CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. SENTENZA co- sul ricorso iscritto al numero 7573 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da D'ALÌ Natale (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48T24 G371P) SCACCIANOCE Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M61 F250R) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P06 C351C) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E05 C351V) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tania n. 1717/2018, pubblicata in data 20 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto 20) del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti. Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 7 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Alì e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi 'dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di C 371.603,65, loro noti- ficato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titoli cambiari inso- luti. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania - Se- zione distaccata di Paternò. La Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece accolta, ma la sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 2, Sen- tenza del 6/11/2015 n. 22695). La Corte di Appello di Catania, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato l'originaria decisione di primo grado, di rigetto dell'opposizione. Ricorrono il D'Alì e la Scaccianoce, sulla base di un unico mo- tivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato. È stata richiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2967 c.c., 2727 c.c. e ss., 115 c.p.c., nonché del principio enunciato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio laddove si chiedeva "una valutazione delle circostanze proba- torie suddette al fine di accertare il prezzo effettivo del con- tratto di vendita ed individuare la parte opponente tenuta al pagamento delle cambiali" - omessa o quanto meno insuffi- ciente e per certi versi contraddittoría motivazione circa un punto deciso della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)». Il ricorso è infondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] (quale promissaria acquirente, per sé o per persona da nominare) e il [OSCURATO:PERSONA] (quale promittente Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 7 venditore) avevano stipulato un contratto preliminare di ven- dita avente ad oggetto un esercizio commerciale, per il prezzo di £ 900.000.000 (pari ad C 464.811,21). Era stato corrispo- sto dalla promissaria acquirente, in sede di stipula di tale pre- liminare, l'importo di £. 200.000.000 (pari ad C 103.291,38), a titolo di caparra. Il contratto definitivo è poi stato stipulato in favore di una pa- rente della Scaccianoci, su indicazione di quest'ultima. Nell'atto pubblico definitivo, il prezzo della vendita, indicato in C 54.644,76, è stato oggetto di quietanza: contestualmente sono state peraltro emesse le cambiali oggetto della presente controversia, per complessivi C 340.861,45 (importo di poco inferiore alla differenza ancora dovuta rispetto al prezzo della vendita fissato nel preliminare). Rimaste insolute tali cambiali, il [OSCURATO:PERSONA] le ha poste in esecu- zione, intimando il precetto opposto. Gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza del rapporto cau- sale sottostante, che hanno individuato in quello relativo alla compravendita, sostenendo che il prezzo effettivo convenuto per tale compravendita fosse pari ad C 157.936,14 e fosse stato, quindi, già integralmente pagato (si tratta, più precisa- mente, della somma dell'importo di C 103.291,38, pacifica- mente corrisposto quale acconto al momento della stipulazio- ne del contratto preliminare e dell'importo di C 54.644,76, in- dicato e quietanzato quale prezzo complessivo pagato per la vendita nel contratto definitivo). L'opposto ha replicato, sostenendo che il prezzo effettivo della vendita era in realtà quello indicato nel contratto preliminare e che le cambiali erano state emesse, contestualmente alla sti- pula del contratto definitivo, ad integrazione dell'importo già corrisposto dall'acquirente a titolo di acconto. 1.2 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale ha rigetta- to l'opposizione, ma in secondo grado l'esito del giudizio è sta- Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 7 to ribaltato: la corte di appello ha affermato che spettava al venditore dimostrare la simulazione del prezzo della vendita indicato nell'atto pubblico, dal momento che ogni pattuizione di cui al preliminare era da intendersi superata in virtù del contratto definitivo, ed ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, con conseguente accoglimento dell'opposizione. 1.3 Questa Corte (Sez. 2, Sentenza del 6/11/2015 n. 22695), nel cassare la decisione di secondo grado, ha, al contrario, os- servato che la simulazione (relativa) del prezzo della vendita era pacifica tra le parti, in quanto ammessa dalla stessa ac- quirente e che, di conseguenza, la controversia riguardava so- lo il prezzo effettivamente convenuto tra le parti per la vendi- ta; poiché peraltro erano stati azionati i titoli di credito emessi contestualmente alla stipula del contratto definitivo i quali, avendo valore di promessa di pagamento, comportano l'inversione dell'onere della prova in relazione al rapporto cau- sale sottostante, sarebbe stato eventualmente onere della parte opponente dimostrare che l'importo degli effetti emessi non corrispondeva al reale prezzo della vendita ancora dovuto e che invece quest'ultimo era equivalente all'importo della ca- parra versata al momento della conclusione del contratto pre- liminare maggiorato del prezzo complessivo simulatamente indicato e quietanzato nel contratto definitivo, ed era stato in- tegralmente già corrisposto. Ha, quindi, affermato che non aveva rilievo, per la decisine della causa, il principio di diritto richiamato dalla corte di ap- pello per cui le pattuizioni di cui al contratto definitivo supera- no quelle di cui al contratto preliminare, dovendosi invece «valutare quest'ultimo contratto in concorso con la circostanza della coincidenza cronologica tra atto pubblico di vendita ed emissione delle cambiali, elemento probatorio integrativo, uni- tamente alla promessa di pagamento incorporata dai titoli stessi, della prova sul prezzo effettivo della vendita», conclu- Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 7 dendo come segue: «Non potendosi, in ogni caso, ritenere raggiunta la prova (di cui erano onerati gli opponenti) della non debenza delle somme portate dalle cambiali, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania che dovrà procedere ad una valutazione delle circostanze probatorie suddette al fine di accertare il prezzo effettivo del contratto di vendita ed individuare la parte opponente tenuta al pagamento delle cambiali (con riferimen- to a quanto eccepito sul punto dal ricorrente)». 1.4 All'esito di tale decisione, in sede di rinvio, la corte di ap- pello, valutando proprio le "circostanze probatorie" espressa- mente indicate dalla Corte di Cassazione, è giunta alla conclu- sione che l'emissione delle cambiali contestuale alla stipula- zione del contratto definitivo, per un importo di poco inferiore a quello ancora dovuto sulla base del contratto preliminare, induceva a ritenere che gli effetti erano stati rilasciati a titolo di integrazione del prezzo realmente pattuito per la vendita (prezzo, quindi, pari nel suo complesso ad C 444.153,03, cioè alla somma di C 103.291,38, importo della caparra, più quello di C 340.861,65, importo delle cambiali), mentre la quietanza del prezzo indicato nel definitivo come pagato era anch'essa simulata, onde effettivamente gli opponenti non avevano di- mostrato la non debenza delle somme portate dai titoli di cre- dito sottoscritti. 1.5 I ricorrenti sostengono che la corte di appello, in sede di rinvio, non avrebbe in realtà correttamente valutato le "circo- stanze probatorie" indicate dalla Corte di Cassazione e, segna- tamente, non avrebbe tenuto conto della quietanza del paga- mento dell'importo corrispondente al prezzo apparente della vendita, rilasciata in sede di stipula dell'atto pubblico definiti- vo; insistono, pertanto, nell'affermare che il prezzo effettivo della vendita era pari ad C 157.936,14 (cioè equivalente all'importo della caparra versata in sede di stipula del contrat- Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 7 to preliminare, maggiorato dell'importo oggetto di quietanza in sede di stipula del contratto definitivo) e che lo stesso do- veva ritenersi integralmente pagato, in quanto le pattuizioni del contratto definitivo superano quelle del contratto prelimi- nare. 1.6 Le censure sono manifestamente infondate: la decisione impugnata, diversamente da quanto pretendono i ricorrenti, ha correttamente applicato l'art. 384 c.p.c., conformandosi ai principi di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella decisione che ha disposto il rinvio, escluden- do quindi (come precisato proprio in tale ultima decisione) che, ai fini della controversia, potesse avere rilievo il principio per cui le statuizioni del contratto definitivo superano quelle del contratto preliminare e valutando, invece, (come altresì statuito da questa Corte), sul piano probatorio, la circostanza che, contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, in cui era indicato un prezzo di vendita pacificamente simula- to, erano state emesse le cambiali poste a base del precetto opposto, per un importo di poco inferiore a quello ancora do- vuto in base al contratto preliminare. All'esito di tale valuta- zione, sostenuta da adeguata motivazione (non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede) la corte di ap- pello ha - del tutto correttamente - ritenuto che le cambiali azionate fossero state emesse per il pagamento del residuo prezzo realmente pattuito per la vendita, che non fosse stata affatto fornita la prova dell'integrale pagamento di detto prez- zo e che la quietanza di pagamento di un ulteriore importo, ri- lasciata nel definitivo, fosse in realtà anch'essa simulata (il tutto, ancora una volta, in perfetta coerenza con le considera- zioni svolte in proposito nella sentenza di legittimità che aveva disposto il rinvio). 2. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 7573/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 7 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile de