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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16689/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdebete~e~.Ftii- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 18.10.2021, il tribunale di RAGUSA, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 6 mesi di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche, applicata la diminuente di rito, pena condizionalmente sospesa al pagamento dell'imposta evasa nel termine di mesi 6 dall'irrevocabilità della sentenza e disponendo la confisca del profitto fino a concorrenza dell'imposta evasa, per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, relativo al periodo di imposta 2012 e contestato come commesso in data 31.12.2013; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) vizio di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 129, c.p.p., per non aver il giudice dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato, pronunciando sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; 2) vizio di carenza di motivazione quanto alla disposta confisca in base all'art. 1, co. 143,

I. 244 del 2007, abrogata dal 2015; 3) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per aver subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, senza valutare la ragionevolezza dell'obbligazione patrimoniale imposta; Ritenuto che il ricorso è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. [(quanto al primo motivo, se è ben vero che in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 266333, con la precisazione che qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione), è altrettanto vero che nel caso di specie il reato non era estinto per prescrizione non essendo decorso il termine di anni 10 dalla data della consumazione, intervenuta in data 31.12.2013, dovendosi tener conto della sospensione del termine di prescrizione ex art. 17, co. ibis, d.

Igs. n. 74 del 2000, e della previsione di cui all'art. 161, co. 2, c.p., prescrivendosi infatti il reato in data 31.12.2023; quanto al secondo motivo, pur essendo impugnabile la sentenza di applicazione della pena sul capo che applica la misura di sicurezza (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348), la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i requisiti di legge, alla luce della censura dedotta, avendo chiarito infatti il giudice che la stessa andava disposta ai sensi della

I. n. 244 del 2007 e non in base al nuovo art. 13-biss, d.

Igs. n. 74 del 2000, atteso che tale ultima disposizione non era ancora entrata in vigore, peraltro sussistendo continuità normativa tra le due previsioni: Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, Rv. 267764); quanto, infine, al terzo motivo, nessun vizio è ravvisabile nell'aver il giudice subordinato il beneficio all'adempimento dell'obbligazione tributaria di versamento dell'imposta evasa, trattandosi della reiterazione del beneficio, già riconosciuto una prima volta per reato contravvenzionale, avendo peraltro già questa Corte affermato che la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020 - dep. 20/10/2020, Rv.. 279773)]; Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] S arcella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdebete~e~.Ftii- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 18.10.2021, il tribunale di RAGUSA, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 6 mesi di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche, applicata la diminuente di rito, pena condizionalmente sospesa al pagamento dell'imposta evasa nel termine di mesi 6 dall'irrevocabilità della sentenza e disponendo la confisca del profitto fino a concorrenza dell'imposta evasa, per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, relativo al periodo di imposta 2012 e contestato come commesso in data 31.12.2013; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) vizio di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 129, c.p.p., per non aver il giudice dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato, pronunciando sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; 2) vizio di carenza di motivazione quanto alla disposta confisca in base all'art. 1, co. 143, I. 244 del 2007, abrogata dal 2015; 3) vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per aver subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, senza valutare la ragionevolezza dell'obbligazione patrimoniale imposta; Ritenuto che il ricorso è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. [(quanto al primo motivo, se è ben vero che in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 266333, con la precisazione che qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione), è altrettanto vero che nel caso di specie il reato non era estinto per prescrizione non essendo decorso il termine di anni 10 dalla data della consumazione, intervenuta in data 31.12.2013, dovendosi tener conto della sospensione del termine di prescrizione ex art. 17, co. ibis, d. Igs. n. 74 del 2000, e della previsione di cui all'art. 161, co. 2, c.p., prescrivendosi infatti il reato in data 31.12.2023; quanto al secondo motivo, pur essendo impugnabile la sentenza di applicazione della pena sul capo che applica la misura di sicurezza (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348), la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i requisiti di legge, alla luce della censura dedotta, avendo chiarito infatti il giudice che la stessa andava disposta ai sensi della I. n. 244 del 2007 e non in base al nuovo art. 13-biss, d. Igs. n. 74 del 2000, atteso che tale ultima disposizione non era ancora entrata in vigore, peraltro sussistendo continuità normativa tra le due previsioni: Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, Rv. 267764); quanto, infine, al terzo motivo, nessun vizio è ravvisabile nell'aver il giudice subordinato il beneficio all'adempimento dell'obbligazione tributaria di versamento dell'imposta evasa, trattandosi della reiterazione del beneficio, già riconosciuto una prima volta per reato contravvenzionale, avendo peraltro già questa Corte affermato che la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020 - dep. 20/10/2020, Rv.. 279773)]; Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] S arcella [OSCURATO:PERSONA]