CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 29604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20278-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 22/2018; [OSCURATO:PERSONA] previdenziale lavoratori dello spettacolo (Quota B) R.G.N.20278/2022 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 159/2022, la Corte d’Appello di Roma ha respinto in parte quail gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto alla riliquidazione del supplemento di pensione ex Enpals senza l’applicazione alla c.d. quota B del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS contesta la pronuncia della Corte d’appello di Roma sulla base di un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non operi nel calcolo della quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo. Il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità o, in alternativa, l'improcedibilità del ricorso. L'eccezione non è fondata (come già argomentato, ex multis, in Cass. n. 870/2023). Secondo la Corte d'appello di Roma, l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 non rimanda al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che fa salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti, essendo il richiamo circoscritto al comma 1 del citato art. 12, che determina le aliquote di rendimento. Poiché contro tale affermazione, che rappresenterebbe una ratio decidendi di per sé idonea a sorreggere la pronuncia, il ricorrente non avrebbe formulato censure di sorta, ne conseguirebbe la definitività della decisione impugnata, che renderebbe inammissibile o improcedibile il ricorso per cassazione. Tuttavia, rileva il Collegio che, con un'esposizione intelligibile ed esaustiva dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, il ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'appello in ordine all'abrogazione del "massimale pensionabile" per la "quota B", avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della pronuncia secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun "giudicato interno" può precluderne l'esame. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal chél'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n. 30728/2022). Ciò premesso, il motivo è fondato. La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della c.d. quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals). La “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992). La “quota B” corrisponde «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971. Rileva al riguardo il Collegio che sul punto si registra un orientamento di legittimità ormai consolidato in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, ex multis, Cass. n. 36056/2022, n.36641/2022, n.36444/2022, n.37043/2022, n.38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n.21010/2023, n.24526/2023, n.24555/2023, n.27494/2023, n.27503/2023e recentemente n. 27065/2024). Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato. Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in div