Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 10/2017

ECLI:EU:C:2017:1003
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0081 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 dicembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri» Nella causa C‑81/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da M.A. [OSCURATO:PERSONA], M.J.

García‑[OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Němečková, É. [OSCURATO:PERSONA] e B. Stromsky, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑461/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:891 ), con la quale esso ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2014/489/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 217, pag. 52 ; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa 2 I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata.

Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. 3 La presente causa riguarda una serie di misure adottate dalle autorità spagnole nell’ambito della transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’intero territorio spagnolo, fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla‑[OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di Castiglia‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»). 4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de [OSCURATO:PERSONA] para el Impulso de la [OSCURATO:PERSONA], de Liberalización de la [OSCURATO:PERSONA] por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005 che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el [OSCURATO:PERSONA] técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale a favore della televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006).

Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire rispettivamente che il 96% e il 98% della popolazione riceva la televisione digitale terrestre (TDT). 5 Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III».

La zona II, discussa nella presente causa, comprende regioni remote e meno urbanizzate, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola.

In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico. 6 Nel mese di settembre 2007 il Consejo de Ministros (Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato il piano nazionale a favore della transizione alla TDT, il cui obiettivo era di raggiungere un tasso di copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analogo a quello della copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di tale popolazione e la totalità o la quasi totalità della popolazione nelle Comunità autonome del Paese basco, di Catalogna e di Navarra ([OSCURATO:PERSONA]). 7 Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona. 8 Nel mese di febbraio 2008 il Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Ministero dell’Industria, del Turismo e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri nonché la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «[OSCURATO:PERSONA]».

Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona

II. 9 Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008.

Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio. 10 Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009. 11 In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT.

A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione.

In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione. 12 Il 18 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA in merito a un regime di aiuti concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona

II. Secondo la SES Astra, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare. 13 Con lettera del 29 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia‑[OSCURATO:PERSONA], regione per la quale è stata avviata una procedura distinta. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente adottato la decisione controversa, al cui articolo 1 del dispositivo si dichiara che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che esso è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica.

L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione ordina il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo abbiano ricevuto direttamente o indirettamente. 15 Nella motivazione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in primo luogo, che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi che erano stati conclusi tra il MITC e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona

II. Nella pratica, le comunità autonome avrebbero applicato le linee guida del governo spagnolo sull’estensione della TDT. 16 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la misura di cui trattasi doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in particolare, che le autorità spagnole avevano unicamente presentato il caso della Comunità autonoma del Paese basco per invocare la mancanza di aiuti di Stato conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑280/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2003:415 ).

Tuttavia, la prima condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «prima condizione [OSCURATO:PERSONA]»), secondo la quale, da un lato, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e, dall’altro, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, non era ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] soddisfatta.

Inoltre, mancando la garanzia del minor costo nell’interesse generale di detta comunità autonoma, neppure la quarta condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]») era soddisfatta. 17 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la misura di cui trattasi non potesse essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che vi fosse un fallimento del mercato interessato.

A suo avviso, dal momento che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica, essa non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona

II. 18 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, mancando una definizione sufficientemente precisa dello sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico, la misura di cui trattasi non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2013, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 20 A sostegno del proprio ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi.

Il primo motivo verteva su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il secondo motivo, dedotto in subordine, riguardava la compatibilità del presunto aiuto in questione con il mercato interno.

Tale motivo verteva sulla violazione dei presupposti per l’autorizzazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] faceva valere una violazione delle norme procedurali.

Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguardava la domanda di recupero dell’aiuto e verteva sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà.

Con il quinto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] faceva valere, in subordine, una violazione del diritto fondamentale all’informazione, relativo al recupero dell’aiuto. 21 Il Tribunale ha respinto il primo motivo in quanto infondato. 22 A tal fine, il Tribunale ha respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la misura di cui trattasi non poteva essere considerata un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in mancanza della concessione di un vantaggio economico ai beneficiari, in quanto ricorrevano le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 23 Quanto alla prima condizione [OSCURATO:PERSONA], relativa all’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’erroneità dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in mancanza di definizione chiara del servizio in questione – ossia la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II, in quanto servizio pubblico –, tale condizione non era soddisfatta. 24 Con riferimento alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], relativa alla garanzia del minor costo per la collettività, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 79 a 83 della sentenza impugnata, che neppure in questo caso tale Stato membro aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente ravvisato l’insussistenza di tale condizione, in quanto il medesimo Stato membro si era limitato, in sostanza, a far valere che, rispetto alla piattaforma satellitare, la piattaforma terrestre era la soluzione più efficace in termini di costi, poiché già esisteva l’infrastruttura per la televisione terrestre analogica. 25 Il Tribunale ha altresì respinto, nel merito, l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativa a un’asserita violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonché gli altri tre motivi dedotti dal medesimo e ha, di conseguenza, respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti 26 Nella sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Sull’impugnazione 28 A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Sul primo motivo 29 Il primo motivo verte su un errore di diritto relativo al controllo della definizione e dell’attuazione, da parte degli Stati membri, di un servizio di interesse economico generale (SIEG).

Questo motivo si articola in due capi.

Sul primo capo – Argomenti delle parti 30 Con il primo capo del suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura i punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, relativi all’esame, da parte del Tribunale, della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in esito alla quale tale istituzione ha concluso che la prima condizione [OSCURATO:PERSONA] non era soddisfatta. 31 Detto Stato membro fa valere che il Tribunale fonda il proprio ragionamento su premesse errate, laddove esso ha dichiarato, sotto un primo profilo, che non era necessario prendere in considerazione, oltre al contesto normativo, tutti gli atti delle autorità spagnole con cui gli operatori interessati sono stati incaricati dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, sotto un secondo profilo, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva fornito alcun contratto che imponesse obblighi di servizio pubblico a detti operatori e, sotto un terzo profilo, che nessun’altra Comunità autonoma oltre al Paese basco aveva presentato argomentazioni che potessero dimostrare che lo sfruttamento della rete terrestre era un servizio pubblico.

Ne risulterebbe che il Tribunale non ha effettuato un esame sufficientemente circostanziato al fine di determinare se le autorità spagnole avessero commesso un errore manifesto nell’esercizio del loro potere discrezionale nella definizione del SIEG di cui trattasi. 32 In primo luogo, l’analisi del contesto normativo effettuata dal Tribunale sarebbe manifestamente errata.

Infatti, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890), qualificherebbe espressamente come SIEG lo sfruttamento delle reti radio e televisive e, secondo la giurisprudenza, non si potrebbe escludere la rilevanza di tale legge in ragione del fatto che si applicherebbe a tutti e non a determinati operatori del settore. 33 In secondo luogo, gli atti di diritto nazionale e i contratti conclusi dalle autorità spagnole non solo definirebbero e affiderebbero l’esecuzione del SIEG a determinati operatori, ma farebbero anche espressamente riferimento alla tecnologia terrestre.

Tali atti sarebbero stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti da 23 a 36 della decisione controversa, e dal Tribunale per concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato. 34 A tale proposito, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli elementi di prova che possono essere forniti nell’ambito del procedimento giurisdizionale, nella fattispecie i contratti che impongono obblighi di servizio pubblico, non sono pertinenti ai fini del controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, tra gli obblighi procedurali che devono essere rispettati rientra l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti e di motivare la propria decisione. 35 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione le gare d’appalto organizzate in talune comunità autonome, gare che, come emerge del resto dalla descrizione della misura di cui trattasi effettuata segnatamente ai punti da 32 a 34 della decisione controversa, costituiscono parte integrante di tale misura. 36 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non poteva affermare che nessun’altra comunità autonoma oltre al Paese basco aveva dimostrato la qualità di SIEG dello sfruttamento della rete terrestre, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato una campione di 82 gare d’appalto al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, come emerge dalla nota a piè di pagina 29 della decisione controversa.

Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente esaminato tutti gli elementi rilevanti per definire il servizio pubblico di cui trattasi. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale capo di motivo è inoperante e, in ogni caso, irricevibile e infondato. – Giudizio della Corte 38 Con il primo capo del suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che l’esame del Tribunale, per quanto riguarda la prima condizione [OSCURATO:PERSONA], è viziato da vari errori di diritto. 39 In primo luogo, quanto all’asserito errore commesso dal Tribunale nella valutazione del diritto nazionale, occorre rilevare che, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto riconosciuto che la legge generale 32/2003 qualifica lo sfruttamento delle reti radio e televisive come «servizio di interesse generale». 40 Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il solo fatto che un servizio sia indicato come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualsiasi operatore che lo fornisce sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della prima condizione [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, esso ha rilevato come dalla legge 32/2003 non emergesse che tutti i servizi di telecomunicazione in [OSCURATO:PERSONA] si configurassero come SIEG ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), e come tale legge disponesse espressamente che tutti i servizi di interesse generale ai sensi della legge medesima dovevano essere forniti nell’ambito di un regime di libera concorrenza. 41 Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì rilevato che le disposizioni della legge generale 32/2003 erano tecnologicamente neutrali e che le telecomunicazioni consistevano nella trasmissione di segnali attraverso qualsivoglia rete di diffusione, e non attraverso la rete terrestre in particolare.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce di tali precisazioni della legge spagnola, non si poteva concludere che, nella suddetta legge, lo sfruttamento di una rete terrestre fosse definita come servizio pubblico ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 42 A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima è competente, nell’ambito di un’impugnazione, solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dagli elementi del fascicolo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 43 Orbene, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto né tanto meno dimostrato la sussistenza di un simile snaturamento del diritto nazionale.

Esso non ha, infatti, sostenuto né provato che il Tribunale abbia formulato constatazioni manifestamente in contrasto con il contenuto delle disposizioni della normativa spagnola in questione, oppure che abbia attribuito ad una di tali disposizioni una portata che manifestamente non le spettasse in rapporto agli altri elementi del fascicolo. 44 Del resto, supponendo che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] lamenti anche che il Tribunale ha proceduto a una qualificazione giuridica errata della legge generale 32/2003, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 155 e 156 delle sue conclusioni, che, alla luce dell’ambiguità degli elementi di tale legge richiamati ai punti 40 e 41 della presente sentenza, la conclusione del Tribunale secondo cui detta legge non consentiva di ritenere che i gestori di rete terrestre fossero stati investiti di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, conformemente alla prima condizione della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), non è viziata da errori di diritto (sentenza odierna, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑66/16 P a C‑69/16 P, punto 102). 45 In secondo luogo, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] richiamato ai punti da 33 a 35 della presente sentenza si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata. 46 Infatti, sotto un primo profilo, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dichiarato che non era necessario prendere in considerazione tutti gli atti con cui le autorità spagnole hanno affidato l’adempimento di obblighi di servizio pubblico agli operatori interessati. 47 Al contrario, dai punti da 69 a 73 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali operatori sono stati incaricati dell’adempimento di obblighi siffatti, in particolare, nei contratti pubblici conclusi tra gli operatori medesimi e le autorità spagnole, nonché nelle convenzioni interistituzionali stipulate tra il governo basco, l’associazione dei comuni baschi e le tre giunte provinciali basche. 48 In tale contesto, il Tribunale ha rilevato, al punto 71 della sentenza impugnata, che il mandato che conferisce la missione di servizio pubblico può avere la forma di atti convenzionali, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti, a maggior ragione qualora tali atti concretizzino gli obblighi imposti dalla normativa. 49 Al medesimo punto 71 il Tribunale ha tuttavia respinto l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che, nella fattispecie, quest’ultimo non ha fornito alcun contratto che consentisse di suffragare le sue affermazioni, e che la qualità di SIEG del servizio in questione non poteva, senza alcuna precisazione da parte delle autorità interessate, dedursi dalla sola circostanza che esso fosse oggetto di un appalto pubblico. 50 Inoltre, come emerge dal punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla mancanza di definizione dello sfruttamento della rete terrestre quale servizio pubblico nelle convenzioni interistituzionali, con la motivazione che tali rilievi non sono stati contestati dinanzi ad esso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 51 Sotto un secondo profilo, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a mente del quale il Tribunale gli avrebbe erroneamente addebitato di non aver prodotto, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, alcun contratto in cui fossero definiti gli obblighi di servizio pubblico dovrebbe essere respinto in quanto infondato, poiché deriva da una lettura errata di tale sentenza. 52 Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha addebitato a quest’ultimo di non aver fornito i contratti pubblici necessari alla valutazione del servizio controverso.

Come emerge dal punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale Stato membro non poteva censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver basato la propria analisi sugli elementi in fatto di cui essa disponeva alla data di adozione della decisione controversa.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, che il Tribunale ha correttamente richiamato a tale punto, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione degli elementi d’informazione di cui poteva disporre la [OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione di tale decisione (v., in particolare, ordinanza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑227/13 P a C‑239/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2177 , punto 77 nonché giurisprudenza citata). 53 In terzo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 159 delle sue conclusioni, l’argomento vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato tutti gli elementi rilevanti per definire il servizio pubblico in questione, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato un campione di 82 gare d’appalto al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, non merita accoglimento.

Tale circostanza non implica, infatti, che una comunità autonoma diversa dal Paese basco abbia dimostrato che il servizio di gestione della rete terrestre si configuri come SIEG ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il primo capo del primo motivo.

Sul secondo capo – Argomenti delle parti 55 Con il secondo capo del primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura, in maniera più specifica, i punti 81 e 82 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ivi dichiarato, nell’ambito della sua valutazione della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], che il confronto con la tecnologia satellitare non era sufficiente, nel caso del Paese basco, per dimostrare che l’impresa in questione era l’impresa più efficiente. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] mancano di chiarezza e sono irricevibili o, comunque, infondati. – Giudizio della Corte 57 Per la parte in cui il presente capo del primo motivo verte su un asserito errore commesso dal Tribunale per quanto riguarda l’esame della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, alla luce del carattere cumulativo delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la valutazione del Tribunale secondo cui una di tale condizioni non è soddisfatta sia errata non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata se, per il resto, quest’ultima è esente da errori di diritto per quanto riguarda la valutazione di un’altra di queste condizioni (sentenza odierna, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑66/16 P a C‑69/16 P, punto 49). 58 Orbene, dall’esame del primo capo del primo motivo emerge che il Tribunale non ha commesso errori di diritto respingendo gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] volti a censurare le affermazioni contenute ai punti da 119 a 126 della decisione controversa, secondo le quali la prima condizione [OSCURATO:PERSONA] non era soddisfatta. 59 Ciò considerato, il secondo capo del primo motivo dev’essere considerato inoperante. 60 Il primo motivo va pertanto integralmente respinto.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 61 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto, ai punti da 101 a 110 della sentenza impugnata, nella sua analisi della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Tale Stato membro sostiene che il ragionamento del Tribunale contiene vari errori i quali dimostrano che esso non ha svolto il proprio controllo giurisdizionale in conformità con la giurisprudenza tratta dalla sentenza del 15 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 39 ). 62 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia debitamente verificato l’esattezza degli elementi su cui la decisione controversa si fonda, dichiarando, al punto 104 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire i dettagli sul campione di gare d’appalto da essa considerate per concludere che il principio di neutralità tecnologica non era stato rispettato.

A questo riguardo, la giurisprudenza citata a tale punto dal Tribunale non sarebbe pertinente, poiché, nelle cause all’origine di detta giurisprudenza, le gare d’appalto individuali non facevano parte della descrizione della misura di aiuto.

Orbene, nella fattispecie, come emergerebbe dai punti da 23 a 36 della decisione controversa, le gare d’appalto sarebbero parte integrante della misura di cui trattasi. 63 In secondo luogo, secondo detto Stato membro, il Tribunale non ha verificato l’affidabilità e la coerenza del campione di gare d’appalto su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata e se essa avesse utilizzato i dati pertinenti.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 108 della sentenza impugnata, che le autorità spagnole hanno omesso di fornire gli elementi necessari per ravvisare la compatibilità dell’aiuto.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso essa stessa di analizzare un campione fornito dalle autorità spagnole e avrebbe affermato, dinanzi al Tribunale, di non conoscere il numero di gare d’appalto che essa aveva esaminato.

Dall’altro, la questione dell’affidabilità del campione fornito dalle autorità spagnole nell’ambito del procedimento giurisdizionale sarebbe comunque irrilevante, dato che il controllo della legittimità della decisione controversa doveva essere effettuato sulla base degli elementi disponibili alla data di adozione di detta decisione. 64 In terzo luogo, confermando la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la misura di cui trattasi non era tecnologicamente neutra, il Tribunale avrebbe, con la propria motivazione, colmato le lacune emerse nella decisione controversa. 65 Nella sua replica, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] precisa che questo secondo motivo ha ad oggetto la negligenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa non ha esaminato tutte le gare d’appalto fornite dalle autorità spagnole.

Tale questione riguarderebbe il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e potrebbe quindi essere oggetto di impugnazione. 66 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in limine, che il presente motivo non riguarda il punto 96 della sentenza impugnata e non può, di conseguenza, essere inteso nel senso che rimette in discussione l’analisi della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], con tale motivo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a un controllo d’ufficio della sentenza del Tribunale e intenderebbe così introdurre in fase d’impugnazione questioni non prospettate dinanzi a quest’ultimo, il che renderebbe tale motivo irricevibile. 67 Del resto, essa sostiene che le censure formulate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’analisi svolta dal Tribunale a partire dal campione di gare d’appalto sono infondate. 68 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, contrariamente a quanto autorizzato dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, dalla replica del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] emerge che esso estende il secondo motivo di impugnazione agli elementi che costituiscono oggetto del primo motivo della medesima.

Tale Stato membro lamenterebbe quindi, in maniera generica, un controllo giurisdizionale insufficiente anche per quanto riguarda il primo motivo, mentre, in base ai termini di detto primo motivo d’impugnazione, esso riguarderebbe unicamente l’errore di diritto commesso dal Tribunale con riferimento all’esistenza di un SIEG.

Giudizio della Corte 69 Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per aver commesso vari errori di diritto nell’ambito dell’esame dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 70 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte correttamente richiamata dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, nell’ambito del controllo esercitato dai giudici dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in particolare, sentenza del 24 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P , EU:C:2013:682 , punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata). 71 Anzitutto, occorre respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per concludere, nella decisione controversa, che la misura di cui trattasi non poteva essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per la ragione che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica. 72 Infatti, dal ricorso di annullamento non emerge che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere, dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su elementi materialmente inesatti. 73 Del resto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si riassume nel contestare l’affermazione, contenuta al punto 104 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire, con riferimento all’inosservanza del principio di neutralità tecnologica, dettagli ulteriori rispetto a quelli riportati ai punti da 148 a 171 della decisione controversa, per la ragione che la giurisprudenza su cui il Tribunale si è basato sul punto non era applicabile nella fattispecie. 74 Al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale si è correttamente riferito alla giurisprudenza della Corte secondo cui, nel caso di un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se tale regime sia necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi menzionati dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Dunque, la [OSCURATO:PERSONA], in una decisione riguardante un simile regime, non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto.

È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑630/11 P a C‑633/11 P , EU:C:2013:387 , punto 114 nonché giurisprudenza ivi citata). 75 Orbene, è sufficiente sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non confuta il fatto che la misura di cui trattasi costituisse un regime di aiuti ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente, ragion per cui quest’ultima è applicabile a tale misura.

A questo proposito, la circostanza prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che, nella fattispecie, le gare d’appalto individuali di cui trattasi fanno parte della descrizione della misura di aiuto, è irrilevante. 76 Inoltre, neppure l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non ha verificato l’affidabilità e la coerenza del campione di gare d’appalto su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata merita accoglimento. 77 Infatti, dal punto 106 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha proceduto a una verifica siffatta al fine di rispondere all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla mancanza di rappresentatività del campione di gare d’appalto utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha dichiarato che quand’anche, tra le 82 gare d’appalto analizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], 65 fossero state gare per la fornitura non interessate dalla decisione controversa, le 17 gare d’appalto analizzate riguardanti l’estensione della rete rappresentano, ad ogni modo, un campione sufficientemente significativo nella fattispecie, alla luce, segnatamente, del fatto che il procedimento amministrativo si riferiva a 16 comunità autonome in [OSCURATO:PERSONA]. 78 Orbene, nella sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcun argomento volto a sostenere che tale valutazione è manifestamente errata né, tanto meno, ha fornito elementi che potessero condurre a una simile conclusione. 79 Infine, per la parte in cui tale Stato membro si limita ad affermare che il Tribunale ha colmato le lacune emerse nella decisione controversa attraverso la propria motivazione, senza precisare le ragioni che lo hanno condotto a formulare un simile argomento e senza neppure indicare i punti della sentenza impugnata che detto Stato intende censurare, tale argomento è irricevibile. 80 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 81 Ne consegue che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese 82 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.

L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 83 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopporta le spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0081 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 dicembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri» Nella causa C‑81/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da M.A. [OSCURATO:PERSONA], M.J. García‑[OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Němečková, É. [OSCURATO:PERSONA] e B. Stromsky, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑461/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:891 ), con la quale esso ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2014/489/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2014, L 217, pag. 52 ; in prosieguo: la «decisione controversa»). Fatti e decisione controversa 2 I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. 3 La presente causa riguarda una serie di misure adottate dalle autorità spagnole nell’ambito della transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’intero territorio spagnolo, fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA] de Castilla‑[OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di Castiglia‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»). 4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de [OSCURATO:PERSONA] para el Impulso de la [OSCURATO:PERSONA], de Liberalización de la [OSCURATO:PERSONA] por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005 che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el [OSCURATO:PERSONA] técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale a favore della televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire rispettivamente che il 96% e il 98% della popolazione riceva la televisione digitale terrestre (TDT). 5 Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III». La zona II, discussa nella presente causa, comprende regioni remote e meno urbanizzate, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola. In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico. 6 Nel mese di settembre 2007 il Consejo de Ministros (Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato il piano nazionale a favore della transizione alla TDT, il cui obiettivo era di raggiungere un tasso di copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analogo a quello della copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di tale popolazione e la totalità o la quasi totalità della popolazione nelle Comunità autonome del Paese basco, di Catalogna e di Navarra ([OSCURATO:PERSONA]). 7 Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona. 8 Nel mese di febbraio 2008 il Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Ministero dell’Industria, del Turismo e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri nonché la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «[OSCURATO:PERSONA]». Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II. 9 Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008. Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio. 10 Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009. 11 In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT. A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione. 12 Il 18 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA in merito a un regime di aiuti concesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona II. Secondo la SES Astra, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare. 13 Con lettera del 29 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia‑[OSCURATO:PERSONA], regione per la quale è stata avviata una procedura distinta. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente adottato la decisione controversa, al cui articolo 1 del dispositivo si dichiara che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che esso è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica. L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione ordina il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo abbiano ricevuto direttamente o indirettamente. 15 Nella motivazione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in primo luogo, che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi che erano stati conclusi tra il MITC e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona II. Nella pratica, le comunità autonome avrebbero applicato le linee guida del governo spagnolo sull’estensione della TDT. 16 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la misura di cui trattasi doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in particolare, che le autorità spagnole avevano unicamente presentato il caso della Comunità autonoma del Paese basco per invocare la mancanza di aiuti di Stato conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑280/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2003:415 ). Tuttavia, la prima condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «prima condizione [OSCURATO:PERSONA]»), secondo la quale, da un lato, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e, dall’altro, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, non era ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] soddisfatta. Inoltre, mancando la garanzia del minor costo nell’interesse generale di detta comunità autonoma, neppure la quarta condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «quarta condizione [OSCURATO:PERSONA]») era soddisfatta. 17 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la misura di cui trattasi non potesse essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che vi fosse un fallimento del mercato interessato. A suo avviso, dal momento che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica, essa non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II. 18 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, mancando una definizione sufficientemente precisa dello sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico, la misura di cui trattasi non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2013, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 20 A sostegno del proprio ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi. Il primo motivo verteva su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il secondo motivo, dedotto in subordine, riguardava la compatibilità del presunto aiuto in questione con il mercato interno. Tale motivo verteva sulla violazione dei presupposti per l’autorizzazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] faceva valere una violazione delle norme procedurali. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguardava la domanda di recupero dell’aiuto e verteva sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà. Con il quinto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] faceva valere, in subordine, una violazione del diritto fondamentale all’informazione, relativo al recupero dell’aiuto. 21 Il Tribunale ha respinto il primo motivo in quanto infondato. 22 A tal fine, il Tribunale ha respinto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la misura di cui trattasi non poteva essere considerata un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in mancanza della concessione di un vantaggio economico ai beneficiari, in quanto ricorrevano le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 23 Quanto alla prima condizione [OSCURATO:PERSONA], relativa all’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’erroneità dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in mancanza di definizione chiara del servizio in questione – ossia la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II, in quanto servizio pubblico –, tale condizione non era soddisfatta. 24 Con riferimento alla quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], relativa alla garanzia del minor costo per la collettività, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 79 a 83 della sentenza impugnata, che neppure in questo caso tale Stato membro aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente ravvisato l’insussistenza di tale condizione, in quanto il medesimo Stato membro si era limitato, in sostanza, a far valere che, rispetto alla piattaforma satellitare, la piattaforma terrestre era la soluzione più efficace in termini di costi, poiché già esisteva l’infrastruttura per la televisione terrestre analogica. 25 Il Tribunale ha altresì respinto, nel merito, l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativa a un’asserita violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonché gli altri tre motivi dedotti dal medesimo e ha, di conseguenza, respinto integralmente il ricorso. Conclusioni delle parti 26 Nella sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sull’impugnazione 28 A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Sul primo motivo 29 Il primo motivo verte su un errore di diritto relativo al controllo della definizione e dell’attuazione, da parte degli Stati membri, di un servizio di interesse economico generale (SIEG). Questo motivo si articola in due capi. Sul primo capo – Argomenti delle parti 30 Con il primo capo del suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura i punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, relativi all’esame, da parte del Tribunale, della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in esito alla quale tale istituzione ha concluso che la prima condizione [OSCURATO:PERSONA] non era soddisfatta. 31 Detto Stato membro fa valere che il Tribunale fonda il proprio ragionamento su premesse errate, laddove esso ha dichiarato, sotto un primo profilo, che non era necessario prendere in considerazione, oltre al contesto normativo, tutti gli atti delle autorità spagnole con cui gli operatori interessati sono stati incaricati dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, sotto un secondo profilo, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva fornito alcun contratto che imponesse obblighi di servizio pubblico a detti operatori e, sotto un terzo profilo, che nessun’altra Comunità autonoma oltre al Paese basco aveva presentato argomentazioni che potessero dimostrare che lo sfruttamento della rete terrestre era un servizio pubblico. Ne risulterebbe che il Tribunale non ha effettuato un esame sufficientemente circostanziato al fine di determinare se le autorità spagnole avessero commesso un errore manifesto nell’esercizio del loro potere discrezionale nella definizione del SIEG di cui trattasi. 32 In primo luogo, l’analisi del contesto normativo effettuata dal Tribunale sarebbe manifestamente errata. Infatti, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890), qualificherebbe espressamente come SIEG lo sfruttamento delle reti radio e televisive e, secondo la giurisprudenza, non si potrebbe escludere la rilevanza di tale legge in ragione del fatto che si applicherebbe a tutti e non a determinati operatori del settore. 33 In secondo luogo, gli atti di diritto nazionale e i contratti conclusi dalle autorità spagnole non solo definirebbero e affiderebbero l’esecuzione del SIEG a determinati operatori, ma farebbero anche espressamente riferimento alla tecnologia terrestre. Tali atti sarebbero stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti da 23 a 36 della decisione controversa, e dal Tribunale per concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato. 34 A tale proposito, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli elementi di prova che possono essere forniti nell’ambito del procedimento giurisdizionale, nella fattispecie i contratti che impongono obblighi di servizio pubblico, non sono pertinenti ai fini del controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tra gli obblighi procedurali che devono essere rispettati rientra l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti e di motivare la propria decisione. 35 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione le gare d’appalto organizzate in talune comunità autonome, gare che, come emerge del resto dalla descrizione della misura di cui trattasi effettuata segnatamente ai punti da 32 a 34 della decisione controversa, costituiscono parte integrante di tale misura. 36 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non poteva affermare che nessun’altra comunità autonoma oltre al Paese basco aveva dimostrato la qualità di SIEG dello sfruttamento della rete terrestre, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato una campione di 82 gare d’appalto al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, come emerge dalla nota a piè di pagina 29 della decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente esaminato tutti gli elementi rilevanti per definire il servizio pubblico di cui trattasi. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale capo di motivo è inoperante e, in ogni caso, irricevibile e infondato. – Giudizio della Corte 38 Con il primo capo del suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che l’esame del Tribunale, per quanto riguarda la prima condizione [OSCURATO:PERSONA], è viziato da vari errori di diritto. 39 In primo luogo, quanto all’asserito errore commesso dal Tribunale nella valutazione del diritto nazionale, occorre rilevare che, al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto riconosciuto che la legge generale 32/2003 qualifica lo sfruttamento delle reti radio e televisive come «servizio di interesse generale». 40 Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il solo fatto che un servizio sia indicato come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualsiasi operatore che lo fornisce sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della prima condizione [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, esso ha rilevato come dalla legge 32/2003 non emergesse che tutti i servizi di telecomunicazione in [OSCURATO:PERSONA] si configurassero come SIEG ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), e come tale legge disponesse espressamente che tutti i servizi di interesse generale ai sensi della legge medesima dovevano essere forniti nell’ambito di un regime di libera concorrenza. 41 Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì rilevato che le disposizioni della legge generale 32/2003 erano tecnologicamente neutrali e che le telecomunicazioni consistevano nella trasmissione di segnali attraverso qualsivoglia rete di diffusione, e non attraverso la rete terrestre in particolare. Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce di tali precisazioni della legge spagnola, non si poteva concludere che, nella suddetta legge, lo sfruttamento di una rete terrestre fosse definita come servizio pubblico ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 42 A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima è competente, nell’ambito di un’impugnazione, solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dagli elementi del fascicolo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 43 Orbene, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto né tanto meno dimostrato la sussistenza di un simile snaturamento del diritto nazionale. Esso non ha, infatti, sostenuto né provato che il Tribunale abbia formulato constatazioni manifestamente in contrasto con il contenuto delle disposizioni della normativa spagnola in questione, oppure che abbia attribuito ad una di tali disposizioni una portata che manifestamente non le spettasse in rapporto agli altri elementi del fascicolo. 44 Del resto, supponendo che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] lamenti anche che il Tribunale ha proceduto a una qualificazione giuridica errata della legge generale 32/2003, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 155 e 156 delle sue conclusioni, che, alla luce dell’ambiguità degli elementi di tale legge richiamati ai punti 40 e 41 della presente sentenza, la conclusione del Tribunale secondo cui detta legge non consentiva di ritenere che i gestori di rete terrestre fossero stati investiti di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, conformemente alla prima condizione della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), non è viziata da errori di diritto (sentenza odierna, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑66/16 P a C‑69/16 P, punto 102). 45 In secondo luogo, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] richiamato ai punti da 33 a 35 della presente sentenza si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata. 46 Infatti, sotto un primo profilo, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dichiarato che non era necessario prendere in considerazione tutti gli atti con cui le autorità spagnole hanno affidato l’adempimento di obblighi di servizio pubblico agli operatori interessati. 47 Al contrario, dai punti da 69 a 73 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali operatori sono stati incaricati dell’adempimento di obblighi siffatti, in particolare, nei contratti pubblici conclusi tra gli operatori medesimi e le autorità spagnole, nonché nelle convenzioni interistituzionali stipulate tra il governo basco, l’associazione dei comuni baschi e le tre giunte provinciali basche. 48 In tale contesto, il Tribunale ha rilevato, al punto 71 della sentenza impugnata, che il mandato che conferisce la missione di servizio pubblico può avere la forma di atti convenzionali, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti, a maggior ragione qualora tali atti concretizzino gli obblighi imposti dalla normativa. 49 Al medesimo punto 71 il Tribunale ha tuttavia respinto l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che, nella fattispecie, quest’ultimo non ha fornito alcun contratto che consentisse di suffragare le sue affermazioni, e che la qualità di SIEG del servizio in questione non poteva, senza alcuna precisazione da parte delle autorità interessate, dedursi dalla sola circostanza che esso fosse oggetto di un appalto pubblico. 50 Inoltre, come emerge dal punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla mancanza di definizione dello sfruttamento della rete terrestre quale servizio pubblico nelle convenzioni interistituzionali, con la motivazione che tali rilievi non sono stati contestati dinanzi ad esso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 51 Sotto un secondo profilo, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a mente del quale il Tribunale gli avrebbe erroneamente addebitato di non aver prodotto, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, alcun contratto in cui fossero definiti gli obblighi di servizio pubblico dovrebbe essere respinto in quanto infondato, poiché deriva da una lettura errata di tale sentenza. 52 Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha addebitato a quest’ultimo di non aver fornito i contratti pubblici necessari alla valutazione del servizio controverso. Come emerge dal punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che tale Stato membro non poteva censurare la [OSCURATO:PERSONA] per aver basato la propria analisi sugli elementi in fatto di cui essa disponeva alla data di adozione della decisione controversa. Secondo costante giurisprudenza della Corte, che il Tribunale ha correttamente richiamato a tale punto, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione degli elementi d’informazione di cui poteva disporre la [OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione di tale decisione (v., in particolare, ordinanza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑227/13 P a C‑239/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2177 , punto 77 nonché giurisprudenza citata). 53 In terzo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 159 delle sue conclusioni, l’argomento vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato tutti gli elementi rilevanti per definire il servizio pubblico in questione, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato un campione di 82 gare d’appalto al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, non merita accoglimento. Tale circostanza non implica, infatti, che una comunità autonoma diversa dal Paese basco abbia dimostrato che il servizio di gestione della rete terrestre si configuri come SIEG ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ). 54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il primo capo del primo motivo. Sul secondo capo – Argomenti delle parti 55 Con il secondo capo del primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura, in maniera più specifica, i punti 81 e 82 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ivi dichiarato, nell’ambito della sua valutazione della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], che il confronto con la tecnologia satellitare non era sufficiente, nel caso del Paese basco, per dimostrare che l’impresa in questione era l’impresa più efficiente. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] mancano di chiarezza e sono irricevibili o, comunque, infondati. – Giudizio della Corte 57 Per la parte in cui il presente capo del primo motivo verte su un asserito errore commesso dal Tribunale per quanto riguarda l’esame della quarta condizione [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, alla luce del carattere cumulativo delle condizioni [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la valutazione del Tribunale secondo cui una di tale condizioni non è soddisfatta sia errata non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata se, per il resto, quest’ultima è esente da errori di diritto per quanto riguarda la valutazione di un’altra di queste condizioni (sentenza odierna, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑66/16 P a C‑69/16 P, punto 49). 58 Orbene, dall’esame del primo capo del primo motivo emerge che il Tribunale non ha commesso errori di diritto respingendo gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] volti a censurare le affermazioni contenute ai punti da 119 a 126 della decisione controversa, secondo le quali la prima condizione [OSCURATO:PERSONA] non era soddisfatta. 59 Ciò considerato, il secondo capo del primo motivo dev’essere considerato inoperante. 60 Il primo motivo va pertanto integralmente respinto. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 61 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto, ai punti da 101 a 110 della sentenza impugnata, nella sua analisi della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tale Stato membro sostiene che il ragionamento del Tribunale contiene vari errori i quali dimostrano che esso non ha svolto il proprio controllo giurisdizionale in conformità con la giurisprudenza tratta dalla sentenza del 15 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , punto 39 ). 62 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia debitamente verificato l’esattezza degli elementi su cui la decisione controversa si fonda, dichiarando, al punto 104 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire i dettagli sul campione di gare d’appalto da essa considerate per concludere che il principio di neutralità tecnologica non era stato rispettato. A questo riguardo, la giurisprudenza citata a tale punto dal Tribunale non sarebbe pertinente, poiché, nelle cause all’origine di detta giurisprudenza, le gare d’appalto individuali non facevano parte della descrizione della misura di aiuto. Orbene, nella fattispecie, come emergerebbe dai punti da 23 a 36 della decisione controversa, le gare d’appalto sarebbero parte integrante della misura di cui trattasi. 63 In secondo luogo, secondo detto Stato membro, il Tribunale non ha verificato l’affidabilità e la coerenza del campione di gare d’appalto su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata e se essa avesse utilizzato i dati pertinenti. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 108 della sentenza impugnata, che le autorità spagnole hanno omesso di fornire gli elementi necessari per ravvisare la compatibilità dell’aiuto. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso essa stessa di analizzare un campione fornito dalle autorità spagnole e avrebbe affermato, dinanzi al Tribunale, di non conoscere il numero di gare d’appalto che essa aveva esaminato. Dall’altro, la questione dell’affidabilità del campione fornito dalle autorità spagnole nell’ambito del procedimento giurisdizionale sarebbe comunque irrilevante, dato che il controllo della legittimità della decisione controversa doveva essere effettuato sulla base degli elementi disponibili alla data di adozione di detta decisione. 64 In terzo luogo, confermando la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la misura di cui trattasi non era tecnologicamente neutra, il Tribunale avrebbe, con la propria motivazione, colmato le lacune emerse nella decisione controversa. 65 Nella sua replica, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] precisa che questo secondo motivo ha ad oggetto la negligenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa non ha esaminato tutte le gare d’appalto fornite dalle autorità spagnole. Tale questione riguarderebbe il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e potrebbe quindi essere oggetto di impugnazione. 66 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in limine, che il presente motivo non riguarda il punto 96 della sentenza impugnata e non può, di conseguenza, essere inteso nel senso che rimette in discussione l’analisi della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], con tale motivo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a un controllo d’ufficio della sentenza del Tribunale e intenderebbe così introdurre in fase d’impugnazione questioni non prospettate dinanzi a quest’ultimo, il che renderebbe tale motivo irricevibile. 67 Del resto, essa sostiene che le censure formulate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’analisi svolta dal Tribunale a partire dal campione di gare d’appalto sono infondate. 68 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, contrariamente a quanto autorizzato dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, dalla replica del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] emerge che esso estende il secondo motivo di impugnazione agli elementi che costituiscono oggetto del primo motivo della medesima. Tale Stato membro lamenterebbe quindi, in maniera generica, un controllo giurisdizionale insufficiente anche per quanto riguarda il primo motivo, mentre, in base ai termini di detto primo motivo d’impugnazione, esso riguarderebbe unicamente l’errore di diritto commesso dal Tribunale con riferimento all’esistenza di un SIEG. Giudizio della Corte 69 Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per aver commesso vari errori di diritto nell’ambito dell’esame dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 70 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte correttamente richiamata dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, nell’ambito del controllo esercitato dai giudici dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in particolare, sentenza del 24 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P , EU:C:2013:682 , punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata). 71 Anzitutto, occorre respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per concludere, nella decisione controversa, che la misura di cui trattasi non poteva essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per la ragione che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica. 72 Infatti, dal ricorso di annullamento non emerge che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere, dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su elementi materialmente inesatti. 73 Del resto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si riassume nel contestare l’affermazione, contenuta al punto 104 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire, con riferimento all’inosservanza del principio di neutralità tecnologica, dettagli ulteriori rispetto a quelli riportati ai punti da 148 a 171 della decisione controversa, per la ragione che la giurisprudenza su cui il Tribunale si è basato sul punto non era applicabile nella fattispecie. 74 Al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale si è correttamente riferito alla giurisprudenza della Corte secondo cui, nel caso di un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se tale regime sia necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi menzionati dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Dunque, la [OSCURATO:PERSONA], in una decisione riguardante un simile regime, non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑630/11 P a C‑633/11 P , EU:C:2013:387 , punto 114 nonché giurisprudenza ivi citata). 75 Orbene, è sufficiente sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non confuta il fatto che la misura di cui trattasi costituisse un regime di aiuti ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente, ragion per cui quest’ultima è applicabile a tale misura. A questo proposito, la circostanza prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che, nella fattispecie, le gare d’appalto individuali di cui trattasi fanno parte della descrizione della misura di aiuto, è irrilevante. 76 Inoltre, neppure l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non ha verificato l’affidabilità e la coerenza del campione di gare d’appalto su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata merita accoglimento. 77 Infatti, dal punto 106 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha proceduto a una verifica siffatta al fine di rispondere all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla mancanza di rappresentatività del campione di gare d’appalto utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha dichiarato che quand’anche, tra le 82 gare d’appalto analizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], 65 fossero state gare per la fornitura non interessate dalla decisione controversa, le 17 gare d’appalto analizzate riguardanti l’estensione della rete rappresentano, ad ogni modo, un campione sufficientemente significativo nella fattispecie, alla luce, segnatamente, del fatto che il procedimento amministrativo si riferiva a 16 comunità autonome in [OSCURATO:PERSONA]. 78 Orbene, nella sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcun argomento volto a sostenere che tale valutazione è manifestamente errata né, tanto meno, ha fornito elementi che potessero condurre a una simile conclusione. 79 Infine, per la parte in cui tale Stato membro si limita ad affermare che il Tribunale ha colmato le lacune emerse nella decisione controversa attraverso la propria motivazione, senza precisare le ragioni che lo hanno condotto a formulare un simile argomento e senza neppure indicare i punti della sentenza impugnata che detto Stato intende censurare, tale argomento è irricevibile. 80 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 81 Ne consegue che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta. Sulle spese 82 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 83 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopporta le spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.