CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~e le conclusioni del PG à\,A ql>‘ ,4nN L "L- ' Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e ha conseguentemente applicato la continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna, dopo che già in riferimento ai reati oggetto di quattro di queste sette sentenze il vincolo della continuazione era stato applicato con determinazione della pena complessiva in anni 13 e mesi 4 di reclusione. Ha quindi individuato il reato più grave in un episodio di estorsione aggravata oggetto di una delle nuove tre sentenze e sulla pena base di anni 9 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ha applicato gli aumenti in relazione ai reati di alcune delle indicate sentenze di condanna_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze, ha rideterminato la pena complessiva in anni 14 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, di gran lunga inferiore a quella, di anni 24 e mesi 6 di reclusione, ed euro 12.000,00 di multa determinata con il precedente riconoscimento della continuazione limitatamente ai reati oggetto di solo quattro delle più sentenze. La sproporzione di pena rende evidente che il giudice è incorso in un errore di calcolo, sia con riferimento ai singoli aumenti, sia con riferimento alla individuazione del reato più grave. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Nel computo della pena operato non è dato comprendere quali criteri siano stati applicati per la individuazione del reato più grave. Il riferimento fatto in ordinanza è alla pena edittale massima del reato, specificamente un'estorsione pluriaggravata consumata, e quindi par di capire che l'individuazione sia avvenuta sulla base della pena in astratto e non della pena concretamente irrogata. È invece principio che governa i compiti del giudice dell'esecuzione in materia che, "nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, egli è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Rv. 261088 -. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha indicato la pena complessivamente irrogata per i reati oggetto della sentenza n. 77/2020, nel cui ambito ha individuato il reato più grave in quello di cui al capo c), ma non ha specificato, come avrebbe dovuto, quale sia stata la pena irrogata per detto reato, in modo da fare apprezzare, ponendola in comparazione con le altre, la maggiore gravità del reato stesso. Quanto poi alla determinazione degli aumenti, il Giudice non ha fornito motivazione alcuna, limitandosi all'affermazione di stimare equo il quantum fissato e sembra 'non aver tenuto conto dei reati oggetto di due sentenze, la n. 10333 del 2015 e la n. 1776 dél 2015, pure richiamate correttamente nel dispositivo. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - Ufficio GIP - in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - Ufficio GIP