricorreva alcuna ragione per ritenere che ad essere competente fosse il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'art. 140 comma 1 lett. c) R.D. n. 1775 del 1933 attribuiva alla cognizione dei [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] “le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica”, e tale norma si riferiva ad un'ipotesi del tutta diversa da quella in esame, e cioè a quella regolata dall'art. 17 del medesimo R.D. n. 1775 del 1933, relativa ai canoni da versare per derivare ed utilizzareacque pubbliche; d) nel caso in scrutinio non si trattava di derivazione e di utilizzazione, bensì di “sversamento”, e peraltro non già di acque pubbliche, bensì di acque meteoriche e di acque di scarico, per quanto depurate, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, le quali, in quanto destinate ad un mero sversamento e non ad una utilizzazione pubblica, non potevano di certo essere considerate “pubbliche”, essendosi in proposito precisato che non possono essere considerate pubbliche, e non comportano conseguentemente la competenza del Tribunale delle Acque, i liquami di fognatura e le acque meteoriche non suscettibili di utilizzazioni pubbliche (cfr. Cass., 5607/1998; Cass., 315/2001, secondo cui le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature, e come tali destinate al mero smaltimento, non sono annoverabili tra le acque pubbliche). 2. La Procura Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’istanza e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il regolamento di competenza di ufficio va accolto, in conformità alle conclusioni della Procura Generale, designando come competente non il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], ma il Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, ha declinato la propria competenza senza indicarne le ragioni. Nella specie si controverte in tema di canoni per lo sversamento da parte del Comune, nei canali di bonifica del Consorzio, di «acque meteoriche e di acque depurate», proveniente da insediamenti vari. Orbene, per il disposto dell'art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono acque pubbliche solo le acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse. Non rientrano pertanto, nella nozione di acque pubbliche e non comportano conseguentemente la competenza del tribunale delle acque i liquami di fogna e le acque meteoriche che, ristagnando in un'area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche (quali la produzione di energia elettrica, l'irrigazione, la bonifica e la pesca). Né comunque appartengono a bacini imbriferi o idrografici secondo i criteri di individuazione previsti dall'art. 1 cit., ma sono necessariamente destinati a confluire nelle condotte fognarie che, a loro volta, non sono annoverabili tra le opere idrauliche in relazione alle quali, a termini dell'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933 sussiste la competenza del tribunale delle acque (Cass. 5607/1998; Cass.315/2001; Cass. 14883/2012). Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]. Spese al merito. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]
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