Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 33201/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso 10567-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 1747 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 74/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Rg 1036712013 INPS [OSCURATO:PERSONA].za del 18 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Pinerolo e premetteva di essere stato licenziato da [OSCURATO:SOCIETA]., con decorrenza dal 21 aprile 2011, e di essere stato posto in mobilità per trentasei mesi; di avere intrapreso, in epoca successiva (in data 2 maggio 2011) un'attività di lavoro autonomo; di avere presentato, il 30 maggio 2011, istanza all'INPS per ottenere, avendo compiuto 50 anni di età, la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, per il periodo di 36 mesi, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge n. 223 del 1991, e di avere ottenuto la liquidazione della predetta indennità per un solo mese, chiedendo, pertanto, la condanna dell'INPS alla corresponsione delle trentacinque mensilità.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. L'istituto previdenziale deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 7, commi 1-2 e 5, 9, comma 6, lettera B), 12, comma 3, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con riferimento all'art. 7, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 9 luglio 1993 n. 236, all'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e agli articoli 1 e 2 del DM 14 marzo 2011 n. 57955 e all'art. 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011 n. 183.

6. Il thema decidendum concerne la determinazione della misura dell'indennità di mobilità anticipata da attribuire, in virtù dell'art. 1, comma 32, legge n. 220 del 2010, ad un lavoratore dipendente di impresa commerciale con un numero di dipendenti compreso fra le 50 Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore e le 200 unità licenziato nel mese di aprile 2011, assumendosi, da parte dell'INPS, che esso dovrebbe essere limitato alle mensilità di indennità di mobilità in deroga spettanti sino al 31 dicembre 2011, limite temporale disposto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 220 del 2010, e non per quelle scaturenti da proroghe legislative disposte per anni successivi, quale quella prevista dall'art. 33, comma 23, della legge n. 183 del 2011, tenendo conto del fatto che l'opzione ha comportato la conseguente contestuale cancellazione, nel 2011, dalle liste di mobilità.

7. Il ricorso è infondato, dovendosi dare seguito all'orientamento già espresso da questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 25049 e 7470 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti) cui occorre dare continuità, secondo il quale l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv., con modif., dalla legge n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata.

8. Si è al riguardo argomentato, con ragionamento riferito alle precedenti leggi di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, che può essere esteso anche alla normativa successiva di cui è causa e che laddove il legislatore ha esteso i trattamenti di mobilità alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (articolo 7, comma 7, decreto-legge n. 148 del 1993 convertito in legge n. 236 del 1993, in seguito prorogato anno per anno e poi stabilmente) ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo.

9. La fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di mobilità matura, infatti, immediatamente ed in misura integrale al momento della messa Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore in mobilità dei lavoratori o del licenziamento collettivo del personale, come dispongono l'art.7, comma 1, e l'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

10. Dalle medesime norme che hanno riconosciuto l'estensione del diritto all'indennità alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (come nel caso de quo) derivava quindi la necessaria copertura della spesa per tutto il quantum maturato allo stesso momento, tanto se lo stesso fosse poi da erogare in via ordinaria tanto se fosse da liquidare in via anticipata.

11. E' stato, anche, sottolineato come una diversa interpretazione, oltre a ledere la ratio della norma (che è quella di favorire con l'erogazione di un contributo finanziario la rioccupazione dei lavoratori attraverso l'iniziativa autonoma), darebbe pure luogo ad una serie ingiustificata di disparità di trattamento, e cioè non solo tra lavoratori i quali maturino entrambi il diritto all'indennità di mobilità nello stesso importo nel medesimo anno, atteso che solo quelli dipendenti da un'impresa commerciale con più di 50 e meno di 200 dipendenti si vedrebbero decurtata la prestazione relativa all'indennità di mobilità anticipata, ma anche tra lavoratori dipendenti dalle stesse imprese commerciali in discorso che per non avere esercitato il diritto all'opzione per la misura anticipata si vedrebbero liquidato l'intero importo anche per gli anni successivi e coloro che avevano richiesto l'anticipazione del trattamento.

12. Inoltre, nei richiamati arresti è stato pure sottolineato che nessun effetto può essere attribuito alla cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione ad ottenere il trattamento in via anticipata, atteso che, come già detto, il diritto matura prima della cancellazione, anche con riferimento al quantum da considerare per il pagamento in un'unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità (v. anche Cass. n. 15654 del 2018).

13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 10567-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 1747 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 74/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg 1036712013 INPS [OSCURATO:PERSONA].za del 18 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Pinerolo e premetteva di essere stato licenziato da [OSCURATO:SOCIETA]., con decorrenza dal 21 aprile 2011, e di essere stato posto in mobilità per trentasei mesi; di avere intrapreso, in epoca successiva (in data 2 maggio 2011) un'attività di lavoro autonomo; di avere presentato, il 30 maggio 2011, istanza all'INPS per ottenere, avendo compiuto 50 anni di età, la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, per il periodo di 36 mesi, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge n. 223 del 1991, e di avere ottenuto la liquidazione della predetta indennità per un solo mese, chiedendo, pertanto, la condanna dell'INPS alla corresponsione delle trentacinque mensilità. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di prime cure. 3. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. L'istituto previdenziale deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 7, commi 1-2 e 5, 9, comma 6, lettera B), 12, comma 3, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con riferimento all'art. 7, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 9 luglio 1993 n. 236, all'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e agli articoli 1 e 2 del DM 14 marzo 2011 n. 57955 e all'art. 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011 n. 183. 6. Il thema decidendum concerne la determinazione della misura dell'indennità di mobilità anticipata da attribuire, in virtù dell'art. 1, comma 32, legge n. 220 del 2010, ad un lavoratore dipendente di impresa commerciale con un numero di dipendenti compreso fra le 50 Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore e le 200 unità licenziato nel mese di aprile 2011, assumendosi, da parte dell'INPS, che esso dovrebbe essere limitato alle mensilità di indennità di mobilità in deroga spettanti sino al 31 dicembre 2011, limite temporale disposto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 220 del 2010, e non per quelle scaturenti da proroghe legislative disposte per anni successivi, quale quella prevista dall'art. 33, comma 23, della legge n. 183 del 2011, tenendo conto del fatto che l'opzione ha comportato la conseguente contestuale cancellazione, nel 2011, dalle liste di mobilità. 7. Il ricorso è infondato, dovendosi dare seguito all'orientamento già espresso da questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 25049 e 7470 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti) cui occorre dare continuità, secondo il quale l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv., con modif., dalla legge n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata. 8. Si è al riguardo argomentato, con ragionamento riferito alle precedenti leggi di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, che può essere esteso anche alla normativa successiva di cui è causa e che laddove il legislatore ha esteso i trattamenti di mobilità alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (articolo 7, comma 7, decreto-legge n. 148 del 1993 convertito in legge n. 236 del 1993, in seguito prorogato anno per anno e poi stabilmente) ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo. 9. La fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di mobilità matura, infatti, immediatamente ed in misura integrale al momento della messa Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore in mobilità dei lavoratori o del licenziamento collettivo del personale, come dispongono l'art.7, comma 1, e l'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991. 10. Dalle medesime norme che hanno riconosciuto l'estensione del diritto all'indennità alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (come nel caso de quo) derivava quindi la necessaria copertura della spesa per tutto il quantum maturato allo stesso momento, tanto se lo stesso fosse poi da erogare in via ordinaria tanto se fosse da liquidare in via anticipata. 11. E' stato, anche, sottolineato come una diversa interpretazione, oltre a ledere la ratio della norma (che è quella di favorire con l'erogazione di un contributo finanziario la rioccupazione dei lavoratori attraverso l'iniziativa autonoma), darebbe pure luogo ad una serie ingiustificata di disparità di trattamento, e cioè non solo tra lavoratori i quali maturino entrambi il diritto all'indennità di mobilità nello stesso importo nel medesimo anno, atteso che solo quelli dipendenti da un'impresa commerciale con più di 50 e meno di 200 dipendenti si vedrebbero decurtata la prestazione relativa all'indennità di mobilità anticipata, ma anche tra lavoratori dipendenti dalle stesse imprese commerciali in discorso che per non avere esercitato il diritto all'opzione per la misura anticipata si vedrebbero liquidato l'intero importo anche per gli anni successivi e coloro che avevano richiesto l'anticipazione del trattamento. 12. Inoltre, nei richiamati arresti è stato pure sottolineato che nessun effetto può essere attribuito alla cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione ad ottenere il trattamento in via anticipata, atteso che, come già detto, il diritto matura prima della cancellazione, anche con riferimento al quantum da considerare per il pagamento in un'unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità (v. anche Cass. n. 15654 del 2018). 13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. 14. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte Rg 10567/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2021
Sentenza Cassazione n. 33201/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris