CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 37999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14802/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Potenza n. 785/2019, depositato il 28 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono inattendibili e poco credibili (per le ragioni illustrate a pag. 3 dell'atto) le dichiarazioni rese dal ricorrente sui motivi che lo indussero a emigrare dalla Nigeria; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce del contenuto di fonte qualificata di informazioni ("Relazione della [OSCURATO:PERSONA] per il Diritto d'Asilo"), la regione della Nigeria ([OSCURATO:PERSONA], nel sud del Paese) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo nel nord dello Stato "e comunque in aree molto distanti da quella di origine del ricorrente"; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente che risulta avere lasciato la Nigeria "esclusivamente per aver perso ogni contatto con i suoi conoscenti e familiari e per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro". 2. Obazee chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'udienza pubblica di discussione per il caso di sua fissazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria, e aver violato i parametri legali nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da esso, dando sul punto motivazione apparente e perplessa. 2. La deduzione relativa all'apparenza della parte di motivazione del decreto impugnato inerente alla non credibilità del racconto del ricorrente è manifestamente infondata, risultando sul punto specificamente indicate le ragioni della ritenuta non credibilità intrinseca del ricorrente (pag. 3 decreto). Non vi è stata poi alcuna omissione di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007; obliando il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono intrinsecamente inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr., per tutte, Cass. n. 10286 del 2020).In buona sostanza, quando il racconto delle ragioni alla base dell'espatrio è intrinsecamente non credibile non è necessario alcun ulteriore atto di istruzione per rigettare le domande testé menzionate. Inoltre, il motivo di impugnazione, nella parte relativa alla critica del diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, è di puro merito, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione, fondate sul contenuto di fonte qualificata di informazione espressamente citata (pag. 3 decreto) sul punto caratterizzanti il decreto impugnato. Il ricorrente, inoltre, riproduce nel ricorso (pagg. 13-17) il contenuto di documenti che non afferma essere stati acquisiti agli atti del giudizio di merito: di esso non si può tenere conto in questa sede alla luce del divieto sancito dall'art. 372 cod. proc. civ. La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato, nella parte relativa al rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione), è caratterizzata: da "motivazione apparente, oltre che perplessa e obiettivamente incomprensibile, ma anche resa in violazione di legge, se non addirittura nulla, essendo assenti gli elementi idonei a ritenere integrato l'obbligo di motivazione", non contenendo la stessa "alcuna disamina della situazione personale del ricorrente e del Paese di provenienza e senza che sia noto in alcun modo l'iter logico argomentativo seguito"; da omessa indagine del livello di integrazione in Italia raggiunto da esso ricorrente e comparato con le condizioni di vita caratterizzanti l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, in quanto: la motivazione alla base del rigetto della domanda in questione è specifica e affatto intelligibile (è esclusa una particolare situazione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente che risulta essere emigrato "esclusivamente per aver perso ogni contatto con i suoi conoscenti e familiari e per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro": pag. 4 del decreto): la critica rivolta alla motivazione è affatto astratta, non indicando il ricorrente quali furono le allegazioni di fatto contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di merito definito con il decreto impugnato a sostegno della domanda relativa al diritto in discorso. 5. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.