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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47078/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 769/21 del Tribunale di Catania del 27/05/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 20) e di concorso in un episodio di traffico illecito di droga (artt. 110 cod. pen., 73 st. d.P.R., capo 21), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere fatto parte di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico facente capo al deceduto [OSCURATO:PERSONA] e al di lui figlio Salvatore, operante nel territorio di Paternò (Ct), sotto l'egida ed il benestare della cosca mafiosa Santapaola - Ercolano egemone nella provincia di Catania, svolgendo i compiti di addetto alla rivendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti, allo stoccaggio, alla custodia, alla suddivisione in dosi destinate alla rivendita al dettaglio nonché al recupero dei crediti vantati dal gruppo nei confronti degli acquirenti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. lamentando l'assenza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. rispetto alla domanda cautelare e la mancata rilevazione di tale vizio della motivazione da parte del Tribunale in sede di riesame.

Con un secondo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aggravante mafiosa con riferimento all'irrilevanza sul piano penale dei rapporti intrattenuti con il deceduto [OSCURATO:PERSONA], all'insussistenza del numero minimo di associati richiesto dall'art. 74 nonché al mancato rilievo attribuito alle alternative letture degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e/o captazione ambientale.

Con un terzo e ultimo motivo, deduce che l'ordinanza impugnata, nel pronunciarsi sulle esigenze cautelari, ha fatto erronea applicazione della legge, non pronunciandosi affatto sull'attualità in concreto del pericolo di reiterazione criminosa ed anzi omettendo di pronunciarsi sugli elementi sintomatici della rescissione dei presunti legami con la criminalità organizzata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Riguardo al profilo dell'assenza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. di Catania rispetto al contenuto della domanda cautelare, il Collegio osserva che il Tribunale, facendosi carico dell'esame della censura formulata dall'indagato, ha ritenuto che vi è stata autonoma valutazione della domanda cautelare da parte del giudice della cautela, tradottasi in uno sforzo di sintesi, definito notevole (pag. 10 ordinanza), del compendio indiziario basato in larga parte sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, cui del resto lo stesso Tribunale ha attinto nel ribadire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di provvisoria imputazione.

A tale approccio valutativo riferito al materiale indiziario si è coniugato l'accoglimento solo parziale delle richieste del Pubblico Ministero nonché la diversificazione della tipologia delle misure coercitive applicate rispetto alla richiesta dell'organo requirente.

Ciò premesso se è vero che nello svolgere dette considerazioni il Tribunale ha mancato, come evidenzia il ricorrente, di enucleare punti, passaggi specifici o pagine dell'ordinanza sottoposta a riesame da cui possa rinvenirsi il requisito dell'autonoma valutazione (il riferimento va a Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451), altrettanto generica si rivela, tuttavia, la doglianza difensiva, carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001), per cui la motivazione svolta dal Tribunale appare sul punto esente da censure.

Né la motivazione può definirsi apparente sul punto.

Tale situazione è, infatti, ravvisabile solo nella diversa ipotesi in cui il Tribunale si limiti ad affermare, in modo generico e sintetico, che il G.i.p., 'in più parti', ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, omettendo di precisare - come invece avvenuto nella fattispecie, dove si fa esplicito riferimento alle parti della ordinanza chiaramente attribuibili al giudice della cautela - in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (Sez. 6, n. 31370/18 cit.)

3. Con riferimento all'ipotesi di reato associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente contesta la sussistenza dei i gravi indizi di colpevolezza, lamentando fra l'altro l'assenza di un numero minimo di partecipanti, ma omettendo di computare il deceduto [OSCURATO:PERSONA] oltre ad almeno altre due persone nominativamente indicate a pag. 3 dell'ordinanza impugnata; sul suo conto e sull'esistenza del gruppo Stimoli dedito al narcotraffico riferiscono, inoltre, almeno tre collaboratori di giustizia (di cui il principale tale [OSCURATO:PERSONA]), risalendo i fatti di reato all'anno 2019.

Ciò premesso, le censure che il ricorrente muove all'ordinanza attengono alla concreta valutazione degli elementi indiziari sommariamente dianzi esposti nonché al merito delle determinazioni assunte dal Tribunale, sulla base di apprezzamenti insuscettibili di essere criticati sotto il profilo della manifesta illogicità o della contraddittorietà, risultando aderenti, quanto alla ricostruzione dei dati di fatto, alle risultanze investigative fondate, come anzidetto, largamente sul contenuto di una imponente attività tecnica di intercettazione e/o captazione di conversazioni.

4. Quanto, infine, all'adeguatezza della misura cautelare in atto, a fronte della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante in relazione all'ipotesi accusatoria di natura associativa, non è dato riscontrare dalla ordinanza o dalle allegazioni difensive, nessun segno di resipiscenza proveniente dall'indagato atto a dimostrare una presa di distanza dal contesto criminale di riferimento se non anche la rescissione dei legami con la criminalità organizzata.

Non sembra, in particolare, potersi a tal fine valorizzare l'intenzione espressa dal ricorrente (pag. 8 ricorso) di volersi dedicare ad un lavoro lecito, una volta rimesso in libertà, non potendo un mero proposito per il futuro, oltre tutto circoscritto all'ambito puramente personale, costituire dimostrazione di quelle situazioni che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione reputa significative al fine di superare la ricordata presunzione di adeguatezza (tra molte v.

Sez. 6, n. 15753 dei 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, PM in proc.

Iannazzo, Rv. 271855).

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 11 novembre 2021 ) Il consigli se ore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 769/21 del Tribunale di Catania del 27/05/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 20) e di concorso in un episodio di traffico illecito di droga (artt. 110 cod. pen., 73 st. d.P.R., capo 21), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere fatto parte di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico facente capo al deceduto [OSCURATO:PERSONA] e al di lui figlio Salvatore, operante nel territorio di Paternò (Ct), sotto l'egida ed il benestare della cosca mafiosa Santapaola - Ercolano egemone nella provincia di Catania, svolgendo i compiti di addetto alla rivendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti, allo stoccaggio, alla custodia, alla suddivisione in dosi destinate alla rivendita al dettaglio nonché al recupero dei crediti vantati dal gruppo nei confronti degli acquirenti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. lamentando l'assenza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. rispetto alla domanda cautelare e la mancata rilevazione di tale vizio della motivazione da parte del Tribunale in sede di riesame. Con un secondo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aggravante mafiosa con riferimento all'irrilevanza sul piano penale dei rapporti intrattenuti con il deceduto [OSCURATO:PERSONA], all'insussistenza del numero minimo di associati richiesto dall'art. 74 nonché al mancato rilievo attribuito alle alternative letture degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e/o captazione ambientale. Con un terzo e ultimo motivo, deduce che l'ordinanza impugnata, nel pronunciarsi sulle esigenze cautelari, ha fatto erronea applicazione della legge, non pronunciandosi affatto sull'attualità in concreto del pericolo di reiterazione criminosa ed anzi omettendo di pronunciarsi sugli elementi sintomatici della rescissione dei presunti legami con la criminalità organizzata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Riguardo al profilo dell'assenza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. di Catania rispetto al contenuto della domanda cautelare, il Collegio osserva che il Tribunale, facendosi carico dell'esame della censura formulata dall'indagato, ha ritenuto che vi è stata autonoma valutazione della domanda cautelare da parte del giudice della cautela, tradottasi in uno sforzo di sintesi, definito notevole (pag. 10 ordinanza), del compendio indiziario basato in larga parte sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, cui del resto lo stesso Tribunale ha attinto nel ribadire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di provvisoria imputazione. A tale approccio valutativo riferito al materiale indiziario si è coniugato l'accoglimento solo parziale delle richieste del Pubblico Ministero nonché la diversificazione della tipologia delle misure coercitive applicate rispetto alla richiesta dell'organo requirente. Ciò premesso se è vero che nello svolgere dette considerazioni il Tribunale ha mancato, come evidenzia il ricorrente, di enucleare punti, passaggi specifici o pagine dell'ordinanza sottoposta a riesame da cui possa rinvenirsi il requisito dell'autonoma valutazione (il riferimento va a Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451), altrettanto generica si rivela, tuttavia, la doglianza difensiva, carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001), per cui la motivazione svolta dal Tribunale appare sul punto esente da censure. Né la motivazione può definirsi apparente sul punto. Tale situazione è, infatti, ravvisabile solo nella diversa ipotesi in cui il Tribunale si limiti ad affermare, in modo generico e sintetico, che il G.i.p., 'in più parti', ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, omettendo di precisare - come invece avvenuto nella fattispecie, dove si fa esplicito riferimento alle parti della ordinanza chiaramente attribuibili al giudice della cautela - in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (Sez. 6, n. 31370/18 cit.) 3. Con riferimento all'ipotesi di reato associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente contesta la sussistenza dei i gravi indizi di colpevolezza, lamentando fra l'altro l'assenza di un numero minimo di partecipanti, ma omettendo di computare il deceduto [OSCURATO:PERSONA] oltre ad almeno altre due persone nominativamente indicate a pag. 3 dell'ordinanza impugnata; sul suo conto e sull'esistenza del gruppo Stimoli dedito al narcotraffico riferiscono, inoltre, almeno tre collaboratori di giustizia (di cui il principale tale [OSCURATO:PERSONA]), risalendo i fatti di reato all'anno 2019. Ciò premesso, le censure che il ricorrente muove all'ordinanza attengono alla concreta valutazione degli elementi indiziari sommariamente dianzi esposti nonché al merito delle determinazioni assunte dal Tribunale, sulla base di apprezzamenti insuscettibili di essere criticati sotto il profilo della manifesta illogicità o della contraddittorietà, risultando aderenti, quanto alla ricostruzione dei dati di fatto, alle risultanze investigative fondate, come anzidetto, largamente sul contenuto di una imponente attività tecnica di intercettazione e/o captazione di conversazioni. 4. Quanto, infine, all'adeguatezza della misura cautelare in atto, a fronte della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante in relazione all'ipotesi accusatoria di natura associativa, non è dato riscontrare dalla ordinanza o dalle allegazioni difensive, nessun segno di resipiscenza proveniente dall'indagato atto a dimostrare una presa di distanza dal contesto criminale di riferimento se non anche la rescissione dei legami con la criminalità organizzata. Non sembra, in particolare, potersi a tal fine valorizzare l'intenzione espressa dal ricorrente (pag. 8 ricorso) di volersi dedicare ad un lavoro lecito, una volta rimesso in libertà, non potendo un mero proposito per il futuro, oltre tutto circoscritto all'ambito puramente personale, costituire dimostrazione di quelle situazioni che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione reputa significative al fine di superare la ricordata presunzione di adeguatezza (tra molte v. Sez. 6, n. 15753 dei 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, PM in proc. Iannazzo, Rv. 271855). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 11 novembre 2021 ) Il consigli se ore
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