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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38292/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 20.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, n. 2), c.p., in rubrica a lei ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta della Barbera in termini di tentativo; alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; alla conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria di specie corrispondente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, peraltro genericamente rappresentate, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. pp. 3-4) la ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 20.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, n. 2), c.p., in rubrica a lei ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta della Barbera in termini di tentativo; alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; alla conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria di specie corrispondente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, peraltro genericamente rappresentate, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. pp. 3-4) la ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 38292/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris